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Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato.

Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo di foto o video hot, tanto da sfociare in gravi comportamenti penalmente rilevanti. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda di una lettrice di Civitanova.

 

Nello specifico, utilizzare foto e video hot rubati per esempio alla propria ex compagna, minacciando di renderli pubblici per convincerla ad acconsentire a nuovi rapporti sessuali, è una violenza in piena regola che se rimane a titolo di tentativo allora verrà configurato il reato di tentata violenza sessuale.

Difatti, nell’esempio prospettato,<< la minaccia posta in essere» dall’uomo nei confronti dell’ex compagna, cioè prospettare la divulgazione di foto e video al pubblico e nel comune ambiente di lavoro, finalizzata però ad ottenere una prestazione sessuale, andando in tal modo a ledere, sia pure in forma tentata, la sfera sessuale e non patrimoniale della donna, esclude il reato di tentata estorsione in luogo invece di quello di tentata violenza sessuale >>.

 

Infatti, la nota circostanza in cui vengono richiesti dei soldi per evitare la diffusione di foto o video compromettenti non può che ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 629 c.p. del delitto di estorsione, ossia “il costringimento tramite violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa a qualcuno procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, circostanza ben diversa della richiesta invece di una prestazione sessuale punita dall’art. 609 bis c.p., e precisamente quando “si costringe taluno mediante violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali”.

In particolare, nel caso di specie, si evidenzia che la minaccia telefonica rivolta dall’uomo alla sua ex risulta diretta a costringerla a consumare un rapporto sessuale, pur rimasta nella forma del tentativo, di conseguenza, proprio perché è prospettata chiaramente «l’imposizione di atti sessuali», non si può parlare di “tentata estorsione” bensì di “tentata violenza sessuale”, anche se l’espressioni utilizzate dall’uomo potrebbero consistere ad una generica richiesta di prestazione sessuale senza la dettagliata specificazione dei comportamenti sessuali richiesti» (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38845/18; depositata il 23 agosto 2018).

Nel consigliare di denunciare prontamente tali spregevoli reati, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

Avv. Oberdan Pantana

Picchio News
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