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Danno da vacanza rovinata: struttura alberghiera carente: addio relax! Gli organizzatori devono risarcire

Danno da vacanza rovinata: struttura alberghiera carente: addio relax! Gli organizzatori devono risarcire

Torna come ogni domenica la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana.

Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle prossime ferie estive e nello specifico alla “responsabilità da vacanza rovinata” in capo all’agenzia di viaggi e/o del tour operator in qualità di organizzatori. "Avvocato Pantana" chiede Giorgia da Morrovalle "in quali casi è possibile richiedere un risarcimento danni in caso di vacanza rovinata?". Di seguito la risposta dell'avvocato


Caso giuridico: Una coppia di coniugi hanno acquistato presso un’agenzia viaggi un pacchetto turistico “tutto compreso” di un tour operator della durata di 1 settimana, comprensivo anche dei trasferimenti. Giunti a destinazione, gli attori constatavano alcune difformità rispetto a quanto prospettato e tali divergenze rendevano, a detta dei medesimi, impossibile la prosecuzione delle vacanze, tanto da intentare un’azione di risarcimento danni nei riguardi degli organizzatori.

Nel contratto di viaggio vacanza «tutto compreso» (c.d. «pacchetto turistico» o package), disciplinato attualmente dagli artt. 82 ss. d.lgs. n. 206/2005 - (c.d. «codice del consumo»), che si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due degli elementi rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche ecc.) costituenti parte significativa di tale contratto, con durata superiore alle ventiquattro ore ovvero per un periodo di tempo comportante almeno un soggiorno notturno, oltre alla violazione delle «norme poste a tutela dei viaggiatori, anche con riferimento all’obbligo di informazione» e di «falsa rappresentazione della realtà» riferite all’alloggio e/o al trasporto, bisogna tenere in considerazione anche la «finalità turistica» (o «scopo di piacere»), che si sostanzia nell’interesse che lo stesso pacchetto è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l’essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero.
In tutto ciò, è da chiarire, però, il ruolo tenuto dall’agenzia di viaggi, e precisamente se abbia assunto esclusivamente il ruolo di intermediaria, quale venditrice del pacchetto turistico fornito alla coppia e non anche quello di organizzatore; ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, il viaggio sia stato scelto da un catalogo predisposto dal tour operator, senza l’intervento dell’agenzia nell’organizzazione dello stesso.
Infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale di riferimento ha chiarito che l’art. 93 del Codice del Consumo (secondo cui l’organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico devono rispondere secondo le rispettive responsabilità), non conduce a una automatica responsabilità dell’agenzia viaggi;nel contratto di intermediazione di viaggio, infatti, è da ravvisare un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia e la responsabilità di quest’ultima è limitata all’adempimento del mandato ricevuto dal consumatore, non dovendo al contrario essere chiamata a rispondere delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, che invece competono al tour operator;in tal caso, invece, la responsabilità dell’agenzia sarebbe subordinata alla prova della sua conoscenza (o conoscibilità) della inaffidabilità del tour operator secondo l’uso della normale diligenza dell’attività prestata.
Pertanto, la nostra coppia potrà agire nei soli confronti del tour operator, per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, provando la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, alla coppia istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul tour operator l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.
 Inoltre, il danno da vacanza rovinata, va inteso anche nel pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dalla coppia per non aver potuto godere appieno della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, che si concreta in un tipo di danno costituito da disagio e sofferenze transeunti per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza.
Per tali ragioni, la coppia ha tutto il diritto di pretendere ed ottenere in tal caso dal solo tour operator il risarcimento di tutti quei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, di cui fornisca idonea documentazione (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 5683/16, depositata il 23 marzo).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

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