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Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato".

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al risarcimento danni, soprattutto quelli dovuti alle cadute causa le buche presenti nei marciapiedi e strade cittadine.

Il caso di specie scelto è di una giovane lettrice di Macerata che le è capitato di cadere rovinosamente a terra a seguito delle buche presenti su di un marciapiede procurandosi seri danni fisici: a quali responsabilità va incontro il Comune?

Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15761/16 secondo il quale: “Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti”.

A tal proposito, la Suprema Corte rammenta innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, eliminarne i pericoli ed escluderne i terzi; tale norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito.

Per ciò che concerne la responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all’assetto della sede stradale, vanno ricordati 3 principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte: a) vi è un obbligo generale di adottare misure atte a scongiurare situazioni di pericolo obiettivo; b) è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico qualora sia accertato che il danno sia stato causato da un’anomalia della strada, salvo che l’ente non dimostri di non aver potuto far nulla per evitarlo; c) l’ente supera la presunzione di colpa quando il danno si determina in maniera improvvisa, integrando il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.. Ciò comporta dunque che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione(Cass.n.2308/07).
Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/11).

Pertanto, il punto nodale della vicenda è l’accertamento dell’incidenza o meno del comportamento della vittima; invero, il fatto che una strada risulti «molto sconnessa, con altre buche e rappezzi» non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile. Va dunque ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile – ex art. 2051 c.c. - dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva solo ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

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