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Mobbing: condotte persecutorie del datore di lavoro e risarcimento danni al lavoratore

Mobbing: condotte persecutorie del datore di lavoro e risarcimento danni al lavoratore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente i comportamenti tenuti dal datore di lavoro che mirano a ledere i diritti e la professionalità del proprio dipendente.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Castelraimondo, che chiede: Quando il lavoratore può chiedere il risarcimento danni da mobbing?

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla sempre più frequente ed attuale vicenda legata al mobbing, ovvero a tutti quei comportamenti persecutori che tendono a emarginare un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in grado di causare seri danni alla vittima. In particolare, è opportuno soffermarsi sul principale contesto in cui vengono in risalto simili condotte illecite, ovvero l’ambiente lavorativo, laddove il mobbing si estrinseca in tutti quei comportamenti che il datore di lavoro pone in essere per svariate ragioni, al fine di emarginare e allontanare un determinato lavoratore.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha ben definito gli elementi costitutivi di tale comportamento persecutorio, stabilendo quanto segue: “Per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità. Per la ricorrenza di tale fattispecie devono pertanto sussistere la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, purché reiterati nel tempo e connotati da intento vessatorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore, il nesso eziologico tra condotta e pregiudizio e la prova dell’elemento soggettivo e, cioè, dell’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi” (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30673/18; depositata il 27 novembre 2018).

Tutto ciò può essere anche legato ad episodi di demansionamento, in conseguenza dei quali il lavoratore viene costretto a svolgere mansioni di livello inferiore rispetto a quelle per le quali è stato assunto, come nel caso in cui venga relegato a fare delle mere fotocopie, situazione che umilia e limita l’espressione delle capacità e delle competenze dello stesso lavoratore, oppure casi in cui lo stesso lavoratore venga sottoposto a continue critiche ingiuste o a illegittime limitazioni circa la possibilità di fare carriera all’interno dell’ambiente lavorativo. Pertanto, in presenza di tali circostanze, il lavoratore può legittimamente chiedere il risarcimento del danno patito nei confronti del proprio datore di lavoro, così come autorevolmente sancito della Suprema Corte, e precisamente: “Nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale (art. 32 e 37 cost.), il danno non patrimoniale è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando un vulnus ad interessi oggetto di copertura costituzionale; questi ultimi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi - concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili - dai danni che vanno risarciti, mediante una valutazione supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia, sottratta, come tale, anche quanto alla quantificazione del danno, a qualsiasi censura in sede di legittimità” (Cassazione Civile Sez. Unite, 22/02/2010, n.4063).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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