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Assegno di mantenimento: se il beneficiario costituisce una famiglia di fatto perde il diritto.

Assegno di mantenimento: se il beneficiario costituisce una famiglia di fatto perde il diritto.

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente tematiche riferibili ai rapporti interpersonali e nello specifico quelli che possono scaturire dalla separazione personale dei coniugi. Di seguito la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda di un lettore di Civitanova Marche, che chiede:” Se il beneficiario di un assegno di mantenimento costituisce una famiglia di fatto può perdere tale diritto?

A tal proposito, la sentenza n. 32871/18 della Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ha posto in essere il nuovo orientamento in tema di assegno di mantenimento riguardo ad una nuova scelta esistenziale del coniuge separato, superando i precedenti assetti della elaborazione giurisprudenziale di riferimento. Di fatti, i giudici della Corte di Cassazione, oltre a ricordare che in tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o la interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro ex, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi more uxorio siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, la Suprema Corte va oltre, statuendo che la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto, ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, va a porre in essere una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita ed il nuovo assetto fattuale costituzionalmente tutelato, ai sensi dell’art. 2 Cost., in quanto espressamente cercato e voluto dal coniuge beneficiario della solidarietà coniugale. Infatti, la ricerca, la scelta ed il concreto perseguimento di un diverso assetto di vita familiare, da parte del coniuge che pure abbia conseguito il riconoscimento del diritto dell'assegno di mantenimento, fa scaturire un riflesso incisivo dello stesso diritto alla contribuzione periodica, facendola venir meno, non rilevando la possibilità che i coniugi non divorziati possano astrattamente tornare a ricomporre la propria vita a seguito di un (improbabile) ripensamento, perché anche in questo caso l'assegno non rivivrebbe ma tornerebbe ad operare il precedente assetto di vita caratterizzato dalla ripresa della convivenza, con conseguente impossibilità di reviviscenza del contributo che era stato a suo tempo assegnato dal giudice. Per tali ragioni, risulta corretto affermare che, l’assegno di mantenimento, viene meno nei confronti del beneficiario nel momento in cui lo stesso va a costituire una famiglia di fatto (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 32871/18, depositata il 19 dicembre 2018).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

                                                                                Avv. Oberdan Pantana

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