Chiedilo all'avvocato

Violenza sessuale: comportamenti e circostanze che qualificano il reato

Violenza sessuale: comportamenti e circostanze che qualificano il reato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica della violenza sessuale e nello specifico quali comportamenti possono risultare penalmente rilevanti. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Civitanova Marche, che chiede: “Colui che prova a dare un bacio sulle labbra ad un’altra persona, pur non riuscendo nel tentativo per l’opposizione e il rifiuto di quest’ultima, va incontro a delle responsabilità”? Il caso di specie ci offre lo spunto per fare chiarezza circa una tematica estremamente sensibile e di grande attualità, in relazione alla quale la giurisprudenza della Suprema Corte è sempre più attenta e rigorosa, come viene mostrato anche in una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione Sez. III Pen. n. 43553/2018, che in linea con l’orientamento ormai unanime, stabilisce in modo chiaro e puntuale la punibilità di colui che coinvolga oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà individuale, anche nella forma tentata, per il delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. , nella prospettiva dell'autore di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale. Occorre, innanzitutto, individuare quali parti del corpo siano da intendersi come “zone erogene” ai fini dell’integrazione di tale fattispecie criminosa; a tal proposito, è utile sottolineare che, secondo la scienza sono da considerarsi tali le aree della pelle o delle mucose la cui stimolazione produce sensazioni piacevoli ed eccitazione, tra le quali le aree genitali, le natiche ed il seno, anche se queste non esauriscono le potenzialità erogene del corpo umano, che variano da individuo ad individuo. Ulteriore parte erogena del corpo umano è, inoltre, la bocca; difatti, oltre a condotte che possiedono un'evidente carica sessuale (masturbazione, rapporti sessuali, ecc.), vi sono atti la cui previsione "sessuale" deve essere valutata caso per caso, in relazione al particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o alla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o alla natura della prestazione; ad esempio, non possono qualificarsi come sessuali i gesti d'affetto genitoriale, i baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto. In casi del genere, la natura 'sessuale' dell'atto deve essere valutata secondo il significato 'sociale' della condotta, avuto riguardo all'oggetto dei toccamenti, ma anche - quando ciò non sia sufficiente - al contesto in cui l'azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale. Di conseguenza, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica. Concorre, inoltre, alla configurazione di tale violazione nella forma tentata, l’ipotesi in cui la suddetta condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, esclusivamente per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell’agente. A tal proposito, nel confermare la condanna dell’uomo per il delitto di tentata violenza sessuale, per aver cercato con violenza di baciare la donna, trattenendola per il collo e aggredendola, la Suprema Corte ha dunque ritenuto integrati i requisiti di sessualità dell’atto poiché relativo ad una zona erogena del corpo umano, quale la bocca, e di violazione ed invasione della libera autodeterminazione sessuale della persona offesa (Corte di Cassazione, Sez. III Penale n. 43553/2018).   Nel consigliare di denunciare prontamente tale grave reato, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      

02/12/2018 08:43
Diritto allo studio dell’alunno diversamente abile: responsabilità in caso di mancata assegnazione delle ore di sostegno.

Diritto allo studio dell’alunno diversamente abile: responsabilità in caso di mancata assegnazione delle ore di sostegno.

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti la lesione dei diritti delle persone diversamente abili e nello specifico la tematica dell’assegnazione allo studente diversamente abile di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore rispetto a quello effettivamente necessario secondo le sue personali esigenze. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: in caso di effettuazione da parte dello studente disabile di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle attribuite, è possibile ottenere in via giudiziale la condanna dell’amministrazione all’integrazione di tali ore? La risposta a tale quesito presuppone, innanzitutto, una breve disamina del percorso necessario per l’attribuzione delle ore di sostegno, il quale inizia, a seguito dell'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap e dell’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, con l’operato del G.L.O.H., Gruppo di lavoro operativo per l’handicap, formato dal Consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori degli studenti diversamente abili, che elabora, per ciascuno studente portatore di handicap, un profilo dinamico-funzionale dello stesso, ossia un documento che sintetizza tutte le caratteristiche, capacità e difficoltà dello studente, cui segue la redazione del cosiddetto P.E.I., Piano Educativo Individualizzato; tale piano è una sorta di sintesi coordinata dei progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione necessari per consentire l’integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità, come prevista dalla L. 104/1992, all’interno del quale vi è una apposita proposta delle ore di sostegno necessarie per il singolo alunno. Una volta redatto il P.E.I., il Dirigente Scolastico trasmette le risultanze agli Uffici Scolastici Regionali, i quali attribuiscono all’Istituto tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono state oggetto delle proposte, ed infine il Dirigente assegna a ciascun disabile il numero di ore di sostegno corrispondente all’oggetto della singola proposta del G.L.O.H., proprio sulla base delle risorse messe a disposizione dall’Ufficio; però, accade spesso, purtroppo, che tale Ufficio Scolastico Regionale non provveda a fornire alla scuola un adeguato numero di insegnanti di sostegno, determinando così una problematica che si ripercuote sugli studenti diversamente abili, i quali, di conseguenza, si vedono assegnare ore di sostegno nettamente inferiori a quelle previste nel personale P.E.I. di riferimento. A tal proposito, occorre, invece, considerare come la predisposizione del P.E.I., obblighi l’amministrazione scolastica a garantire all’alunno il sostegno per il numero di ore programmato, senza lasciare alla scuola il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e che, pertanto, qualora dovesse verificarsi tale ingiusta riduzione, la condotta dell’amministrazione si risolverebbe nella contrazione del diritto allo studio del disabile, ossia in una forma di discriminazione la cui repressione spetta al giudice ordinario; diversamente, come correttamente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. c)” (Corte di Cassazione, SS. UU., 20 aprile 2017, n. 9966). Chiariti tali aspetti, risulta ora opportuno riportare quanto deciso del Tribunale di Palermo, il quale, di recente, ha emesso ben sette provvedimenti d’urgenza in riferimento proprio ad alunni diversamente abili, cui era stato negato l’opportuno sostegno per le ore indicate nel PEI personale, con ciò palesandosi una vera lesione del diritto fondamentale allo studio e all’integrazione scolastica del portatore di handicap. Difatti, il Giudicante, ordinando all’amministrazione scolastica la cessazione immediata della condotta discriminatoria posta in essere, e attribuendo ai  rispettivi alunni l’insegnante di sostegno per le ore effettivamente indicate nel P.E.I., ha statuito quanto segue: “Risulta esistente il requisito del periculum in mora, che fonda la necessità di provvedere inaudita altera parte in attesa dell’instaurazione del pieno contraddittorio nell’ambito del giudizio di merito, parimenti incardinato con il deposito del ricorso per giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., giacchè l’anno scolastico è già in corso e, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio del minore, è necessario intervenire tempestivamente rimuovendo il pregiudizio con attribuzione fin da subito di un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore previsto, giacché l’attesa dei tempi del giudizio di merito, potrebbe determinare una definitiva compromissione di tutti gli obiettivi indicati nel PEI e nel PED”. Inoltre, risulta doveroso rammentare come sia espressione del medesimo diritto allo studio anche il servizio di assistenza sanitaria posto in capo alle A.S.L., reso ancor più prezioso nei casi più gravi tanto da assicurare l’effettività del diritto all’istruzione. A tal proposito il Tribunale di Aosta con l’ordinanza n. 85/2018, ha condannato la convenuta A.S.L. ad attivare immediatamente la richiesta assistenza infermieristica presso l’istituzione scolastica frequentata dal minore disabile, durante l’orario scolastico, in quanto “Il diritto del bambino ad ottenere l’assistenza infermieristica durante l’orario scolastico a cura e spese dell’azienda Usl discende direttamente dall’art. 38 della Costituzione, che sancisce il diritto fondamentale all’istruzione dei soggetti disabili”. Nel consigliare, dunque, di adire la competente Autorità Giudiziaria qualora si verifichino tali gravi circostanze in danno al diritto allo studio dell’alunno diversamente abile, rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

25/11/2018 12:20
Auto danneggiata da un cinghiale, onere risarcitorio tra Regione e Provincia: chi è il responsabile?

