Aggiornato alle: 21:59 Lunedì, 21 Aprile 2025 cielo coperto (MC)
Attualità

Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Torna, puntuale, anche oggi la consueta rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle responsabilità in generale e nello specifico a quella dovuta da infortunio di un calciatore nell’utilizzo di una struttura sportiva.
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla responsabilità penale del gestore dell’impianto sportivo in occasione di un infortunio accorso ad un atleta dovuto alla cattiva manutenzione del terreno di gioco. Di seguito le spiegazioni dell'avvocato Pantana.


Caso giuridico: Un calciatore finisce a terra a causa di un avvallamento coperto dall’acqua procurandosi così un serio infortunio. Sotto accusa le condizioni del terreno da gioco in sintetico.
Il fattaccio si verifica quando, durante una partita di calcio, un atleta viene tradito da "un avvallamento occultato da una pozzanghera", riportando serie lesioni fisiche. A finire sotto accusa sono le condizioni del campo in erba sintetica: in particolare emerge che «si erano formate pozzanghere, caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presenti sul terreno da gioco», e diversi testimoni raccontano che "nelle pozze presenti il terreno affondava fino alla caviglia".
 A fronte di tale quadro probatorio, la responsabilità per il brutto incidente viene attribuita al presidente della società calcistica che utilizza abitualmente il campo. Lui, in qualità di "gestore dell’impianto sportivo", viene condannato per il reato di "lesioni colpose" di cui all’art. 590 c.p. , oltre a dover risarcire la parte offesa.
Difatti, i Giudici della Suprema Corte sottolineano, innanzitutto, che, a fronte di "lesioni colpose patite da un calciatore", "il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature". Spiegano, infine, i Giudici che è sempre il gestore dell’impianto a "dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo" e a "dover impedire che esso presenti problematiche nell’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse".
In particolare, il presidente della società calcistica "ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua, e quindi era tenuto ad impedire" che si verificasse tale situazione, in quanto lo stesso risulta titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. ed è tenuto anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accorso ad un utente dell’impianto sportivo. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9160/18; depositata il 28 febbraio 2018).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       
                

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Commenti

Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Registration
Comuni