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La violazione degli obblighi di assistenza familiare

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

Per l'appuntamento di questa settimana con la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato", abbiamo scelto di rispondere alla mail inviata dalla signora Paola M. di Civitanova Marche relativa a un argomento che tocca da vicino numerose famiglie. 

La signora Paola chiede: "Gentile avvocato Pantana, quali sono gli obblighi di legge e come bisogna comportarsi quando, in una famiglia, un soggetto si sottrae ai propri doveri di coniuge o di genitore, non versando, ad esempio, il mantenimento al partner o ai figli?".

 

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, con la quale il legislatore abbia inteso tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all'interno di un nucleo familiare, oggi viene regolata dall’art.570 c.p. e dalla nuova fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p. .
Per quanto concerne l’art. 570 c.p., lo stesso prevede diverse fattispecie infatti:
1.    punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro "chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge";
2.    punisce con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 euro a 1032 euro chi "malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge" e chi "fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa".
In merito all’elemento oggettivo del reato, riguardo al punto 1), perché si configuri “l'abbandono del domicilio domestico”, o comunque “la  condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie”, la S.C. ha precisato come l'abbandono sia punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e/o genitore.
Per quanto concerne il punto 2), per “malversazione”, si intende la cattiva gestione concretantesi in appropriazioni o distrazioni di beni a proprio o altrui profitto; non è sufficiente un solo atto di appropriazione, ma una pluralità di atti di disonesta gestione; per “dilapidazione”, invece, si intende la dispersione sconsiderata di beni altrui che ha come conseguenza la dissipazione, anche parziale, del patrimonio amministrato.
Infine, per “omessa prestazione dei mezzi di sussistenza”, la norma non sanziona l'inosservanza degli obblighi civilistici di mantenimento, essa tutela invece il diritto della persona, che l'ordinamento penale riconosce e tutela a ricevere il necessario sostegno dai propri familiari ove si trovi in condizioni di estremo disagio;  lo stato di bisogno è un presupposto della condotta e viene fatto consistere nella mancanza dei mezzi di sussistenza, da cui la persona non è in grado di uscire autonomamente. Infatti, riguardo alla nozione di “mezzi di sussistenza”, essa non coincide con gli “alimenti”, disciplinati dal codice civile: mentre i primi indicano ciò che è indispensabile per vivere; i secondi hanno ad oggetto quanto occorre per soddisfare i bisogni della vita, secondo la condizione economica e sociale del beneficiario (Cass. VI, n. 49755/2012).
 A tal proposito, il codice non punisce la violazione della corresponsione degli “alimenti”, ma il rifiuto dei mezzi necessari per vivere: pertanto il delitto non ricorre se il discendente, l'ascendente, il coniuge non versino in condizioni di bisogno benché titolari del diritto agli alimenti; l'obbligo giuridico di prestare gli alimenti costituisce il presupposto del reato: in assenza di tale obbligo il reato non sussiste (Cass. VI, n. 2968/1972).
Il soggetto deve essere in condizione di adempiere (anche parzialmente): la prova dell'impossibilità di farlo a tenore della giurisprudenza, spetta all'interessato (Cass. VI, n. 2736/2008); l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli inadempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. VI, n. 33997/2015). L'obbligo non viene meno quando i soggetti siano assistiti da terzi o dall'assistenza pubblica; in particolare, nel caso di minori, è l'età ad integrare lo stato di bisogno, così da configurare il reato anche se l'assistenza è assicurata dall'altro coniuge o da terzi.
 Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo di cui all'art. 570 c.p., è sufficiente che il soggetto attivo si sia volontariamente posto nella situazione di non poter adempiere gli obblighi di assistenza familiare; è stato ritenuto doloso, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, il comportamento del marito e padre che, inopinatamente dimettendosi dal posto di lavoro, aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e ai figli, (Cass. VI, n. 5287/1989).


La nuova fattispecie, invece, di cui all’art. 570 bis c.p., entrata in vigore il 06 aprile u.s. tramite il D.L. n. 21/2018, va a completare la tutela riguardo agli obblighi di assistenza familiare, disponendo espressamente quanto segue: “Le pene previste dall'articolo 570 c.p. si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Tale nuovo riferimento normativo ha comportato come prima sostanziale innovazione il fatto che la sanzione penale ora viene applicata anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti
del coniuge separato; la seconda, invece, è rappresentata dal fatto che la sanzione penale ora è
applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno, in quanto la stessa è consequenziale all’omesso versamento dell’assegno.
Infine, ulteriore tutela è data nell’ultima parte dell’art. 570 bis c.p., facendo altresì riferimento alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, circostanza questa che espone al genitore obbligato alla sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie e non solo in caso di omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento dovuto per le spese “ordinarie”.
A questo punto si riportano di seguito alcuni episodi che configurano il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare:
1) Omessa assistenza familiare: lo stipendio dell’ex moglie non evita la condanna
Il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. sussiste anche laddove l’altro genitore abbia la concreta possibilità di provvedere in via sussidiaria al sostentamento del figlio minore.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 19508/18);
2) L’ex marito non versa l’assegno perché senza lavoro, condannato in quanto non lo prova.
  L’incolpevole impossibilità economica dedotta dall’imputato quale giustificazione per il mancato versamento dell’assegno a favore della ex moglie e della figlia, come stabilito in sede di separazione, deve essere dimostrata da chi la deduce; tale mancanza ha comportato la sua condanna. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 16810/15);
3) Non mantiene i figli minori, tanto ci pensano i nonni: condannato.
  In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando gli aventi diritto siano assistiti economicamente da terzi. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 6682/15);
4) Figlio invalido: la mancata partecipazione alle spese per le cure mediche integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
  Non basta il versamento dell’assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi per far fronte alle esigenze di un figlio invalido. In questi caso, la violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste qualora il genitore non partecipi alle spese mediche né provveda all’assistenza quotidiana e materiale. L’obbligo di assistenza sussiste anche quando a provvedere allo stato di bisogno è l’altro coniuge con il proprio lavoro o l’aiuto di altri congiunti.(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 24694/14).

Come sempre, raccomando di chiedere la consulenza di un legale e di denunciare alle autorità competenti tutti gli eventuali  problemi che si registrano in casi come quelli sopra evidenziate. Attendo come sempre le vostre richieste di chiarimenti e le vostre domande e vi do appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

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