Auto danneggiata da un cinghiale, onere risarcitorio tra Regione e Provincia: chi è il responsabile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il risarcimento danni da incidente stradale e nello specifico quello accaduto per causa di attraversamenti di animali selvatici sulle nostre strade, tanto da causare dei danni all’autovettura ed alle persone presenti nella stessa. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Muccia, che chiede: In caso di sinistro stradale causato da un cinghiale chi ha l’onere risarcitorio tra Regione e Provincia? Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 13488/2018 secondo il quale: “ La responsabilità aquiliana deve essere imputata all’ente (Regione o Provincia) al quale siano stati in concreto affidati «i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonoma decisione sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”. Difatti, tale vicenda giudiziaria, così come il caso prospettato dal nostro lettore, ha quale oggetto la richiesta di risarcimento danni patiti dall’attore a causa dei danneggiamenti alla sua auto provocati dalla collisione con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada.  A tal proposito, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla Provincia, confermava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello adita, secondo la quale, il comportamento colposo poteva essere ascritto solo all’Amministrazione provinciale, la quale avrebbe dovuto esercitare il potere di adottare misure necessarie per prevenire i danni causati dagli animali selvatici, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); mentre alla Regione, non poteva essere mosso nessun rimprovero negli stessi termini, esercitando soltanto funzioni di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica. In particolare, osserva la Suprema Corte che i poteri di controllo spettano sia alla Regione che alla Provincia;ciò posto l’art. 14 l. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) attribuisce alle Province la protezione della fauna selvatica nelle zone che interessano il territorio provinciale, mentre alla Regioni la l. n. 157/1999 attribuisce il compito di «emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica» e dispone che le Province attuino la disciplina regionale.Quindi la Regione, avente competenza legislativa, hanno attribuito alle Province, aventi funzioni amministrative e di controllo, tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica. Inoltre è previsto che le Province stipulino della polizze specifiche per assicurarsi per il risarcimento dei danni, così come la stessa è anche ritenuta responsabile per l’erogazione di indennizzi gravanti sul fondo regionale in relazione ai poteri ad essa connessi. Infine, la Cassazione ha evidenziato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non delle regole di cui all’art. 2052 c.c..Per tali ragioni si ritiene l’Amministrazione provinciale responsabile della fauna selvatica e dell’attribuzione del suo controllo così come dei danni causati dalla stessa(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 13488/18; depositata il 29 maggio). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  Avv. Oberdan Pantana  

18/11/2018 12:01
Rapporti condominiali, attenzione alle immissioni moleste

Rapporti condominiali, attenzione alle immissioni moleste

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”.    In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie che possono insorgere tra condomini nei rapporti di vicinato, in particolare in riferimento alla problematica delle immissioni di fumi, odori e rumori molesti. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Cingoli, che chiede a quali responsabilità può andare incontro colui che pone in essere delle immissioni moleste nell’appartamento condominiale sovrastante con l’odore di cucinato o rumori?   Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai controversi rapporti che possono insorgere tra condomini, con particolare riguardo alle cosiddette molestie olfattive, nello specifico in odori o fumi provenienti da cucine o da ambienti simili, od acustiche, tali da creare fastidio e disagio nel soggetto che le subisce. Innanzitutto, occorre specificare quanto previsto dall’art. 674 c.p.: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro”. A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che recentemente ha ribadito quanto segue: “La contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p. è configurabile anche nel caso di molestie olfattive con la specificazione che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo alla normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., criterio che costituisce un referente normativo per il cui accertamento non è necessario disporre una perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, anche ricorrendo alle sole dichiarazioni testimoniali dei confinanti” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 14467/17; depositata il 24 marzo 2017). Pertanto, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., le immissioni possono considerarsi moleste soltanto nel momento in cui superano il limite della normale tollerabilità; infatti, ai sensi dell’art. 844 c.c., il proprietario di un terreno o di un edificio non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni derivanti dal terreno o edificio del vicino, se le stesse non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Tutto ciò anche riguardo alle immissioni rumorose, dette anche acustiche, provenienti dagli appartamenti adiacenti, situazioni anch’esse motivo di accesi contrasti condominiali tra colui che le subisce ed il soggetto che le emette, attraverso condotte, quali: spostamento di mobili, tenere la musica ad alto volume, continuo vociare, utilizzo nelle ore serali o notturne di elettrodomestici particolarmente rumorosi, ecc… . La tutela penale di riferimento è rappresentata dall’art. 659 c.p., secondo il quale: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro”. Ebbene, anche in questo caso, al fine di comprendere se l’immissione acustica sia illecita o meno, sarà necessario procedere alla sua valutazione tenendo presente il criterio della normale tollerabilità, il cui superamento del limite dovrà recare un potenziale disturbo ad una pluralità di persone, a nulla rilevando poi che alcune non siano state effettivamente disturbate (Cass. I, n. 1394/1999). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

11/11/2018 10:52
Bullismo, come si manifesta e a quali responsabilità si va incontro

Bullismo, come si manifesta e a quali responsabilità si va incontro

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alla condotta di quei ragazzi che pongono in essere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei propri compagni di scuola. Di seguito la risposta alla domanda posta da una lettrice di Montecassiano, che chiede: a quali responsabilità può andare incontro un ragazzino che maltratta ed umilia un proprio compagno di classe, in modo sistematico, isolandolo dagli altri e procurandogli serie conseguenze psicologiche e fisiche?   Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale, e purtroppo sempre più diffusa al giorno d’oggi, ossia il bullismo, che si configura quando vengono posti in essere, intenzionalmente e ripetutamente, comportamenti prevaricatori nei confronti di una persona con cui si condivide il medesimo contesto sociale, quale potrebbe essere quello scolastico, condotte a seguito delle quali la vittima, spesso percepita come “anello debole” della catena, diviene del tutto isolata ed incapace di difendersi. E’ importante rilevare, innanzitutto, come, nonostante nel nostro ordinamento non sia ancora stata tipizzata un’apposita fattispecie di reato per il bullismo, vengano certamente puniti i singoli atti attraverso i quali tale fenomeno si manifesta; infatti, le aggressioni fisiche ai danni di un compagno di classe possono sicuramente integrare i reati di molestie,percosse e lesioni personali, nelle aggressioni psichiche possono ravvisarsi i reati di minacciae diffamazione, così come, nei casi di aggressioni al patrimonio, possono configurarsi il furto, l’estorsione ed ildanneggiamento, ecc. . Qualora le aggressioni, reiterate nel tempo, generino poi nel soggetto un perdurante stato di ansia e di timore, tanto da costringerlo, ad esempio, a non frequentare più la stessa scuola, si può addirittura arrivare a configurare il delitto di atti persecutori,ex art.612 bis c.p., così come stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 26595/2018, con cui si è affermata la responsabilità penale di due studenti per il cd. stalking scolastico; difatti, con specifico riferimento a due ragazzi che avevano posto in essere condotte vessatorie e moleste ai danni di un loro compagno di classe, nel corso dell’intero anno scolastico,tanto da comportare il suo trasferimento presso un differente istituto, la Suprema Corte ha stabilito quanto segue: “Del tutto condivisibile appare il percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado, sottolineando, con particolare riguardo al delitto di cui all'art. 612 bis c.p., la pluralità delle condotte vessatorie poste in essere dai due imputati per tutto il periodo dell'anno scolastico in cui egli frequentò la scuola, costringendolo, prima, ad interrompere la frequenza scolastica ed, alla fine, ad abbandonare la scuola, eventi che, avendo determinato un'evidente alterazione delle condizione di vita del minore, integrano, come correttamente ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie incriminatrice, di cui all'art. 612 bis c.p., unitamente all'accertato stato di ansia e di paura per la propria incolumità fisica, insorto nel minore”(Cassazione penale, sez. V, 28/02/2018, n. 26595). Pertanto, riguardo al caso che ci occupa, alla luce di tali considerazioni ed in adesione all’unanime orientamento della Suprema Corte, risulta dunque corretto affermare che, chiunque maltratti ed umili un proprio compagno di classe, in modo ripetuto e sistematico, isolandolo dagli altri e procurandogli serie conseguenze psicologiche e fisiche tali da comportare addirittura una modifica delle proprie abitudini di vita, potrà essere punito, ai sensi dell’ art. 612 bis c.p., per il grave delitto di “stalking”, fatta salva comunque l’integrazione di altri reati che frequentemente si accompagnano alla condotta del cd.bullo. Nel consigliare, dunque, di non sottovalutare tali circostanze e pertanto denunciare prontamente alle Autorità competenti tali gravi reati, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      

