Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo del telefonino tanto da sfociare in comportamenti penalmente rilevanti.
Difatti, capita a tutti di avvertire disturbo per una chiamata o un messaggio indesiderati. Il disturbo, soggettivamente, si misura sul non gradimento personale; basta questo però a configurare un fatto penalmente rilevante? Telefonate e messaggi possono integrare il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto e punito dall’art. 660 c.p.; la parola chiave è “possono”: un monito per tutti ad un uso più attento delle comunicazioni telefoniche.
Lo spunto iniziale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 38675/2016, con la qualeviene chiarita la fattispecie punita dall’art. 660 c.p., e precisamente: «Ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone è necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, “o per altro biasimevole motivo”, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza».
Veniamo specificamente alle telefonate. Un contenuto di cui dare conto è sicuramente quello riportato nelle motivazioni della soprindicata sentenza, quale: «Assumeva il Tribunale che l’imputato era consapevole del fastidio che le telefonate arrecavano alla parte offesa, avendo quest'ultima informato da tempo l'imputato che non intendeva parlare con lui. Cosicché le telefonate dovevano essere considerate moleste e realizzavano il reato contestato». Pertanto, in presenza di indisponibilità espressa a ricevere telefonate, le stesse devono essere considerate moleste ed integrano il reato de quo. La giurisprudenza ha nel tempo rimarcato l’importanza del “palese dissenso” (v. già Cass., sez. I penale, n. 19438/2007). In altri termini, la comunicazione telefonica può essere fatta in piena libertà solo se manchino indici chiari ed univoci di non gradimento da parte del destinatario. Tutto ciò risale fondamentalmente ad una datata quanto attuale indicazione della Cassazione: «Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 cod. pen. - molestia o disturbo alle persone - deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa» (Cass., sez. I penale, n. 10393/1996).
Per quanto riguarda, invece, gli sms,superato l’insostenibile argomento in base al quale i messaggi andrebbero considerati una forma epistolare, con grande efficacia, la Cassazione ha sentenziato che, «La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e, quindi, anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di “short message service” (SMS), trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, non integranti la condotta del reato “de qua”, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario”(Cass., sez. III penale, n. 28680/2004, ripresa da molti provvedimenti successivi, tra i quali Cass., sez. I penale, n. 30294/2011 e Cass., sez. I penale, n. 26776/2016, cit.).
Pertanto, il dato di realtà è dunque decisivo a chiarire i contorni delle molestie telefoniche; la stessa Consulta indirizza in modo insuperabile l’applicazione della norma, quando scrive che “Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 cod. pen., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta” (Corte Costituzionale, 11/06/2014, (ud. 11/06/2014, dep.11/06/2014), n. 172).
A questo punto, non rimane che fare una considerazione: la comunicazione, oggi, si fa spesso troppo intrusiva; il paradigma della telefonata molesta e del messaggio molesto fanno capo alla distanza fisica tra le persone, una distanza che il passare degli anni vede inesorabilmente accrescersi; a questa distanza rischia di corrispondere una dispercezione del senso dei nostri comportamenti sotto il profilo dell’offesa. Inviare messaggi molesti è pericolosamente facile: non vedo nessuno; non sento nessuno; me la cavo con una digitazione di qualche secondo e con un “invio”. La mia vittima non c’è e questo mi rende forte, deciso, perché protetto (nel mio sentire) dalla distanza; se non possiamo chiedere al diritto penale di (ri)avvicinare le persone, possiamo senz’altro chiedergli di non allontanarsi da esse, proteggendone la sfera di libertà.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Avv. Oberdan Pantana
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