Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare istallazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso.
La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati siffatti dispositivi di rilevamento fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada, il quale infatti, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale.
Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo di siffatti apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento, dal momento che infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento.
Pertanto, al fine di verificare la legittima istallazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del C.d.S., ovvero: “Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Orbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento in oggetto, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale e che pertanto, tale percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox ivi disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.
Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale?
Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale.
L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, è stato agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Il proprietario dell’animale abbandonato, sia in primo grado, sia in Appello, ha tentato di difendersi adducendo il fatto di aver smarrito il cane durante un’uscita, senza però aver presentato alcuna denuncia o comunque aver posto in essere alcun tentativo effettivo di ritrovamento. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, non ha potuto che rigettare il ricorso e confermare la sentenza di condanna, in quanto il comportamento tenuto dal proprietario dell’animale, è rinvenibile nella nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. , la quale postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale.
La Suprema Corte quindi specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". I Giudici di legittimità concludono, avallando ancor di più la decisione del Tribunale, affermando che il "concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11)."
Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla preclusione di nullità del licenziamento della lavoratrice, entro i dodici mesi successivi al matrimonio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Si può impugnare il licenziamento di una dipendente, comunicato prima che sia trascorso un anno dalle nozze?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sulla previsione normativa contenuta all’art. 35 del d.lgs n. 198/2006, c.d. Codice delle pari opportunità, il quale prevede una rigida disciplina in tema di licenziamento posto in essere nei confronti di una donna lavoratrice, sposatasi da meno di un anno, stabilendo un’importante presunzione al comma 3° dello stesso, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.” Tale presunzione di nullità, difatti, può essere superata dal datore di lavoro, esclusivamente con la prova che tale massima sanzione, sia stata comminata alla dipendente, a prescindere dalle recenti nozze, per l’avveramento di una delle circostanze espressamente elencate al comma 5° di suddetta norma, che prevede:“Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.”
La ratio alla base di una così stringente previsione normativa sta proprio nella volontà di riservare un certo grado di tutela alla dipendente donna, alla quale sia stato comunicato il licenziamento a causa del matrimonio o prima che siano trascorsi dodici mesi dallo stesso, nel contesto di un complessivo rinnovamento dell’ambiente lavorativo, più attento alle necessità e peculiarità delle lavoratrici di sesso femminile, in virtù di innegabili diversità che se non valorizzate, rappresenterebbero il vero elemento discriminante.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni ed in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare la legittima impugnabilità del licenziamento della donna dipendente, prima che sia trascorso un anno dal matrimonio e in assenza di comprovate giuste cause di licenziamento in quanto illegittimo, ed in aggiunta, in riferimento alla presunta discriminazione realizzata con l’applicazione di tale normativa, è opportuno citare l’autorevole orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lg. n. 198 del 2006, non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire la donna,la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie ad un’essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio, la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice” (Cass. Civ, Sez. Lav., Sent. n. 28926/2018).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti coniugali e nello specifico la possibilità di poter addebitare la separazione nel caso in cui il coniuge abbandoni la casa coniugale.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “In caso di abbandono della casa coniugale, è motivo sufficiente per addebitare al coniuge la successiva separazione?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sul delicato tema della separazione personale dei coniugi nel caso in cui uno dei due violi i doveri nascenti dal matrimonio così come prescritti dall’art. 143 c.c. e nello specifico:“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
A tal proposito, però, la stessa Corte di Cassazione, ha consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale, ritenendo che, “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve essere provato, non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis, in quanto non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile”(Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11162/19, depositata il 23.04.2019).
Pertanto, la fuga del coniuge non è sufficiente per addebitare la separazione, a patto però che la scelta di abbandonare la casa familiare, arrivi temporalmente quando l’accesa conflittualità tra moglie e marito ha definitivamente compromesso la serenità familiare.