04/11/2018 14:08
Sovraindebitamento, ecco cosa si può fare

Sovraindebitamento, ecco cosa si può fare

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente la tematica relativa alla procedura di composizione delle crisi introdotta con la Legge n. 3/2012, a favore del consumatore/debitore in sovraindebitamento per il risanamento della propria posizione personale.  Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: “Cosa è possibile fare in caso di indebitamento da parte di un soggetto impossibilitato a far fronte allo stesso per insufficienza economica?”   Grazie alla legge sul sovraindebitamento le persone fisiche e le famiglie possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” che consente di trovare un accordo con i creditori dinanzi al Giudice. L’accordo in questione può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio delle singole posizioni debitorie con società finanziarie, banche, Fisco, Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore. Il vantaggio c’è tanto per il debitore in quanto riesce a trovare una volta per tutte una sorta di compromesso e ridurre il proprio debito complessivo tentando di accontentare tutti i creditori, quanto per questi ultimi che, di fronte alla possibilità di scegliere tra procedure esecutive poco utili (vista la mancanza di beni e l’eccesso di crediti da soddisfare) e un accordo che consente di realizzare almeno parte del credito, optano certamente per la seconda strada.  Ecco perché l’accordo può essere trovato anche con il Fisco ed Equitalia, come avvenuto in recenti casi seguiti tra i quali quello del Tribunale di Busto Arsizio, che ha applicato per la prima volta il piano del consumatore ai debiti del contribuente con Equitalia decurtandoli circa l’80% del proprio debito, o il Giudice di Como invece, omologando l’accordo con i creditori, ha cancellato il 74% i debiti di un’imprenditrice nei confronti di Equitalia e l’Agenzia delle Entrate. Innanzitutto, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Detto in poche parole, si tratta dello stato di indebitamento cronico, di perdurante insolvenza e impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte. Possono accedere alla composizione della crisi da sovra indebitamento i consumatori e precisamente il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria. Le procedure di composizione della crisi sono tre: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Riguardo all’accordo con i creditori, la proposta di accordo deve indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l’elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazione dei redditi, l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti), l’attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista).Se svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche  le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni.   La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”.  Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa un’apposita udienza, alla quale, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di   crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall’Organismo del contenuto della proposta, l’accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche. L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il consenso del 60% dei crediti. La seconda alternativa è detta “piano del consumatore”: a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, non è richiesto il consenso del creditore. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando la residua parte della passività. È in ogni caso ammessa la contestazione dei creditori sulla convenienza del piano. Il piano del consumatore può rappresentare la scelta più vantaggiosa anche se l’accoglimento della proposta è rimesso interamente alla discrezionalità del giudice. Per tale motivo vi è l’obbligo specifico di redazione, a cura dell’Organismo di composizione, di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Difatti, quando non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, vi è la terza procedura, cioè quella della liquidazione del patrimonio con la vendita dei propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione.  Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).Con la liquidazione si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori.  Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore.  Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi.   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.      

28/10/2018 11:00
Contributi per il terremoto: vige il vincolo di impignorabilità di destinazione

Contributi per il terremoto: vige il vincolo di impignorabilità di destinazione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la questione inerente ai contributi erogati nei riguardi di coloro che hanno avuto le proprie abitazioni danneggiate dal terremoto a far data dall’agosto 2016 e nello specifico i contributi elargiti per la loro ricostruzione o per l’autonoma sistemazione versati a titolo di affitto. In particolare, ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Muccia, che chiede se tali somme di denaro possono essere o meno oggetto di pignoramento da parte di terzi. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica molto sentita nonché attuale, relativa alla pignorabilità delle somme erogate a sostegno della ricostruzione degli immobili lesionati dal sisma, nonché delle mensilità versate, a titolo di contributo di autonoma sistemazione, in favore dei soggetti che hanno perso la propria abitazione in conseguenza delle violenti scosse di terremoto, che dall’agosto 2016 hanno purtroppo interessato il Centro Italia e nello specifico la nostra amata provincia.  Innanzitutto, deve essere specificato che, la Legge n. 219 del 14 maggio 1981, emanata in seguito al violentissimo terremoto che il 23 novembre 1980 colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale (il terremoto dell’Irpinia), aveva previsto anche in quella circostanza l’erogazione dei contributi economici nei confronti di coloro che avevano perso la propria abitazione, alla scopo di permettere la ricostruzione delle zone colpite da tale sisma. Ebbene, in materia si segnala un importante e consolidato principio giurisprudenziale statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, che chiamata a pronunciarsi proprio per una vicenda legata a quel terremoto in merito alla pignorabilità di terzi nei confronti dei contributi elargiti per la ricostruzione di un immobile, la stessa ha statuito che tali somme pur non soggette ad un vincolo di impignorabilità assoluta vige però nei loro confronti un vincolo di impignorabilità di destinazione, affermando quanto segue: “La legge n. 219 del 1981, non introduce espressamente un vincolo di impignorabilità in relazione ai contributi erogati per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Inoltre il D. lgs. n. 76 del 1990, art. 3, comma 7, prevede che gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa, rendendo chiaro sul piano dell’interpretazione letterale che la legge non ha inteso gravare di un vincolo di impignorabilità assoluta i contributi per la ricostruzione. Difatti, pur in mancanza di un vincolo di impignorabilità assoluta, e di un riferimento espresso al pignoramento nell’ultima norma citata, esiste pur sempre un vincolo di destinazione sui fondi erogati ai privati per consentire la ricostruzione, affinché essi non siano aggredibili dai creditori del beneficiario stornandoli dalla finalità per la quale venivano erogati” (Cassazione Civile, Sez. III, 15/05/2014 n. 10642). Quindi, sulle somme erogate per la ricostruzione delle aree devastate dal terremoto, sussiste un vincolo di destinazione, finalizzato a consentire lo specifico risultato a cui sono destinati tali fondi. Qualora, infatti, il soggetto destinatario di questi contributi ponga in essere una serie di obbligazioni aventi la stessa destinazione delle somme corrisposte dallo Stato, quest’ultime potranno certamente essere pignorate, in quanto sono rivolte a soddisfare comunque gli stessi interessi che con il vincolo si intendeva preservare; mentre, allo stesso tempo, tali somme non potrebbero essere pignorate da terzi nel momento in cui le stesse andrebbero a soddisfare interessi diversi: ad esempio, il creditore che ha fornito materiale edile proprio per la ricostruzione di quell’abitazione può porre in essere un pignoramento presso terzi nei confronti di tali somme destinate per la ricostruzione a differenza di un credito riferito all’acquisto di una macchina, o comunque di beni che nulla hanno a che vedere con tale vincolo di destinazione. Per quanto riguarda il C.A.S., ovvero il contributo per l’autonoma sistemazione, occorre precisare che anch’esso è una misura rivolta al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, riconosciuto a chi, al momento del sisma, risultava titolare di diritti reali sull’immobile nel quale aveva l’abitazione principale, edificio poi dichiarato inagibile con ordinanza del Sindaco; tale contributo termina, poi, al venire meno dei presupposti normativi, e quindi al momento del ripristino delle condizioni per il rientro nell’abitazione principale, o nel differente caso di reperimento di un’altra sistemazione avente però carattere di stabilità. Ebbene, stante la sua natura di misura volta al sostegno della popolazione colpita dal terremoto, deve essere rilevato che anche per il contributo di autonoma sistemazione varrà lo stesso principio giuridico consolidato applicato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10642/2014 come sopra riportato, tanto da andare incontro anch’esso al vincolo giuridico di destinazione.   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

