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Diritto allo studio dell’alunno diversamente abile: responsabilità in caso di mancata assegnazione delle ore di sostegno.

Diritto allo studio dell’alunno diversamente abile: responsabilità in caso di mancata assegnazione delle ore di sostegno.

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”. 

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti la lesione dei diritti delle persone diversamente abili e nello specifico la tematica dell’assegnazione allo studente diversamente abile di un numero di ore di sostegno scolastico inferiore rispetto a quello effettivamente necessario secondo le sue personali esigenze. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una nostra lettrice di Macerata, che chiede: in caso di effettuazione da parte dello studente disabile di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle attribuite, è possibile ottenere in via giudiziale la condanna dell’amministrazione all’integrazione di tali ore?

La risposta a tale quesito presuppone, innanzitutto, una breve disamina del percorso necessario per l’attribuzione delle ore di sostegno, il quale inizia, a seguito dell'individuazione dell'alunno come persona portatrice di handicap e dell’accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, con l’operato del G.L.O.H., Gruppo di lavoro operativo per l’handicap, formato dal Consiglio di classe, dagli operatori della A.S.L. e dai genitori degli studenti diversamente abili, che elabora, per ciascuno studente portatore di handicap, un profilo dinamico-funzionale dello stesso, ossia un documento che sintetizza tutte le caratteristiche, capacità e difficoltà dello studente, cui segue la redazione del cosiddetto P.E.I., Piano Educativo Individualizzato; tale piano è una sorta di sintesi coordinata dei progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione necessari per consentire l’integrazione a livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità, come prevista dalla L. 104/1992, all’interno del quale vi è una apposita proposta delle ore di sostegno necessarie per il singolo alunno. Una volta redatto il P.E.I., il Dirigente Scolastico trasmette le risultanze agli Uffici Scolastici Regionali, i quali attribuiscono all’Istituto tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono state oggetto delle proposte, ed infine il Dirigente assegna a ciascun disabile il numero di ore di sostegno corrispondente all’oggetto della singola proposta del G.L.O.H., proprio sulla base delle risorse messe a disposizione dall’Ufficio; però, accade spesso, purtroppo, che tale Ufficio Scolastico Regionale non provveda a fornire alla scuola un adeguato numero di insegnanti di sostegno, determinando così una problematica che si ripercuote sugli studenti diversamente abili, i quali, di conseguenza, si vedono assegnare ore di sostegno nettamente inferiori a quelle previste nel personale P.E.I. di riferimento. A tal proposito, occorre, invece, considerare come la predisposizione del P.E.I., obblighi l’amministrazione scolastica a garantire all’alunno il sostegno per il numero di ore programmato, senza lasciare alla scuola il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e che, pertanto, qualora dovesse verificarsi tale ingiusta riduzione, la condotta dell’amministrazione si risolverebbe nella contrazione del diritto allo studio del disabile, ossia in una forma di discriminazione la cui repressione spetta al giudice ordinario; diversamente, come correttamente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. c)” (Corte di Cassazione, SS. UU., 20 aprile 2017, n. 9966).

Chiariti tali aspetti, risulta ora opportuno riportare quanto deciso del Tribunale di Palermo, il quale, di recente, ha emesso ben sette provvedimenti d’urgenza in riferimento proprio ad alunni diversamente abili, cui era stato negato l’opportuno sostegno per le ore indicate nel PEI personale, con ciò palesandosi una vera lesione del diritto fondamentale allo studio e all’integrazione scolastica del portatore di handicap. Difatti, il Giudicante, ordinando all’amministrazione scolastica la cessazione immediata della condotta discriminatoria posta in essere, e attribuendo ai  rispettivi alunni l’insegnante di sostegno per le ore effettivamente indicate nel P.E.I., ha statuito quanto segue: “Risulta esistente il requisito del periculum in mora, che fonda la necessità di provvedere inaudita altera parte in attesa dell’instaurazione del pieno contraddittorio nell’ambito del giudizio di merito, parimenti incardinato con il deposito del ricorso per giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c., giacchè l’anno scolastico è già in corso e, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio del minore, è necessario intervenire tempestivamente rimuovendo il pregiudizio con attribuzione fin da subito di un insegnante di sostegno per il numero massimo di ore previsto, giacché l’attesa dei tempi del giudizio di merito, potrebbe determinare una definitiva compromissione di tutti gli obiettivi indicati nel PEI e nel PED”. Inoltre, risulta doveroso rammentare come sia espressione del medesimo diritto allo studio anche il servizio di assistenza sanitaria posto in capo alle A.S.L., reso ancor più prezioso nei casi più gravi tanto da assicurare l’effettività del diritto all’istruzione. A tal proposito il Tribunale di Aosta con l’ordinanza n. 85/2018, ha condannato la convenuta A.S.L. ad attivare immediatamente la richiesta assistenza infermieristica presso l’istituzione scolastica frequentata dal minore disabile, durante l’orario scolastico, in quanto “Il diritto del bambino ad ottenere l’assistenza infermieristica durante l’orario scolastico a cura e spese dell’azienda Usl discende direttamente dall’art. 38 della Costituzione, che sancisce il diritto fondamentale all’istruzione dei soggetti disabili”.

Nel consigliare, dunque, di adire la competente Autorità Giudiziaria qualora si verifichino tali gravi circostanze in danno al diritto allo studio dell’alunno diversamente abile, rimango come sempre in attesa delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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