In definitiva ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “L’abbandono della casa coniugale non è elemento sufficiente per l’addebito della successiva separazione quando la crisi matrimoniale risulti precedente all’allontanamento del coniuge poichè tale allontanamento deve imputarsi alla preesistente e duratura compromissione della serenità familiare e all’accesa conflittualità esistente tra i coniugi tale da determinare l’impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 14591/19, depositata il 28.04.2019).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alle recentissime modifiche intervenute al codice di procedura penale, con particolare riferimento al rito premiale previsto, ex art. 438 c.p.p., del giudizio abbreviato.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “E’ giusto che una persona presumibilmente colpevole di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo, usufruisca dello sconto della pena, semplicemente scegliendo il rito abbreviato?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sull’intervento legislativo che recentemente ha profondamente inciso sul nostro Codice di Procedura Penale, e precisamente la L. n. 33 del 12/04/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19.04.2019 e in vigore già dal giorno successivo, avente ad oggetto proprio l’”Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.
Il provvedimento si compone di 5 articoli che modifica nello specifico gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice di procedura penale, relativi per l’appunto al rito abbreviato, il quale, come è noto, è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione presa allo stato degli atti delle indagini preliminari che assumono piena valenza probatoria, avente natura premiale: in caso di condanna, infatti, la pena è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; la pena dell'ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; infine, al posto dell'ergastolo con isolamento diurno si applica l'ergastolo.
La novità principale della L. 33/2019, consiste proprio nell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 438 c.p.p., il quale stabilisce testualmente: "Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo"; si pensi ad esempio ai delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), alle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, comma 4, c.p., art. 630, comma 3, c.p.): in tutte queste ipotesi l'imputato non potrà più chiedere il rito abbreviato e beneficiare dei relativi sconti di pena.
L’intervento normativo, inoltre, prende anche in esame l'ipotesi della modifica dell'imputazione in corso di giudizio: se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione; se invece all'esito dell'udienza preliminare l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata con il decreto di rinvio a giudizio, il giudice dovrà avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.
Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che la ratio della nuova disposizione normativa è proprio quella di esclude tassativamente l’applicabilità del giudizio abbreviato con relativo “sconto di pena” ai delitti punibili con l’ergastolo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della stessa.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa al mancato ottemperamento da parte di un genitore, dei provvedimenti del Giudice circa l’affidamento congiunto del figlio minore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Treia che chiede: “A quali responsabilità va incontro la madre che impedisce l’esercizio del diritto di visita del padre, nei confronti del figlio minore?"
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima Ordinanza che ha portato alla condanna di una madre, al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato al figlio minore per il fatto di aver ostacolato gli incontri di quest’ultimo con il padre. Difatti, la Suprema Corte adita, nel valutare la circostanza che al padre del minore era stato concesso di vedere il figlio meno di quanto previsto, ha statuito quanto segue: “I comportamenti ostativi contestati alla madre, hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio, oltre al ruolo svolto dalla madre, ritenuto il comprovato atteggiamento ostruzionistico di quest’ultima ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre, in quanto responsabile della lesione del diritto del minore alla bigenitorialità”. (Cass. Civ.; Sez. I; ordinanza n.13400 del 17/05/2019).
Con il richiamo alla bigenitorialità quale diritto fondamentale, infatti, il legislatore ha inteso porre in primo piano l'interesse del minore a mantenere una pari frequentazione dei genitori, allo scopo di garantire la sua sana crescita psico-fisica, nonché la stabile e salda relazione emotivo-affettiva con entrambi, i quali hanno pertanto il dovere di collaborare per la sua cura, assistenza, educazione e istruzione, così come per l'individuazione delle concrete modalità di esercizio di tale diritto nella nuova situazione creatasi a seguito della disgregazione dell'unione coniugale, prevedendo, ex art. 709 ter c.p.c., la condanna al risarcimento del danno causato al figlio o all’altro genitore, nel caso in cui siano poste in essere gravi inadempienze o violazioni dei provvedimenti sull’affidamento dei figli minori, ovvero condotte pregiudizievoli per i minori stessi, arrivando fino alla revoca dell’affidamento condiviso, in favore, invece, di quello esclusivo.
