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Il reato di "stalking"

Il reato di "stalking"

Per il terzo appuntamento con la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana, abbiamo scelto di trattare l'argomento proposta da una lettrice di Macerata che chiede "Quando si configura il reato di stalking? E' necessario che la vittima venga infastidita o perseguitata fisicamente, o per configurare il reato è sufficiente anche essere presi di mira, ad esempio, sui social network?".

Ecco le spiegazioni dell'avv. Pantana

 

Il reato di “ stalking” di cui all’art. 612-bis c.p. è stato introdotto dal D.l. 23 febbraio 2009 n. 11, recante < misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori >, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009 n. 38, con la finalità dichiarata di contrastare il fenomeno dello stalking, negli ultimi anni in preoccupante aumento e sempre più spesso all’attenzione delle cronache dei mass-media. La parola stalking deriva dal lessico venatorio inglese dove to stalker è colui che, a caccia di una preda, si apposta o la segue ossessivamente, tanto che negli ultimi anni ha assunto il significato di assillare, molestare, disturbare e perseguitare.

Nello specifico l’art. 612-bis c.p. prevede quanto segue:

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque (2) anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (3).

[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. (4). Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Pertanto, il contegno tipico punito dalla norma di cui al primo comma, consiste nella reiterazione di comportamenti minacciosi (art. 612 c.p.) o molesti (art. 660 c.p.) tali da determinare nella vittima “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico ed è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Trattandosi di reato abituale di evento, il dolo è da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica; ma ciò non significa affatto che l'agente debba rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale e avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta. (Cass. V, n. 18999/2014Cass. V, n. 20993/2013).

Per quanto attiene alla condotta, gli atti che costituiscono lo stalking sono perlopiù comportamenti che potrebbero assumere sembianze anche normali se non fossero caratterizzati dall’insistenza ed invadenza nel tempo, tanto da causare effetti psicologici sulla vittima, oltre ad esporre quest'ultima al rischio di violenza. Così gli atti tipici dello stalker possono identificarsi: nell'invio ripetuto di regali, fiori, telefonate assillanti o solo squilli, posta assillante e disturbante (con ripetuti invii di e-mail Sms) negli appostamenti, nei frequenti incontri (apparentemente causali mai in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima e nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione, nell'osservazione della vittima ecc... E se è vero che nella maggior parte dei casi lo stalking non è una persona violenta, può comunque accadere che il medesimo faccia ricorso alle minacce esplicite o ad atti di violenza a cose o persone (ad esempio il compimento di atti vandalici su beni di proprietà della vittima, quali l'automobile Cass. V, n. 8832/2011).

La norma individua tre tipi alternativi di evento che devono essere determinati dal comportamento criminoso tenuto dall'agente e in mancanza dei quali non avremmo il delitto di atti persecutori ma soltanto plurimi reati di minaccia o molestia.

Il delitto è dunque costruito secondo lo schema del reato di evento (Cass. n. 9222/2015) che si caratterizza per la produzione di un evento di «danno» consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di «pericolo», consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva..

Si tratta di reato a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo (Cass. V, n. 34015/2010Cass. V, n. 2987/2011Cass. III, n. 23485/2014Cass. III , n. 9222/2015).

 Riguardo al  perdurante e grave stato di ansia o di paura, secondo i primi commentatori doveva essere inteso come un vero e proprio stato patologico, accertabile nel processo per mezzo di consulenze tecniche. La giurisprudenza di legittimità si è invece discostata da tale orientamento ritenendo integrato l'evento anche in assenza di prova della causazione di una patologia nella vittima; ha infatti affermato che la prova dello stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante (Cass. V, n. 8832/2011Cass. V, n. 24135/2012Cass. VI, n. 50746/2014Cass. VI, n. 20038/2014).

Per quanto concerne, invece, il fondato timore per l'incolumità propria di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva, lo stesso non richiede l'accertamento di uno stato patologico ingenerato nella vittima dalla condotta dell'agente ben potendo il giudice fare ricorso alle massime di esperienza.

Infine, circa l’alterazione delle abitudini di vita, per la giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva non è la valutazione quantitativa, ad esempio in termini orari, di tale variazione, ma il significato e le conseguenze emotive di una condotta alla quale la vittima sente di essere stata costretta, sottolineando che: “il fatto poi che lo stalking sia reato di evento e non di pura condotta, nulla ha a che vedere con il fatto che, nella maggior parte dei casi, la prova debba essere dedotta dalle parole della stessa vittima. Invero, è principio elementare quello in base al quale un fatto non va confuso con la sua prova. D'altra parte, non pochi sono i delitti con riferimento ai quali, in genere, l'unica prova consiste nelle dichiarazioni della persona offesa (si pensi, ad esempio, a tutti i reati a sfondo sessuale). Ciò che dunque rileva è la attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo racconto” (Cass. V n. 24021/2014).

