Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente la tematica relativa alla procedura di composizione delle crisi introdotta con la Legge n. 3/2012, a favore del consumatore/debitore in sovraindebitamento per il risanamento della propria posizione personale.
Di seguito la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Macerata, che chiede: “Cosa è possibile fare in caso di indebitamento da parte di un soggetto impossibilitato a far fronte allo stesso per insufficienza economica?”
Grazie alla legge sul sovraindebitamento le persone fisiche e le famiglie possono risanare la propria condizione debitoria ricorrendo ad una sorta di “procedura fallimentare” che consente di trovare un accordo con i creditori dinanzi al Giudice. L’accordo in questione può essere molto vantaggioso per giungere ad un saldo e stralcio delle singole posizioni debitorie con società finanziarie, banche, Fisco, Equitalia e qualsiasi altro tipo di creditore. Il vantaggio c’è tanto per il debitore in quanto riesce a trovare una volta per tutte una sorta di compromesso e ridurre il proprio debito complessivo tentando di accontentare tutti i creditori, quanto per questi ultimi che, di fronte alla possibilità di scegliere tra procedure esecutive poco utili (vista la mancanza di beni e l’eccesso di crediti da soddisfare) e un accordo che consente di realizzare almeno parte del credito, optano certamente per la seconda strada. Ecco perché l’accordo può essere trovato anche con il Fisco ed Equitalia, come avvenuto in recenti casi seguiti tra i quali quello del Tribunale di Busto Arsizio, che ha applicato per la prima volta il piano del consumatore ai debiti del contribuente con Equitalia decurtandoli circa l’80% del proprio debito, o il Giudice di Como invece, omologando l’accordo con i creditori, ha cancellato il 74% i debiti di un’imprenditrice nei confronti di Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.
Innanzitutto, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Detto in poche parole, si tratta dello stato di indebitamento cronico, di perdurante insolvenza e impossibilità di far fronte a tutte le obbligazioni assunte. Possono accedere alla composizione della crisi da sovra indebitamento i consumatori e precisamente il debitore persona fisica che risulti aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in una attività di impresa o professionale propria. Le procedure di composizione della crisi sono tre: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Riguardo all’accordo con i creditori, la proposta di accordo deve indicare l’elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l’elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazione dei redditi, l’elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti), l’attestazione di fattibilità del piano rilasciata da un professionista (avvocato o commercialista).Se svolge attività di impresa, il debitore deve indicare anche le scritture contabili autentiche degli ultimi tre anni.
La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”. Se la proposta è completa di tutti i requisiti e ammissibile, il giudice fissa un’apposita udienza, alla quale, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che per non oltre 120 giorni non possano essere esperiti da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, nei confronti del debitore, a pena di nullità: azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Tale sospensione non opera nei confronti dei creditori titolari di crediti impignorabili; durante tale periodo inoltre le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Dopo che tutti i creditori sono stati informati dall’Organismo del contenuto della proposta, l’accordo si ritiene raggiunto quando essi fanno pervenire al medesimo organismo di composizione della crisi la dichiarazione scritta del proprio consenso alla proposta, con eventuali modifiche. L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il consenso del 60% dei crediti. La seconda alternativa è detta “piano del consumatore”: a differenza di quanto accade nell’accordo con i creditori, non è richiesto il consenso del creditore. Il debitore si fa autorizzare direttamente dal giudice, il quale, se ritiene che il programma di pagamento sia soddisfacente e commisurato alle effettive possibilità del debitore, lo autorizza, decurtando la residua parte della passività.
È in ogni caso ammessa la contestazione dei creditori sulla convenienza del piano. Il piano del consumatore può rappresentare la scelta più vantaggiosa anche se l’accoglimento della proposta è rimesso interamente alla discrezionalità del giudice. Per tale motivo vi è l’obbligo specifico di redazione, a cura dell’Organismo di composizione, di una relazione particolareggiata, da allegare al piano e contenente, oltre all’attestazione della completezza e dell’attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
Difatti, quando non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette una certa libertà di scelta sui beni vendere, vi è la terza procedura, cioè quella della liquidazione del patrimonio con la vendita dei propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l’esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).Con la liquidazione si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all’accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori. Il progetto di stato passivo va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell’inventario, deve inoltre redigere un programma di liquidazione da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore. Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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