A tal proposito, la stessa Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sulla condotta posta in essere da una madre in regime di separazione con affidamento congiunto del minore, la quale, anziché collaborare per mantenere un rapporto quanto più stabile possibile con il padre, nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore, aveva al contrario continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti dell’ex marito, condannandola perciò, al pagamento di un cospicuo risarcimento indirizzato questa volta al padre della figlia,“per aver causato l’alienazione genitoriale da cui era affetta quest’ultima, la quale era ormai arrivata al punto di rifiutare ogni contatto con il padre" (Cass. Civ.; Sez. I; sentenza n. 7452del 14.05.2012).
Pertanto, alla luce di quanto emerso e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Il genitore che intralcia il fondamentale e imprescindibile principio della bigenitorialità, impedendo al figlio di poter crescere serenamente avendo accanto costantemente ed in maniera significativa entrambe le figure genitoriali, giustifica l’intervento del Giudice, il quale ha la facoltà, in presenza di tali gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore e/o di ammonire il genitore inottemperante, ma anche di adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore”. (Tribunale di Cosenza; sez. II; sentenza n.2044; del 18/10/2017).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni dovuti dall’affittuario a seguito di un contratto di locazione immobiliare.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Cingoli che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’inquilino, che alla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, riconsegna l’immobile danneggiato?
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui spesso ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, sancendo il generale principio giuridico secondo il quale: “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto” (Cass. Civ.; Sez. III; sentenza n.23721del 16/09/2008) .
Infatti l’art. 1590 c.c. al comma 1°, escludendo la naturale alterazione dello stato dell’immobile, conseguente all’utilizzo prolungato dello stesso, fissa in capo all’affittuario l’obbligo di riconsegnare in buone condizioni la cosa locata, stabilendo testualmente: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”.
In aggiunta, con la recentissima Ordinanza n. 6596/2019, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza del conduttore di un immobile riconsegnato con danni di gran lunga eccedenti il normale utilizzo, ha valutato la circostanza relativa alla gravosità della messa in ripristino dell’appartamento, estendendo la sua responsabilità, oltre che al risarcimento del costo dei lavori di ristrutturazione occorrenti, anche al pagamento dei canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni effettuate dal locatore, non potendo quest’ultimo disporre in nessun modo del proprio immobile, né dunque, trarne alcun vantaggio.
Difatti, la Corte adita, ha fatto proprio il principio giuridico secondo il quale, qualora a causa della condotta posta in essere dal conduttore, sia preclusa al locatore la diretta disponibilità dell’immobile, quest’ultimo conservi in ogni caso, il diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, equiparando il periodo necessario per i lavori di restauro, alla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinata dall’art. 1591 c.c., il quale prevede espressamente che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”.
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. Civ. ; Sez. III; Ord. n. 6596 del 07/03/2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tutela degli animali nello specifico i casi riguardanti possibili maltrattamenti nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.
Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: A quali responsabilità può andare incontro colui che per “motivi educativi” pone in essere atti violenti contro il proprio cane?
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al reato di maltrattamento di animali, tra i quali cani e gatti, che troppe volte, subiscono vere e proprie sevizie e crudeltà da parte dell’uomo; difatti, l’art. 544 ter cod. pen., punisce “ Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o a lavori insopportabili per caratteristiche etologiche”, con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da € 5.000 a € 30.000, con pena aumentata della metà se da tali fatti deriva la morte dell’animale.
A questo punto, in risposta al caso prospettato dalla nostra lettrice, risulta, dunque, utile riportare una recente pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in riferimento alla vicenda di un dog-sitter che, preso da un raptus di follia, ha sferrato calci ad un cagnolino a lui momentaneamente affidato, giustificando il tutto per “soli fini educativi”, tanto da causargli delle lesioni nella zona toracica guaribili in giorni sette; lo stesso veniva prontamente denunciato dall’effettivo padrone grazie alla testimonianza di una passante la quale aveva prontamente segnalato l’accaduto alla Polizia di Stato.
In merito, la Corte di Cassazione ha asserito quanto segue: “Non vi sono dubbi sulla «crudeltà» compiuta dall’uomo, che per questo viene condannato in quanto colpevole del reato di maltrattamento di animali, tenuto conto della brutalità posta in essere nei riguardi del cagnolino oltre all’assenza di necessità, in quanto tale comportamento non può essere ascrivibile come metodo correttivo lecito” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6728/2019).
