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Auto danneggiata da un cinghiale, onere risarcitorio tra Regione e Provincia: chi è il responsabile?

Auto danneggiata da un cinghiale, onere risarcitorio tra Regione e Provincia: chi è il responsabile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie riguardanti il risarcimento danni da incidente stradale e nello specifico quello accaduto per causa di attraversamenti di animali selvatici sulle nostre strade, tanto da causare dei danni all’autovettura ed alle persone presenti nella stessa. Di seguito la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un nostro lettore di Muccia, che chiede: In caso di sinistro stradale causato da un cinghiale chi ha l’onere risarcitorio tra Regione e Provincia?

Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 13488/2018 secondo il quale: “ La responsabilità aquiliana deve essere imputata all’ente (Regione o Provincia) al quale siano stati in concreto affidati «i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonoma decisione sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter amministrare i rischi di danni a terzi che da tali attività derivino”.

Difatti, tale vicenda giudiziaria, così come il caso prospettato dal nostro lettore, ha quale oggetto la richiesta di risarcimento danni patiti dall’attore a causa dei danneggiamenti alla sua auto provocati dalla collisione con un cinghiale improvvisamente comparso sulla strada. 

A tal proposito, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla Provincia, confermava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello adita, secondo la quale, il comportamento colposo poteva essere ascritto solo all’Amministrazione provinciale, la quale avrebbe dovuto esercitare il potere di adottare misure necessarie per prevenire i danni causati dagli animali selvatici, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); mentre alla Regione, non poteva essere mosso nessun rimprovero negli stessi termini, esercitando soltanto funzioni di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica.

In particolare, osserva la Suprema Corte che i poteri di controllo spettano sia alla Regione che alla Provincia;
ciò posto l’art. 14 l. n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) attribuisce alle Province la protezione della fauna selvatica nelle zone che interessano il territorio provinciale, mentre alla Regioni la l. n. 157/1999 attribuisce il compito di «emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica» e dispone che le Province attuino la disciplina regionale.
Quindi la Regione, avente competenza legislativa, hanno attribuito alle Province, aventi funzioni amministrative e di controllo, tutti i compiti rilevanti ai fini della gestione della fauna selvatica. Inoltre è previsto che le Province stipulino della polizze specifiche per assicurarsi per il risarcimento dei danni, così come la stessa è anche ritenuta responsabile per l’erogazione di indennizzi gravanti sul fondo regionale in relazione ai poteri ad essa connessi.

Infine, la Cassazione ha evidenziato che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non delle regole di cui all’art. 2052 c.c..
Per tali ragioni si ritiene l’Amministrazione provinciale responsabile della fauna selvatica e dell’attribuzione del suo controllo così come dei danni causati dalla stessa(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 13488/18; depositata il 29 maggio).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana. 

Avv. Oberdan Pantana

 

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