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Contributi per il terremoto: vige il vincolo di impignorabilità di destinazione

Contributi per il terremoto: vige il vincolo di impignorabilità di destinazione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la questione inerente ai contributi erogati nei riguardi di coloro che hanno avuto le proprie abitazioni danneggiate dal terremoto a far data dall’agosto 2016 e nello specifico i contributi elargiti per la loro ricostruzione o per l’autonoma sistemazione versati a titolo di affitto. In particolare, ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Muccia, che chiede se tali somme di denaro possono essere o meno oggetto di pignoramento da parte di terzi.

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica molto sentita nonché attuale, relativa alla pignorabilità delle somme erogate a sostegno della ricostruzione degli immobili lesionati dal sisma, nonché delle mensilità versate, a titolo di contributo di autonoma sistemazione, in favore dei soggetti che hanno perso la propria abitazione in conseguenza delle violenti scosse di terremoto, che dall’agosto 2016 hanno purtroppo interessato il Centro Italia e nello specifico la nostra amata provincia. 

Innanzitutto, deve essere specificato che, la Legge n. 219 del 14 maggio 1981, emanata in seguito al violentissimo terremoto che il 23 novembre 1980 colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale (il terremoto dell’Irpinia), aveva previsto anche in quella circostanza l’erogazione dei contributi economici nei confronti di coloro che avevano perso la propria abitazione, alla scopo di permettere la ricostruzione delle zone colpite da tale sisma. Ebbene, in materia si segnala un importante e consolidato principio giurisprudenziale statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, che chiamata a pronunciarsi proprio per una vicenda legata a quel terremoto in merito alla pignorabilità di terzi nei confronti dei contributi elargiti per la ricostruzione di un immobile, la stessa ha statuito che tali somme pur non soggette ad un vincolo di impignorabilità assoluta vige però nei loro confronti un vincolo di impignorabilità di destinazione, affermando quanto segue: “La legge n. 219 del 1981, non introduce espressamente un vincolo di impignorabilità in relazione ai contributi erogati per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Inoltre il D. lgs. n. 76 del 1990, art. 3, comma 7, prevede che gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa, rendendo chiaro sul piano dell’interpretazione letterale che la legge non ha inteso gravare di un vincolo di impignorabilità assoluta i contributi per la ricostruzione. Difatti, pur in mancanza di un vincolo di impignorabilità assoluta, e di un riferimento espresso al pignoramento nell’ultima norma citata, esiste pur sempre un vincolo di destinazione sui fondi erogati ai privati per consentire la ricostruzione, affinché essi non siano aggredibili dai creditori del beneficiario stornandoli dalla finalità per la quale venivano erogati” (Cassazione Civile, Sez. III, 15/05/2014 n. 10642).

Quindi, sulle somme erogate per la ricostruzione delle aree devastate dal terremoto, sussiste un vincolo di destinazione, finalizzato a consentire lo specifico risultato a cui sono destinati tali fondi. Qualora, infatti, il soggetto destinatario di questi contributi ponga in essere una serie di obbligazioni aventi la stessa destinazione delle somme corrisposte dallo Stato, quest’ultime potranno certamente essere pignorate, in quanto sono rivolte a soddisfare comunque gli stessi interessi che con il vincolo si intendeva preservare; mentre, allo stesso tempo, tali somme non potrebbero essere pignorate da terzi nel momento in cui le stesse andrebbero a soddisfare interessi diversi: ad esempio, il creditore che ha fornito materiale edile proprio per la ricostruzione di quell’abitazione può porre in essere un pignoramento presso terzi nei confronti di tali somme destinate per la ricostruzione a differenza di un credito riferito all’acquisto di una macchina, o comunque di beni che nulla hanno a che vedere con tale vincolo di destinazione.

Per quanto riguarda il C.A.S., ovvero il contributo per l’autonoma sistemazione, occorre precisare che anch’esso è una misura rivolta al sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, riconosciuto a chi, al momento del sisma, risultava titolare di diritti reali sull’immobile nel quale aveva l’abitazione principale, edificio poi dichiarato inagibile con ordinanza del Sindaco; tale contributo termina, poi, al venire meno dei presupposti normativi, e quindi al momento del ripristino delle condizioni per il rientro nell’abitazione principale, o nel differente caso di reperimento di un’altra sistemazione avente però carattere di stabilità.

Ebbene, stante la sua natura di misura volta al sostegno della popolazione colpita dal terremoto, deve essere rilevato che anche per il contributo di autonoma sistemazione varrà lo stesso principio giuridico consolidato applicato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10642/2014 come sopra riportato, tanto da andare incontro anch’esso al vincolo giuridico di destinazione.

 

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

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