Nel consigliare di denunciare prontamente tali gravi reati, commessi ai danni dei nostri amici a quattro zampe, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la delicata questione riguardante gli indennizzi dei risparmiatori penalizzati dal crac di Banca Marche, Veneto Banca, Pop Vicenza, Carife, Carichieti e Banca Etruria. Ecco l’analisi svolta dell’avv. Oberdan Pantana su ciò che è stato recentemente predisposto nel “Decreto Crescita”.
Il Consiglio dei Ministri che si è riunito il 23 aprile u.s. ha emanato il c.d. Decreto Crescita, al cui interno sono state inserite le norme che modificano la disciplina in materia di F.I.R. (Fondo Indennizzo Risparmiatori) contenuta nella legge di bilancio per il 2019. A tal riguardo, hanno accesso alle prestazioni del F.I.R., i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nonché le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annui non superiori ad Euro 2.000.000,00, in possesso delle azioni e/o delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori a causa di morte, il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Potranno accedere a indennizzi diretti e automatici, tramite la proposizione di una domanda alla costituenda Commissione Tecnica, i risparmiatori, come appena sopra individuati, che soddisfino, anche solo una delle seguenti condizioni:
a) imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00;
b) patrimonio mobiliare (depositi e titoli, nel cui computo non entra la somma persa con la svalutazione dei titoli emessi dalle banche in liquidazione e in relazione alla quale si chiede l'indennizzo), non superiore a Euro 100.000,00; riguardo tale requisito, durante la fase di attuazione della normativa, l'Esecutivo ha già predisposto l’innalzamento di tale tetto per portarlo ad Euro 200.000,00, rimanendo in attesa di conoscere il parere della Commissione Europea.
I soggetti, invece, che superano entrambi tali limiti, dovranno veder riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo all'esito di un procedimento arbitrale semplificato. Tale diverso trattamento tra classi di risparmiatori, trova il suo fondamento nella normativa europea, in base alla quale gli indennizzi diretti e automatici possono essere riconosciuti solo a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica e/o sociale. L'Esecutivo, pertanto, ha concordato con la Commissione Europea che, ai fini dell'accesso al F.I.R., si intendono in condizioni di difficoltà economica e/o sociale coloro che hanno un imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00 e/o un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 100.000,00, elevato in attesa di accettazione ad Euro 200.000,00. La misura dell'indennizzo sarà pari al 30% del costo d'acquisto delle azioni, e al 95% del valore delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali (affrancamento) e detratto quanto eventualmente già percepito a seguito di transazione con le banche, con un limite massimo di Euro 100.000,00; infine, tali percentuali, 30% del costo delle azioni e 95% del costo delle obbligazioni subordinate, potranno essere incrementate nel secondo e nel terzo anno di vita del F.I.R., sino all'esaurimento delle somme stanziate e pari, in totale, ad Euro 1.575.000.000,00.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla violazione della segretezza delle conversazioni telematiche altrui, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: “È penalmente sanzionabile chi installa un programma informatico per intercettare le comunicazioni telefoniche di un altro soggetto, anche se poi non sono stati utilizzati?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 15071/2019, affermando la responsabilità penale di un marito, che aveva collegato il cellulare della moglie a uno “Spy-Software” per monitorarle le chiamate, punendolo pertanto ex art. 617-bis c.p., il quale stabilisce espressamente: “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Difatti, nel caso in esame, la Suprema Corte ha valutato la punibilità dell’uomo, sulla base di un’autorevole interpretazione del diritto vivente, fornita proprio dalle Sezioni Unite, con sentenza n.26889/2016, la quale ha permesso di includere i programmi informatici denominati “Spy-Software”, nella categoria degli apparati indicati espressamente dalla norma del codice penale appena citata, chiarendo che “l’evoluzione tecnologica ha consentito di apportare strumenti informatici del tipo software, solitamente installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un PC, che consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, quindi, anche le conversazioni telefoniche”(Cass. Pen.; Sez. Un.; Sentenza n. 26889 del 28/04/2016), evidenziando a tal proposito, una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che nel tempo, consentono di realizzare scopi vietati dalla legge.