21/10/2018 12:02
Vendita itinerante degli alimenti: il cattivo stato di conservazione può portare alla condanna dell’ambulante

Vendita itinerante degli alimenti: il cattivo stato di conservazione può portare alla condanna dell’ambulante

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla vendita di prodotti alimentari; nello specifico, una lettrice di Morrovalle ha posto il seguente quesito: a quali responsabilità può andare incontro quel venditore ambulante che, all’interno del suo furgoncino, mette in commercio frutta e verdura o altri alimenti lungo una pubblica via, esponendole così, purtroppo, anche ai gas di scarico delle autovetture? Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una tematica attuale e piuttosto frequente, ossia la salubrità dei prodotti alimentari messi in commercio; difatti, colui che esercita l’attività di “commercio in forma itinerante” è tenuto sia a garantire la tracciabilità della filiera e, dunque, la provenienza dei generi alimentari venduti, sia a rispettare le medesime regole igienico-sanitarie e merceologiche previste per tutti i commercianti. Capita di frequente, però, che determinati alimenti, prima di essere venduti, vengano esposti per ore lungo strade trafficate, senza le apposite cautele igieniche e precauzioni, venendo dunque a contatto con lo smog o altri agenti, alterandosi, così, la loro freschezza e genuinità. Rispetto a tale tematica si è espressa la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la n. 45274/2018, affermando la responsabilità di un venditore ambulante che risultava aver violato lo specifico obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari, così come stabilito ex art. 5, lett. B), L. 283/1962; tale disposizione, infatti, sancisce espressamente che, “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione”, e, peraltro, chiunque risulta aver posto in essere tale condotta rischia di esser punito con la reclusione fino ad un anno, o con l’ammenda da € 309,00 a € 30.987,00.  Nello specifico, la Suprema Corte è stata adita in riferimento proprio alla vicenda di un commerciante ambulante, il quale aveva detenuto, a fini di vendita, un ampio quantitativo di alimenti, senza predisporre alcuna protezione ed esponendolo così, lungo la pubblica via, a tutti gli agenti atmosferici e batteri in grado di alterarne le proprietà; a tal proposito, la Corte di Cassazione ha dunque stabilito quanto segue:  “il cattivo stato di conservazione  di cui all’art. 5 lett. b riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili). Dunque, ai fini dell’integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto.” (Cass. Pen., 09.10.2018, n. 45274). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche di simili condotte da parte di venditori ambulanti posizionati in aree di parcheggio, lungo le vie cittadine o a ridosso addirittura di strade urbane o extraurbane per la vendita dei più svariati alimenti come frutta e verdura, pane, prodotti ittici, salumi e formaggi, ecc., risulta opportuno rammentare come la disposizione ex art. 5, lett. B) L. n. 283/1962 è volta ad assicurare che il prodotto esposto giunga al consumo con le opportune garanzie igieniche; difatti, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione o contaminazione. Ciò significa che a inchiodare il commerciante è «l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a garantire la buona conservazione» dell’alimento,  a prescindere dalla sua «genuinità»(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 45274/18; depositata il 9 ottobre). Nel consigliare, dunque, di porre particolare attenzione alle condizioni in cui si presentano i prodotti che si intendono acquistare, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                Avv. Oberdan Pantana      

14/10/2018 14:26
Reato di sostituzione di persona: utilizza l’identità digitale di altro soggetto per un proprio vantaggio

Reato di sostituzione di persona: utilizza l’identità digitale di altro soggetto per un proprio vantaggio

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv.Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività;di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da Mario, una lettore di Porto Recanati, che chiede: a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online?  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa laCorte di Cassazione con una recentissima sentenza, la n.42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p. , il quale sancisce espressamente:  “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”. Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: “Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce,servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso edinconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenutoacquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali. Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate”(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto dacostituire un vero e proprio surrogato della persona fisica;  dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, e in adesione all’unanime orientamento della Suprema Corte, risulta corretto affermare che, chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno.  Nel consigliare di denunciare prontamente tali reati, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                            Avv. Oberdan Pantana  

07/10/2018 10:30
Diffamazione: frasi offensive pubblicate su Facebook, attenzione ai propri sfoghi online

Diffamazione: frasi offensive pubblicate su Facebook, attenzione ai propri sfoghi online

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica della diffamazione realizzata attraverso la pubblicazione di frasi offensive sul social network Facebook; di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da Gloria, una lettrice di Matelica, che chiede a quali responsabilità si va incontro qualora vengano inseriti dei commenti offensivi sulla bacheca Facebook?  Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica sempre più attuale, quale è la diffamazione compiuta via Facebook, in riferimento alla pubblicazione di frasi offensive su tale social network. Innanzitutto, bisogna specificare quanto previsto dall’art. 595 cod. pen.:“chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro”. Affinché possa delinearsi una specifica responsabilità penale, è sufficiente che l’addebito venga comunicato ad almeno due persone, in grado di percepirne il contenuto, tanto è vero che in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del presente reato, occorre evidenziare che la condotta giuridicamente rilevante è quella che risulta idonea ad integrare l’offesa all’altrui reputazione, elemento questo imprescindibile affinché un determinato comportamento possa essere definito di tipo diffamatorio. A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che stabilisce quanto segue: “Lesiva dell'onore deve essere reputata l'espressione che, in base al significato socialmente condiviso delle parole e delle espressioni utilizzate, nonché all'uso che se ne fa, sia capace di ledere l'altrui reputazione. Tanto in quanto oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto anche storico”(Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 1923/17;depositata il 17 gennaio 2017). Ebbene, nel caso prospettato è ravvisabile anche l’aggravante prevista dal comma 3 dell’art. 595 c.p., che stabilisce quanto segue: “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”; difatti, nella vicenda in esame, la frase offensiva se pubblicata su una bacheca Facebook, risulta certamente idonea a realizzare concretamente un’ampia diffusione del messaggio offensivo ad un numero indefinito di persone. La Suprema Corte, a tal proposito, ha consolidato il proprio orientamento, dichiarando quanto segue: “si può affermare senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite Facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”; i giudici concludono poi affermando che “la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo Facebook è la condivisione di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social”(Corte di Cassazione, sez.V Penale, sentenza n.40083/18; depositata il 06settembre 2018). Inoltre, in seguito alla pubblicazione di post offensivi sul social network Facebook, al fine di evitare che i commenti oltraggiosi possano raggiungere sempre più persone e per impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato, la persona che subisce tale comportamento, è legittimata a richiedere all’Autorità Giudiziaria il provvedimento del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., tramite oscuramento del profilo Facebook riferito al soggetto che ha materialmente posto in essere la condotta diffamatoria. A riguardo, deve essere rilevato che non può essere messa in discussione la legittimità del sequestro preventivo di una pagina telematica, in quanto “l’equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato” (Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 21521/18, depositata il 15 maggio 2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan 

