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Rinnovo porto d’armi: una sola condanna penale non può comportare l’automatica preclusione

Rinnovo porto d’armi: una sola condanna penale non può comportare l’automatica preclusione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'Avvocato”.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica assai delicata ed attuale, relativa al rilascio della licenza di porto d’armi a seguito di una condanna penale.

Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di San Ginesio, che chiede: “Il rilascio della licenza di porto d’armi, può essere negato automaticamente anche se il fatto di rilevanza penale è accaduto in un momento temporalmente distante rispetto a quello in cui viene effettuata la richiesta?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una tematica estremamente sensibile e molto spesso dibattuta a causa della stretta relazione che sussiste tra il provvedimento di diniego della richiesta di licenza e la c.d. discrezionalità amministrativa.

Difatti, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che disciplina la materia, al comma I dell’art. 43, elenca le circostanze ostative alla concessione della specifica licenza in questione, stabilendo espressamente che: “Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.”

Dalla lettura di tale dispositivo, sembrerebbe dunque prevedersi l’assoluta l'incompatibilità del precedente penale con il rilascio del porto d'armi, se non fosse che al comma II della stessa norma, nello stabilire che"La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi", la norma attribuisce alla Pubblica Amministrazione (P.A.) la chiara possibilità di vagliare le singole fattispecie concrete, nei termini di un potere discrezione apparentemente privo di limitazioni.

Da qui, la conseguente problematica relativa alla palese e incontrollata ampiezza di tale discrezionalità amministrativa, la quale talvolta ha assunto i connotati di un vero e proprio “abuso di potere”, determinando il moltiplicarsi dei ricorsi in opposizione avverso tale sistema decisionale.

A tal proposito, numerose sono state le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R), volte a definire i termini di operatività di tale potere discrezionale, con particolare riguardo ai principi cui la stessa P.A. ha il dovere di ispirarsi nel valutare caso per caso le istanze di ciascun richiedente e i requisiti cui affidarsi nelle decisioni di concessione o diniego della licenza in questione. 

In particolare, con riferimento al necessario giudizio prognostico attraverso cui valutare la meritevolezza ed affidabilità del soggetto richiedente, nei casi in cui sussista in capo a quest’ultimo una precedente condanna penale, il T.A.R. Piemonte ha affermato a chiare lettere che: “non è sufficiente per l’Amministrazione invocare il dato fattuale della remota condanna, occorrendo, piuttosto, procedere ad una concreta prognosi che tenga conto di tale evento, ma pure della condotta tenuta dall’interessato nell’ampio lasso di tempo successivo al fatto, nonché della circostanza che negli anni non si siano verificati episodiche possano costituire indici concreti ad accertati d’attuale pericolosità ed inaffidabilità del ricorrente” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12.12.2017, n. 1349), aggiungendo, in altra pronuncia, quanto segue: “La coerenza dell’ordinamento, impone all’amministrazione quanto meno di procedere ad una prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto di reato con l’onere di motivare specificatamente i fatti che essa ritenga espressivi di non avvenuto completamento dell’emenda, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un solo episodio ostativo mai più ripetuto. (T.A.R. Piemonte, sez. I, 10.01.2018, n.84)

Pertanto, in risposta alla domanda posta del nostro lettore, si può correttamente sostenere che nel caso di specie, debba essere preferita una interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali, con la conseguenza, che la P.A., nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine all’affidabilità nel possesso delle armi, all’interno di un più generale giudizio prognostico sull’opportunità di concessione della licenza, non può non tenere conto anche della sussistenza di altri elementi, attuali e concreti, dai quali desumere una più idonea e aderente valutazione circa la condotta del soggetto richiedente, a maggior ragione se si parla di un singolo episodio, mai più ripetuto con addirittura l’avvenuta riabilitazione.

Alla luce di quanto affermato e come pure sancito dall’autorevole pronuncia del Consiglio di Stato, risulta pertanto oramai pacifico sostenere che:“la preclusione prevista dall'art. 43 TULPS per il possesso di armi e munizioni in capo ai soggetti, che abbiano subito le indicate tipologie di condanne, non possa essere automatica, ove ragionevolmente altri elementi attuali della personalità dell'interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all'epoca del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali (corroborato nelle sue positive implicazioni dalla intervenuta riabilitazione), depongano per lo stabile il ripristino in capo al soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilità nel possesso di armi in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata integrazione nel sano contesto socio economico in presenza di indizi univoci e concordanti in tale senso”. (Consiglio di Stato, sez. III, 17.11.2017, n. 5313).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.    

 

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