Inoltre, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sull’obiezione sollevata dall’uomo, in relazione alla circostanza che la moglie fosse stata di fatto avvertita dal figlio, circa l’installazione di tale programma sul suo cellulare, senza però smettere mai di usarlo, si è rilevato che il riferimento alla norma penale di cui all’art. 617-bis c.p., ha lo scopo di anticipare la tutela alla riservatezza e libertà delle comunicazioni, attraverso la sanzione dei fatti prodromici all’effettiva lesione del bene, non essendo dunque necessaria alcuna condotta ulteriore.
Pertanto, in adesione a tale autorevole orientamento della Suprema Corte e in risposta alla domanda della nostra lettrice, è da intendersi che: “Ai fini della configurabilità del reato in esame deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati non abbiano funzionato o non siano stati attivati”(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza del 05.04.2019, n. 1507).
Nel consigliare di denunciare prontamente tali reati, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti in sede di separazione tra gli ex coniugi. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie?”
Tale circostanza ci porta subito ad applicare il principio giuridico oramai divenuto consolidato espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13407/2019, secondo il quale: “Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni laddove il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice a fronte della contestazione o dell’ostacolo posto da terzi, come nel caso di un ex marito che, a seguito della mancata voltura delle utenze domestiche dell’abitazione familiare assegnata all’ex moglie, aveva provveduto personalmente a staccare i contatori”.
Difatti, proprio in riferimento ad un caso simile a quello prospettato dalla nostra lettrice, nel quale l’ex marito, dopo aver intimato più volte all’ex moglie di procedere alla voltura delle forniture di energia elettrica e gas dell’abitazione familiare a lei assegnata in sede di separazione, aveva provveduto personalmente al distacco in quanto le spese in questione erano state accollate all’ex moglie in sede di separazione, costringendo la donna e i figli a stare nell’appartamento senza poter usufruire di tali servizi, la Corte di Cassazione ha confermato la configurabilità in capo all’imputato del reato di cui all’art. 393 c.p., in quanto, il diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso al giudice di fronte alla contestazione o all’ostacolo posto da terzi; a tal proposito, la Suprema Corte aggiunge che, “non è consentito legittimare l’autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto esercizio del diritto”.
Viene, infine, precisato che, “si ritiene legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l’azione reattiva avvenga nell’immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene”.
Pertanto, in applicazione del principio oramai consolidato della Suprema Corte, si ritiene corretto affermare che, nel caso dell’ex marito che stacca le utenze dell’abitazione assegnata all’ex moglie, lo stesso commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito ai sensi dell’art. 393 c.p., in quanto tale diritto poteva essere esercitato dall’agente tramite ricorso all’Autorità Giudiziaria. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 13407/19; depositata il 27 marzo).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla responsabilità medica per danno da ritardata diagnosi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Cingoli che chiede: “In quali circostanze è possibile richiede il risarcimento danni al medico che ha ritardato la valutazione diagnostica di una malattia?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, su cui ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Suprema Corte con sentenza n. 8461/2019, in una causa che ha riguardato la morte di una paziente alla quale era stato diagnosticato tardivamente un male di natura maligna. In tale circostanza, nella valutazione circa l’eventuale responsabilità del medico che aveva eseguito la prima visita alla paziente, la Corte di Cassazione si è uniformata a quanto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2008 con la sentenza n. 576, ovvero che: “ In tema di responsabilità civile, il nesso causale tra la condotta o l'omissione illecita e il danno ingiusto, inteso quale fatto materiale (c.d. "nesso di causalità materiale"), va accertato secondo le regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., per effetto dei quali, tale nesso di causalità va escluso solo quando, al momento in cui è stata tenuta l'azione o l'omissione, l'evento di danno appariva assolutamente imprevedibile ed inverosimile, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento” (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 576/2008).