30/09/2018 11:55
Tassi usurari: l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare)

Tassi usurari: l’usura del tasso moratorio travolge anche quelli corrispettivi (e si possono sommare)

In questasettimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’importante tema della modalità di accertamento del superamento (o no) del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura;nello specifico ho scelto la mail di una lettrice di Tolentino nella quale ci viene chiesto “quali e quando gli interessi applicati dall’istituto in un contratto di mutuo possono considerasi usurari”. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, è intervenuta ancora una volta sull’importante tema della modalità di accertamento del superamento o meno del tasso soglia rilevante per la disciplina sull’usura. Il tema è importante non foss’altro per le conseguenze civilistiche derivanti dall’aver pattuito un finanziamento con un tasso sopra soglia: ed infatti, l’art. 1815 c.c. al suo secondo comma prevede che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».Peraltro, va ricordato che la Cassazione si era già espressa su un tema collegato quale quello della c.d. sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini dell’accertamento del superamento del tasso soglia;si tratta della nota sentenza Cass. n. 350/2013 il cui principio di diritto, era che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Senonché, dopo quella sentenza, la giurisprudenza di merito e parte degli autori iniziarono a sostenere che quella sentenza non era poi così chiara e che comunque avrebbe dovuto essere applicata a seconda dei vari casi, così da aprire un enorme contenzioso sul punto con alterne fortune ora per la Banca ora per il cliente. Orbene, secondo la recente sentenza di Cassazione riportata sopra in commento, ha ribadito che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettive tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”. Peraltro, la stessa Cassazione riprende anche la sentenza Cass. n. 5324/2003 secondo cui «in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 legge n. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori»; ma soprattutto ha richiamato la sentenza Cass., n. 5598/2017 che aveva cassato la decisione del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. Per tali ragioni che allo stato della giurisprudenza di legittimità si può affermare che l’usurarietà riguarda sia gli interessi moratori che corrispettivi e che gli stessi si possono sommare al fine di verificare il superamento del tasso soglia nel momento della loro pattuizione indipendentemente dalla corresponsione in concreto;pertanto, ai sensi dell’art.1815 c.c., comma 2,“non sono dovuti interessi” ed il mutuatario ha diritto alla restituzione di tutte le somme indebitamente pagate con la dovuta rivalutazione. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

23/09/2018 12:34
Il “Consorzio Volontario” quale modello giuridico vincente per ripartire

Il “Consorzio Volontario” quale modello giuridico vincente per ripartire

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai terribili eventi sismici del 2016 che hanno distrutto interi Comuni della provincia di Macerata, Borghi straordinari che passati due anni trovano difficoltà a ripartire nella ricostruzione; nello specifico ho scelto la mail di una lettrice di Visso nella quale ci viene chiesto un “modello giuridico vincente” di ricostruzione, tenendo conto anche della presenza di aggregati edilizi. Da tempo si sta studiando un metodo di lavoro che permetta un intervento unitario anche in presenza di difficoltà oggettive create da più abitazioni interconnesse in spazi ristretti e con vie di comunicazione difficoltose; a tal proposito, uno strumento giuridico vicino alle esigenze dei tanti proprietari che hanno le case lesionate è sicuramente il c.d. “Consorzio Volontario”. Lo scorso aprile, infatti, il Commissario al Terremoto ha emanato una serie di atti riferiti alla costituzione di consorzi per aggregati edilizi tra i quali quelli c.d. “Volontari”. Ai sensi della normativa contenuta nelle ordinanze del commissario per la ricostruzione del sisma 2016, per «aggregato edilizio», innanzitutto, si deve intendere, un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte o un intero un isolato edilizio; in ogni caso, la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, sulla base di quanto disposto dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. In presenza di un aggregato edilizio, composto da edifici gravemente danneggiati o distrutti, è, pertanto, auspicabile, un intervento unitario, anche al fine di garantire interventi coerenti con il tessuto edilizio esistente. Per tali motivi che, la vera ricostruzione dovrebbe passare proprio tramite l’unitarietà dell’intervento che riguardi i proprietari degli edifici dei nostri magnifici Borghi, i quali costituendo dei consorzi volontari di scopo, possono insieme superare tutte le difficoltà burocratiche, tecniche ma soprattutto infrastrutturali, per ricostruire insieme un’intera comunità, in modo tale che si possa individuare un unico raggruppamento temporaneo di professionisti, coadiuvati anche da esperti legali, che insieme presentino il progetto di risanamento di un’intera area, costituita da aggregati, sotto-aggregati edilizi o Umi (unità minime d’intervento)o singole abitazioni, ma comunque con un’idea unitaria di ristrutturazione. Tutto questo permetterebbe di avere un’unica impresa che ricostruisce ma soprattutto un unico cantiere di lavoro agevole soprattutto in quelle zone di montagna dove ancora ci sono piccole strade di accesso. Lo strumento giuridico del consorzio volontario che ha come scopo la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, ovviamente è un contratto dove assume rilievo decisivo ai fini della disciplina applicabile, la volontà dei consorziati contenuta nelle norme statutarie sia riguardo lo scopo sociale sia la normativa che regolamenta lo stesso, permettendo gli stessi di svolgere in forma unitaria le attività necessarie ad assicurare la realizzazione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione dei propri immobili ad uso abitativo, agricolo e commerciale, gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici. L’obiettivo è creare la possibilità di ripartire con un progetto unico, allo scopo di riconsegnare il Borgo o la Frazione più belli e vivibili di prima, nella sua interezza agli abitanti, utilizzando l’economia di scala che deriverebbe dall’unitarietà dell’intervento, oltre alla possibilità di avere in alcune circostanze anche delle maggiorazioni a livello di contributo fino al 17% . Infine, tale modello di intervento agevolerebbe anche la pianificazione di un rinnovamento delle reti infrastrutturali rappresentate dal sistema dei sottoservizi, come ad esempio la Wi-Fi Zone o altri funzionali interventi, che compatibilmente con la programmazione del Comune, potrebbero essere realizzati; tutto ciò anche riguardo alle azioni per la socialità degli abitanti, utilizzando le risorse risparmiate in virtù dell’economia di scala, creando degli spazi d’incontro e per fare il possibile per migliorare la qualità della vita della comunità. Agevolare questo percorso virtuoso della costituzione di consorzi volontari, significa ricostruire davvero, perché quando la volontà di unirsi all’altro parte dal singolo e non è obbligata da nessuno sicuramente permette la riuscita del progetto. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                             Avv. Oberdan Pantana