Riguardo alle aggravanti, icomma 2 dell'art. 612-bis c.p., introduce una circostanza ad efficacia comune; in particolare, il testo originario della norma prevedeva l'aumento della pena (fino a un terzo) qualora il fatto fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da un soggetto che in passato è stato legato alla persona offesa da una relazione affettiva. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, nel testo modificato dalla legge di conversione l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha esteso l'applicazione della circostanza aggravante sia ai fatti commessi dal coniuge separato soltanto di fatto sia ai fatti commessi in costanza del rapporto di coniugio o affettivo. Detto decreto ha anche introdotto una nuova previsione aggravatrice al comma 2 della norma, che considera il fatto commesso attraverso strumenti informatici o telematici (come nel frequente caso in cui il delitto sia commesso attraverso l'invio di sms, e-mail, diffusione di video o immagini attraverso internet).

Il comma 3, prevede, invece, che la pena sia aumentata fino alla metà (si tratta, pertanto, di circostanza ad effetto speciale) qualora il fatto sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza, o di una persona con disabilità di cui all'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con l'uso di armi o da persona travisata; infine in base al disposto dell'art. 8 d.l. n. 11/2009 la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito. A tal proposito, l’art. 8 d.l. n. 11/2009 convertito nella L. n. 38/2009 prevede che “ fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all' articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale; copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore inoltre adotta i provvedimenti in materia di detenzione armi e munizioni. Per quanto riguarda, invece, la procedibilità d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis, la stessa è prevista quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, così come se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

A questo punto si riportano di seguito alcuni episodi che configurano il reato di stalking:

1) Tre giorni di corteggiamento folle: condannato per stalking

Appostamenti, pedinamenti e apprezzamenti alla donna desiderata costano caro all’uomo. Respinta la tesi che le sue condotte, concretizzatesi in tre giorni, siano catalogabili come semplice frutto di un insano amore. La vittima ha vissuto malissimo, con timore e ansia, quegli episodi, tanto da cambiare le proprie abitudini.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 104/18);

2)Amante presa di mira su Facebook: è stalking

Messaggi e filmati postati sui social network integrano l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori e l’attitudine dannosa di tale condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minaccia per via telematica, quanto quella di diffondere su internet dati, veri o falsi, fortemente dannosi. http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 57764/17);

3) Atti di bullismo su un compagno: condannati per stalking

Confermata la decisione presa in secondo grado. I ragazzi finiti sotto accusa hanno offeso, maltrattato e aggredito la loro vittima, costringendolo a cambiare scuola.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28623/17);

4) Bastano un paio di minacce all’ex compagna per integrare il reato di stalking

Il reiterato comportamento minaccioso o molesto che cagioni nella vittima un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero la costringa ad alterare le proprie abitudini di vita integra il reato di atti persecutori.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 26588/17);

5) Un giorno, un mese, un anno… non è l’arco temporale a stabilire se si tratta di stalking

Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un tempo ristretto, una sola giornata, sia la causa effettiva dello stato d’ansia, del fondato timore per l’incolumità o del mutamento delle abitudini di vita della vittima.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 16205/17);

6) Pedinamenti e minacce alla moglie: condannato per stalking

Irrilevante il fatto che i due coniugi avessero avviato le pratiche per la separazione. I comportamenti tenuti dal marito sono stati ossessivi e caratterizzati anche da minacce di morte.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8362/17);

7) Danneggia più volte le ruote dell’auto di una donna: condannato per stalking

Sancita in via definitiva la colpevolezza di un uomo che ha preso di mira la vettura di proprietà di una sua vecchia conoscente. Decisiva la ripetizione ossessiva dei danneggiamenti.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 52616/16).

 

Trattandosi di uno dei reati più odiosi, ma anche pericolosi, anche in questo caso consiglio di rivolgersi sempre alle autorità competenti per denunciare il fatto e consentire subito di poter prendere adeguati provvedimenti tesi innanzitutto a salvaguardare l'incolumità fisica della vittima di stalking.

Attendo come di consueto i vostri quesiti alla mail info@picchionews.it e vi aspetto la prossima settimana per un nuovo appuntamento con Chiedilo all'avvocato

Avv. Oberdan Pantana

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

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