Difatti, in base a tale orientamento, per un’idonea valutazione circa la responsabilità del soggetto autore dell’azione o dell’omissione, deve necessariamente sussistere un’indissolubile relazione tra tale condotta e l’evento dannoso verificatosi, nel senso che se fosse possibile eliminare astrattamente la prima, ovvero l’azione o l’omissione, il danno non si sarebbe realizzato. Inoltre, nel caso che ci occupa, deve essere compiuta un’ulteriore valutazione, in relazione alla circostanza per la quale, anche nell’ipotesi in cui tale epilogo, ovvero l’evento dannoso, si sarebbe comunque verificato, se è dimostrato che la condotta attiva od omissiva del soggetto in questione ha in ogni caso aggravato o velocizzato il procedimento di accadimento di tale evento, è sempre ravvisabile una responsabilità in capo a quest’ultimo, risarcibile in ambito civile sia in termini di danno patrimoniale, sia in quelli di danno non patrimoniale. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice e in adesione con il più autorevole orientamento della Suprema Corte, si può affermare che: “E’ configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente, qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi”; aggiungendo inoltre che, in tali circostanze, “Si dovrà applicare la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” al nesso di causalità, fra la condotta del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite"( Cass. Civ.; Sez. III, Sent. n. 8461/2019; dep. 27.03.2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv.Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle modifiche poste in essere dal disegno di legge approvato in terza lettura dal Senato al codice penale ed altre disposizioni in materia di legittima difesa. Ecco l’analisi svolta dell’avv. Oberdan Pantana su ciò che è stato modificato.
Tale circostanza ci offre la possibilità di illustrare le effettive modifiche apportate con l’approvazione definitiva da parte del Senato con il dibattuto d.d.l. al codice penale così come ad altre disposizioni in materia di legittima difesa. Il testo è composto da 9 articoli, i quali, oltre alle modifiche in materia di legittima difesa ed eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio, nello specifico furto in abitazione, furto con strappo e rapina, nonché sul delitto di violazione di domicilio.
Per quanto concerne l’art. 52 c.p. e pertanto la legittima difesa domiciliare, il d.d.l. introduce una presunzione assoluta sull’esistenza della causa di giustificazione per cui nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare è considerato sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. È altresì considerato sempre in stato di legittima difesa colui che, all’interno del domicilio, e dei luoghi a esso equiparati, respinga l’intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Con la modifica al comma 3 dell’art. 52 c.p., invece, al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Riguardo, invece, all’art. 55 c.p. e cioè all’eccesso colposo, nelle suddette ipotesi di legittima difesa domiciliare è ora esclusa la punibilità di chi trovandosi in condizione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 5, c.p., commetta il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Per quanto concerne l’istituto della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), nei casi di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa diventa presupposto necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena.
La novella legislativa interviene sensibilmente anche sul quadro sanzionatorio della violazione di domicilio, del furto in abitazione, del furto con strappo e della rapina: difatti, le pene per il reato di cui all’art. 614 c.p., violazione di domicilio, vengono elevate da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo; in caso di violazione di domicilio aggravata la pena detentiva diventa da 2 a 6 anni (anziché da 1 a 5 anni); la pena detentiva per il reato di furto in abitazione e di furto con strappo (art. 624-bis c.p.) diventa da 4 a 7 anni (attualmente da 3 a 6 anni), mentre le ipotesi aggravate, contemplate al comma 3, sono invece punite con la reclusione da 5 a 10 anni (anziché da 4 a 10) e con la multa da 1000 a 2500 euro (ora stabilita da euro 927 a 2000); aumentata anche le pena della rapina (art. 628 c.p.) che da 4 a 10 anni di reclusione diventa da 5 a 10 anni, mentre in ipotesi di rapina aggravata il minimo edittale passa da 5 a 6 anni di reclusione, mentre il massimo rimane invariato a 20 anni, e la pena pecuniaria, ora prevista nella multa da 1290 a 3098 €, è rideterminata da 2000 a 4000 euro; la pena per le ipotesi pluriaggravate è invece determinata nella reclusione da 7 a 20 anni (ora da 6 a 20) e nella multa da 2500 a 4000 euro (ora 1538 a 3098 euro).
In riferimento, inoltre, alla disciplina civilistica, con l’inserimento di 2 nuovi commi nell’art. 2044 c.c. viene ora esclusa la responsabilità nei casi di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p.; in caso di eccesso colposo, ex comma 2 dell’art. 55 c.p., al danneggiato è invece riconosciuto il diritto a una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Riguardo al patrocinio a spese dello Stato, la modifica all’art. 115-bis T.U. spese di giustizia estende le norme sul patrocinio a spese dello Stato a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo; è ad ogni modo prevista la possibilità per lo Stato di ripetere le spese anticipate qualora, in seguito alla riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona venga condannata in via definitiva.