16/09/2018 09:00
Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Donna cade a causa di una buca in strada: la responsabilità è del Comune

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al risarcimento danni, soprattutto quelli dovuti alle cadute causa le buche presenti nei marciapiedi e strade cittadine. Il caso di specie scelto è di una giovane lettrice di Macerata che le è capitato di cadere rovinosamente a terra a seguito delle buche presenti su di un marciapiede procurandosi seri danni fisici: a quali responsabilità va incontro il Comune? Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15761/16 secondo il quale: “Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti”. A tal proposito, la Suprema Corte rammenta innanzitutto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, eliminarne i pericoli ed escluderne i terzi; tale norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito. Per ciò che concerne la responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili all’assetto della sede stradale, vanno ricordati 3 principi acquisiti nella giurisprudenza della Corte: a) vi è un obbligo generale di adottare misure atte a scongiurare situazioni di pericolo obiettivo; b) è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico qualora sia accertato che il danno sia stato causato da un’anomalia della strada, salvo che l’ente non dimostri di non aver potuto far nulla per evitarlo; c) l’ente supera la presunzione di colpa quando il danno si determina in maniera improvvisa, integrando il caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.. Ciò comporta dunque che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione(Cass.n.2308/07). Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti (Cass. n. 21286/11). Pertanto, il punto nodale della vicenda è l’accertamento dell’incidenza o meno del comportamento della vittima; invero, il fatto che una strada risulti «molto sconnessa, con altre buche e rappezzi» non costituisce, di per sé, un’esimente per l’ente pubblico, anche perché un comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile. Va dunque ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile – ex art. 2051 c.c. - dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura e alla conformazione stessa della strada; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale però assume efficacia causale esclusiva solo ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15761/16). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

09/09/2018 10:20
Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: condannato per frode commerciale

Il ristoratore non indica nel menù che i suoi prodotti sono surgelati: condannato per frode commerciale

Torna, puntuale, la rubrica settimanale curata dall'avvocato Oberdan Pantana "Chiedilo all'avvocato". Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato in particolare tematiche riferibili ai prodotti alimentari, soprattutto quelli proposti dai ristoratori. Il caso di specie scelto è di un lettore di Porto Recanati cui è capitato di mangiare durante una cena dei prodotti surgelati dati per freschi e pertanto non indicati nel menù consegnato al tavolo: a quali responsabilità va in contro il ristoratore? Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4735/2018 secondo il quale: “ Il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il reato di frode in commercio”.Difatti, la Cassazione ha ribadito che la frode prevista dall’art. 515 c.p. si configura quando «l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata». Inoltre, osserva la Suprema Corte, costituisce il delitto di frode in commercio anche il non indicare nella lista delle pietanze che determinati prodotti sono congelati, “giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori”.Il Supremo Collegio ha affermato, poi, che il menù, sistemato sui tavoli di un ristorante o consegnato ai clienti, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti degli avventori e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista. Da ciò consegue che la mera disponibilità di alimenti surgelati nel ristorante, non indicati nel menù, configura il delitto di frode in commercio «indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore».Infine, la Corte ha precisato che “In relazione alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti è corretto ritenere che anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di reato, state proprio la natura delle immagini, volta ad incentivare la consumazione del prodotto” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 4735/18; depositata il 1° febbraio 2018).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

02/09/2018 12:19
Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Foto e video hot rubati alla ex: minacciarne la diffusione per ottenere nuovi rapporti è violenza sessuale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. Questa settimana, le mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo di foto o video hot, tanto da sfociare in gravi comportamenti penalmente rilevanti. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana alla domanda di una lettrice di Civitanova.   Nello specifico, utilizzare foto e video hot rubati per esempio alla propria ex compagna, minacciando di renderli pubblici per convincerla ad acconsentire a nuovi rapporti sessuali, è una violenza in piena regola che se rimane a titolo di tentativo allora verrà configurato il reato di tentata violenza sessuale. Difatti, nell’esempio prospettato,<< la minaccia posta in essere» dall’uomo nei confronti dell’ex compagna, cioè prospettare la divulgazione di foto e video al pubblico e nel comune ambiente di lavoro, finalizzata però ad ottenere una prestazione sessuale, andando in tal modo a ledere, sia pure in forma tentata, la sfera sessuale e non patrimoniale della donna, esclude il reato di tentata estorsione in luogo invece di quello di tentata violenza sessuale >>.   Infatti, la nota circostanza in cui vengono richiesti dei soldi per evitare la diffusione di foto o video compromettenti non può che ricadere nella fattispecie prevista dall’art. 629 c.p. del delitto di estorsione, ossia “il costringimento tramite violenza o minaccia a fare o ad omettere qualche cosa a qualcuno procurando a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, circostanza ben diversa della richiesta invece di una prestazione sessuale punita dall’art. 609 bis c.p., e precisamente quando “si costringe taluno mediante violenza, minaccia o abuso di autorità a compiere o subire atti sessuali”. In particolare, nel caso di specie, si evidenzia che la minaccia telefonica rivolta dall’uomo alla sua ex risulta diretta a costringerla a consumare un rapporto sessuale, pur rimasta nella forma del tentativo, di conseguenza, proprio perché è prospettata chiaramente «l’imposizione di atti sessuali», non si può parlare di “tentata estorsione” bensì di “tentata violenza sessuale”, anche se l’espressioni utilizzate dall’uomo potrebbero consistere ad una generica richiesta di prestazione sessuale senza la dettagliata specificazione dei comportamenti sessuali richiesti» (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38845/18; depositata il 23 agosto 2018). Nel consigliare di denunciare prontamente tali spregevoli reati, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana

