Diffamazione: frasi offensive pubblicate su Facebook, attenzione ai propri sfoghi online
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica sempre più attuale, quale è la diffamazione compiuta via Facebook, in riferimento alla pubblicazione di frasi offensive su tale social network. Innanzitutto, bisogna specificare quanto previsto dall’art. 595 cod. pen.:“chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro”. Affinché possa delinearsi una specifica responsabilità penale, è sufficiente che l’addebito venga comunicato ad almeno due persone, in grado di percepirne il contenuto, tanto è vero che in tema di delitti contro l’onore, l’elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del presente reato, occorre evidenziare che la condotta giuridicamente rilevante è quella che risulta idonea ad integrare l’offesa all’altrui reputazione, elemento questo imprescindibile affinché un determinato comportamento possa essere definito di tipo diffamatorio.
A tal proposito, risulta utile riportare un consolidato principio giurisprudenziale della Suprema Corte, che stabilisce quanto segue: “Lesiva dell'onore deve essere reputata l'espressione che, in base al significato socialmente condiviso delle parole e delle espressioni utilizzate, nonché all'uso che se ne fa, sia capace di ledere l'altrui reputazione. Tanto in quanto oggetto di tutela nel delitto di diffamazione è l'onore in senso oggettivo o esterno e cioè la reputazione del soggetto passivo del reato, da intendersi come senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto anche storico”(Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 1923/17;depositata il 17 gennaio 2017).
Ebbene, nel caso prospettato è ravvisabile anche l’aggravante prevista dal comma 3 dell’art. 595 c.p., che stabilisce quanto segue: “se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”; difatti, nella vicenda in esame, la frase offensiva se pubblicata su una bacheca Facebook, risulta certamente idonea a realizzare concretamente un’ampia diffusione del messaggio offensivo ad un numero indefinito di persone. La Suprema Corte, a tal proposito, ha consolidato il proprio orientamento, dichiarando quanto segue: “si può affermare senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite Facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone”; i giudici concludono poi affermando che “la funzione principale della pubblicazione di un messaggio in una bacheca o anche in un profilo Facebook è la condivisione di esso con gruppi più o meno ampi di persone, le quali hanno accesso a detto profilo, che altrimenti non avrebbe ragione di definirsi social”(Corte di Cassazione, sez.V Penale, sentenza n.40083/18; depositata il 06settembre 2018). Inoltre, in seguito alla pubblicazione di post offensivi sul social network Facebook, al fine di evitare che i commenti oltraggiosi possano raggiungere sempre più persone e per impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato, la persona che subisce tale comportamento, è legittimata a richiedere all’Autorità Giudiziaria il provvedimento del sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., tramite oscuramento del profilo Facebook riferito al soggetto che ha materialmente posto in essere la condotta diffamatoria.
A riguardo, deve essere rilevato che non può essere messa in discussione la legittimità del sequestro preventivo di una pagina telematica, in quanto “l’equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato” (Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza n. 21521/18, depositata il 15 maggio 2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Avv. Oberdan
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