26/08/2018 10:35
Telefonate e messaggi: attenzione al (non) gradimento

Telefonate e messaggi: attenzione al (non) gradimento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili all’illecito utilizzo del telefonino tanto da sfociare in comportamenti penalmente rilevanti. Difatti, capita a tutti di avvertire disturbo per una chiamata o un messaggio indesiderati. Il disturbo, soggettivamente, si misura sul non gradimento personale; basta questo però a configurare un fatto penalmente rilevante? Telefonate e messaggi possono integrare il reato di molestia o disturbo alle persone, previsto e punito dall’art. 660 c.p.; la parola chiave è “possono”: un monito per tutti ad un uso più attento delle comunicazioni telefoniche. Lo spunto iniziale è la sentenza della Corte di Cassazione n. 38675/2016, con la qualeviene chiarita la fattispecie punita dall’art. 660 c.p., e precisamente: «Ai fini della sussistenza del reato di molestia o disturbo alle persone è necessario che il comportamento sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, “o per altro biasimevole motivo”, ovvero qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza». Veniamo specificamente alle telefonate. Un contenuto di cui dare conto è sicuramente quello riportato nelle motivazioni della soprindicata sentenza, quale: «Assumeva il Tribunale che l’imputato era consapevole del fastidio che le telefonate arrecavano alla parte offesa, avendo quest'ultima informato da tempo l'imputato che non intendeva parlare con lui. Cosicché le telefonate dovevano essere considerate moleste e realizzavano il reato contestato». Pertanto, in presenza di indisponibilità espressa a ricevere telefonate, le stesse devono essere considerate moleste ed integrano il reato de quo. La giurisprudenza ha nel tempo rimarcato l’importanza del “palese dissenso” (v. già Cass., sez. I penale, n. 19438/2007). In altri termini, la comunicazione telefonica può essere fatta in piena libertà solo se manchino indici chiari ed univoci di non gradimento da parte del destinatario. Tutto ciò risale fondamentalmente ad una datata quanto attuale indicazione della Cassazione: «Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 660 cod. pen. - molestia o disturbo alle persone - deve considerarsi petulante l'atteggiamento di chi insista nell'interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, anche dopo essersi accorto che la sua condotta non è gradita ed essere stato anzi diffidato a porre fine alla stessa» (Cass., sez. I penale, n. 10393/1996). Per quanto riguarda, invece, gli sms,superato l’insostenibile argomento in base al quale i messaggi andrebbero considerati una forma epistolare, con grande efficacia, la Cassazione ha sentenziato che, «La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e, quindi, anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di “short message service” (SMS), trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, non integranti la condotta del reato “de qua”, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia “de auditu” che “de visu”, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario”(Cass., sez. III penale, n. 28680/2004, ripresa da molti provvedimenti successivi, tra i quali Cass., sez. I penale, n. 30294/2011 e Cass., sez. I penale, n. 26776/2016, cit.).  Pertanto, il dato di realtà è dunque decisivo a chiarire i contorni delle molestie telefoniche; la stessa Consulta indirizza in modo insuperabile l’applicazione della norma, quando scrive che “Molestare significa alterare in modo fastidioso o importuno l'equilibrio psichico di una persona normale. E questo è sostanzialmente il significato evocato dall'art. 660 cod. pen., in cui viene fatto riferimento alla molestia per definire il risultato di una condotta” (Corte Costituzionale, 11/06/2014, (ud. 11/06/2014, dep.11/06/2014), n. 172). A questo punto, non rimane che fare una considerazione: la comunicazione, oggi, si fa spesso troppo intrusiva; il paradigma della telefonata molesta e del messaggio molesto fanno capo alla distanza fisica tra le persone, una distanza che il passare degli anni vede inesorabilmente accrescersi; a questa distanza rischia di corrispondere una dispercezione del senso dei nostri comportamenti sotto il profilo dell’offesa. Inviare messaggi molesti è pericolosamente facile: non vedo nessuno; non sento nessuno; me la cavo con una digitazione di qualche secondo e con un “invio”. La mia vittima non c’è e questo mi rende forte, deciso, perché protetto (nel mio sentire) dalla distanza; se non possiamo chiedere al diritto penale di (ri)avvicinare le persone, possiamo senz’altro chiedergli di non allontanarsi da esse, proteggendone la sfera di libertà. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                         Avv. Oberdan Pantana

19/08/2018 15:37
Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Prescrizione del tributo se l’intimazione arriva oltre i cinque anni

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alle cartelle esattoriali e nello specifico se l’intimazione di pagamento del tributo dovrà essere pagata nonostante la stessa sia stata notificata oltre i cinque anni. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla tematica della prescrizione riguardo la cartella esattoriale e precisamente se e quando la stessa interviene e come dovrà comportarsi il contribuente. Caso giuridico: Un imprenditore riceve una intimazione di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) emessa nel 2018 per omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2008 richiesti tramite notifica della cartella esattoriale risalente al 2011 e non impugnata tempestivamente dal medesimo imprenditore. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ultimamente, si sono espresse in merito alla applicabilità o meno del termine decennale di cui all’art. 2953 c.c. riferita all’ipotesi in cui la pretesa creditoria si sia cristallizzata a seguito della mancata impugnazione della cartella esattoriale. Difatti, con la sentenza n. 23397/16, depositata il 17 novembre, il Supremo Consesso ha formulato i seguenti principi di diritto:  1) «la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che da 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)»; 2) «è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della c.d. “ conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo come una sentenza passata in giudicato». Inoltre, la sentenza in commento, richiama altra sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e precisamente la sentenza n. 25790/09, con la quale viene stabilito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive: - entro il termine di dieci anni, se la definitività deriva da sentenza passata in giudicato e ciò per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente e in via generale la c.d. actio iudicanti; - entro il termine di cinque anni, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile e ciò in ossequio a quanto previsto dall’art. 20, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario. Per tali ragioni, in riferimento al caso di specie, l’imprenditore non dovrà alcun pagamento all’INPS per intervenuta prescrizione breve (cinque anni), in quanto non trova applicazione il termine decennale ex art. 2953 c.c., giacché il titolo esecutivo non opposto non equivale a sentenza di condanna passata in giudicato; ciò anche riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 23397/16; depositata il 17 novembre). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                         Avv. Oberdan Pantana          

12/08/2018 12:13
Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Codice della strada: reato di omissione di soccorso e fuga per l’automobilista che fa perdere le proprie tracce dopo il sinistro

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avvocato Oberdan Pantana Chiedilo all'avvocato. I quesiti dei lettori questa settimana hanno interessato in particolare tematiche riferibili alla violazione del Codice della Strada e nello specifico le responsabilità che potrebbero sorgere in capo all’utente della strada in caso di un sinistro stradale con danno alle persone. Ecco la risposta dell'avvocato Pantana. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al comportamento da tenere da parte dell’automobilista in occasione di sinistro stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, con danno alle persone. Caso giuridico: Un automobilista dopo aver causato l’incidente stradale con altra autovettura è effettivamente sceso dalla propria auto ma è subito ripartito senza prestare soccorso alla vittima ferita e senza accertarsi dell’intervento di altri soggetti.L’art. 189 del Codice della Strada, descrive il comportamento che l’utente della strada è tenuto ad osservare in caso di sinistro ricollegabile alla sua condotta, sancendo in primo luogo l’obbligo di fermarsi in ogni caso, al quale si aggiunge poi l’obbligo di prestare assistenza ad eventuali feriti.All’inottemperanza all’obbligo di fermarsi, corrisponde la sanzione amministrativa se si tratta di incidente con danno alle sole cose, mentre si incorre nella reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di incidente con danni alle persone. In tal caso, la fuga dell’agente può essere punita con l’arresto in flagranza e la sanzione accessoria della sospensione della patente, mentre la sanzione penale della reclusione subisce un incremento che va da 1 a 3 anni. In tale contesto, dunque, vengono configurati comportamenti diversi che ledono beni giuridici diversi e che delineano altrettante fattispecie delittuose, quali: il reato di fuga, ex art. 189 comma 6 del Codice della Strada, è reato omissivo di pericolo il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente dal luogo del sinistro in modo da impedire od ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione della dinamica. La fattispecie è integrata, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche dal comportamento di chi effettui una sosta momentanea sul luogo del sinistro sottraendosi poi all’identificazione; il fermarsi sul posto deve avere, infatti, una durata congrua rispetto all’espletamento delle prime indagini volte appunto ad identificare sia il conducente che il veicolo coinvolto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S. .Riguardo, invece, al reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 sempre dell’art. 189 del Codice della Strada, anch’esso viene configurato quale fattispecie omissiva di pericolo, secondo la quale, l’agente è obbligato a fermarsi in presenza di un sinistro riconducibile al suo comportamento e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, essendo irrilevante l’effettivo riscontro di un danno alle persone; la consapevolezza che la persona coinvolta nel sinistro abbia bisogno di soccorso può infatti sussistere anche come dolo eventuale. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “Il dolo eventuale si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma può anche attenere all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza di elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, non accertandone per ciò stesso l’esistenza”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 32114/17; depositata il 4 luglio). Inoltre, per quanto concerne la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per l’incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare soccorso, “La stessa va condotta ex ante, cioè sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente”(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21873/18; depositata il 17 maggio).Per tali ragioni, riguardo al caso di specie, l’automobilista è stato riconosciuto responsabile del reato di omissione di soccorso, ex art. 189 comma 6 e 7 C.d.S. , per essersi allontanato dal luogo del sinistro stradale da lui causato e dal quale sono derivate ferite all’altro soggetto coinvolto (Corte di Cassazione sez. IV Penale n. 47269/17).Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. Avv. Oberdan Pantana                                                    

05/08/2018 10:37
Danno da perdita del bagaglio: gli organizzatori o comunque il vettore devono risarcire

Danno da perdita del bagaglio: gli organizzatori o comunque il vettore devono risarcire

Torna, come ogni domenica, la rubrica Chiedilo all'avvocato, curata dall'avvocato Oberdan Pantana. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato eventi che potrebbero accadere in occasione delle imminenti ferie estive e nello specifico la “responsabilità dovuta dalla perdita del bagaglio” in capo agli organizzatori della vacanza o comunque del vettore che ha effettuato il viaggio. Ecco la risposta dell'avvocato. Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla procedura da attuare oltre alla possibilità di poter richiedere un risarcimento danni in tale situazione. Caso giuridico: Un giovane ha acquistato un pacchetto turistico “tutto compreso” di un tour operator della durata di 1 settimana, comprensivo anche dei trasferimenti. Giunto a destinazione, davanti al nastro trasportatore dell’aeroporto, dopo un tempo interminabile di attesa, si concretizza il fatto che il proprio bagaglio è andato perduto. Casa fare in questi casi o comunque come poter chiede un risarcimento danni?Sapere come comportarsi in questi casi e conoscere la corretta procedura da seguire, aiuta a recuperare la calma dopo l'iniziale momento di sconcerto e rabbia e, magari, anche le valigie o comunque il risarcimento danni.Innanzitutto, giova ricordare che in caso di smarrimento, distruzione, deterioramento o ritardo nella consegna dei bagagli, la tutela dei viaggiatori, per le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate nei Paesi che vi aderiscono, è assicurata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che stabilisce all’art. 22 la responsabilità del vettore, prevedendo un risarcimento danni fino a 1.000 DSP (Diritti speciali di prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.134,71; mentre, per le compagnie aeree che non aderiscono a tale convenzione, è previsto un risarcimento pari ad € 20,00 per Kg sino al raggiungimento del peso massimo ammesso al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.Sulla base della normativa, pertanto, i passaggi da seguire per ottenere un equo ristoro per il danno subito sono i seguenti: innanzitutto, recarsi all’ufficio oggetti smarriti (Lost and found) dell’aeroporto e compilare l’apposito modulo Pir (Property irregurarity report), descrivendo la valigia ed il suo contenuto; poi, se trascorse le prime 24 ore, il bagaglio non è stato ancora rintracciato, alcune compagnie provvedono il rimborso di una somma per l’acquisto degli articoli di prima necessità, per le quali è quindi necessario conservare scontrini e ricevute. Qualora il bagaglio non venga restituito, il proprietario è tenuto ad inoltrare reclamo alla compagnie aerea entro 21 giorni dallo smarrimento; in caso, invece, di danneggiamento, la richiesta di rimborso deve essere inviata alla compagnia entro 7 giorni. Per i bagagli contenenti oggetti di valore come gioielli, pc portatili, denaro contante, ecc., è sempre consigliabile dichiararne il contenuto al momento del check-in, chiedendo di poter usufruire della “Dichiarazione di valore” che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato, oppure optare preventivamente per la stipula di una polizza assicurativa che, a fronte di un esiguo premio, consente di avere indennizzi superiori a quelli offerti dalle compagnie in caso di furto o perdita.Ad ogni modo, nel caso in cui tale vicenda non venga risolta in via stragiudiziale, allora sarà possibile ottenere giudizialmente, previa dimostrazione del pregiudizio subito, il risarcimento di tutti i danni subiti, sia patrimoniali, sia non patrimoniali quali anche il danno morale considerato come “danno da vacanza rovinata”. Difatti, è oramai consolidato l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è un pregiudizio risarcibile, costituendo uno dei casi previsti dall’art. 2059 c.c., e spetta al giudice di merito valutare la domanda di risarcimento e prendere una decisione fondata sul bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)”. Inoltre, sempre nella medesima sentenza, la Suprema Corte, individua quali soggetti obbligati a risarcire il proprietario del bagaglio perduto, oltre al vettore, anche il venditore od organizzatore del pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni del viaggiatore, salvo comunque la possibilità, da parte di quest’ultimi, di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, e precisamente: “Il venditore o organizzatore di un pacchetto turistico, in virtù dell’assunzione legale del rischio per i danni che possa subire il viaggiatore, è responsabile del risarcimento patito per fatto illecito commesso da un terzo, salvo la possibilità di rivalersi nei confronti di quest’ultimo (Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 17724/18, depositata il 06.07.2018)”.Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                                                                                     Avv. Oberdan Pantana

29/07/2018 15:51
Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Lesioni personali: buca sul campo in erba sintetica, condannato il presidente della società calcistica

Torna, puntuale, anche oggi la consueta rubrica "Chiedilo all'avvocato", curata dall'avvocato Oberdan Pantana. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle responsabilità in generale e nello specifico a quella dovuta da infortunio di un calciatore nell’utilizzo di una struttura sportiva.Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla responsabilità penale del gestore dell’impianto sportivo in occasione di un infortunio accorso ad un atleta dovuto alla cattiva manutenzione del terreno di gioco. Di seguito le spiegazioni dell'avvocato Pantana. Caso giuridico: Un calciatore finisce a terra a causa di un avvallamento coperto dall’acqua procurandosi così un serio infortunio. Sotto accusa le condizioni del terreno da gioco in sintetico. Il fattaccio si verifica quando, durante una partita di calcio, un atleta viene tradito da "un avvallamento occultato da una pozzanghera", riportando serie lesioni fisiche. A finire sotto accusa sono le condizioni del campo in erba sintetica: in particolare emerge che «si erano formate pozzanghere, caratterizzate da infiltrazioni d’acqua sotto la moquette presenti sul terreno da gioco», e diversi testimoni raccontano che "nelle pozze presenti il terreno affondava fino alla caviglia". A fronte di tale quadro probatorio, la responsabilità per il brutto incidente viene attribuita al presidente della società calcistica che utilizza abitualmente il campo. Lui, in qualità di "gestore dell’impianto sportivo", viene condannato per il reato di "lesioni colpose" di cui all’art. 590 c.p. , oltre a dover risarcire la parte offesa.Difatti, i Giudici della Suprema Corte sottolineano, innanzitutto, che, a fronte di "lesioni colpose patite da un calciatore", "il gestore di un centro sportivo è titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di adottare le necessarie cautele per preservare l’incolumità fisica degli utilizzatori, provvedendo alla manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature". Spiegano, infine, i Giudici che è sempre il gestore dell’impianto a "dover governare i rischi connessi alle caratteristiche del campo sportivo" e a "dover impedire che esso presenti problematiche nell’utilizzo anche in condizioni meteorologiche avverse".In particolare, il presidente della società calcistica "ben poteva rappresentarsi che sul campo si potessero formare pozzanghere d’acqua, e quindi era tenuto ad impedire" che si verificasse tale situazione, in quanto lo stesso risulta titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. ed è tenuto anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accorso ad un utente dell’impianto sportivo. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 9160/18; depositata il 28 febbraio 2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                        

22/07/2018 15:50
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