Infine, per quanto concerne la formazione dei ruoli d’udienza, l’art. 132-bis disp. att. c.p.p. prevede ora un canale prioritario, nella formazione dei ruoli di udienza per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatesi in presenza di una delle circostanze di cui agli artt. 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, c.p..
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle conseguenze penali derivanti dal fatto di porre in essere attestazioni mendaci ed erronee in un atto pubblico o in una autocertificazione sostitutiva, diretta alla Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Camerino che chiede: “A quali sanzioni penali va incontro chi, in un atto pubblico, dichiara falsamente di non aver riportato alcuna condanna penale o di non aver procedimenti penali in corso?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza di condanna, la n. 11240/19, nei confronti di un soggetto che nell’autocertificazione necessaria per ottenere la nomina a guardia giurata, aveva dichiarato di non aver riportato condanne penali, emergendo poi al contrario, che lo stesso in precedenza, aveva posto in essere un patteggiamento a seguito di un procedimento penale a suo carico.
In tale circostanza infatti la Suprema Corte, in linea con la precedente sentenza di condanna emessa dai giudici di secondo grado, ha evidenziato la gravità della condotta posta in essere dall’uomo, dichiarando quanto segue: “In questo caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del fatto”. (Cass. Pen.; Sez. V; n. 11240/19; dep. 13 marzo 2019), ed esponendo pertanto lo stesso alla condanna per falsità ideologica punita ai sensi dell’ art. 483 c.p. che prevede: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Pertanto, oltre a tale fatto materiale, viene richiesto quale elemento soggettivo quel dolo generico necessario per l’integrazione di tale ipotesi criminosa e consistente nella volontarietà e consapevolezza di dichiarare il falso circa una qualità o condizione, che proprio l’atto in cui tale dichiarazione è inserita, dovrebbe certificare come vera.
Per tali ragioni, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in risposta alla domanda del nostro lettore si ritiene di poter affermare che: “La condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta alla pubblica amministrazione, dichiari di non avere riportato condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, previsto ai sensi dell'39;art. 483 c.p., che, essendo punibile a titolo di dolo, deve considerarsi punibile anche a titolo di dolo eventuale, potendosi escludere la responsabilità di chi lo commetta solo se abbia agito a titolo di colpa, essendo tale falsità il risultato di una leggerezza o negligenza” (Cass. Pen.; Sez. V; sent. n. 27702; dep. 15.05.2018).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’importante tematica del fenomeno dell’alcolismo giovanile, nello specifico dello sballo del week-end nei locali notturni.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati, che chiede: “ A quali responsabilità può andare incontro i gestori di bar o locali notturni in caso di determinazione in altri dello stato di ubriachezza?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata ed importante, relativa alla responsabilità dolosa o colposa dei gestori di bar o locali notturni, quando si va cagionare l’ubriachezza altrui o la somministrazione di bevande alcoliche a maggior ragione nei confronti di minorenni.
Deve escludersi che sul legale rappresentante della società gerente la discoteca o comunque un locale aperto al pubblico, all'interno della quale ha luogo la somministrazione di bevande alcooliche a persone così da cagionarne l'ubriachezza, non insistesse una posizione di garanzia in ordine all'impedimento dell'altrui stato di ubriachezza, quale evento del reato di cui all'art. 690 c.p., quale la determinazione in altri dello stato di ubriachezza.
Tanto si desume sia dalla struttura della fattispecie criminosa, costruita alla stregua di una fattispecie di evento, causalmente orientata, a forma libera, punita a titolo di dolo o di colpa e realizzabile da chiunque, purchè in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sia dalla natura del bene giuridico tutelato, rappresentato dalla prevenzione dell'alcolismo, quale causa di degenerazione individuale e sociale e di delinquenza. Sicchè, avuto riguardo alla ratio della norma di cui all'art. 690 c.p., qualunque soggetto che, in luogo pubblico o aperto al pubblico, assuma la gestione del rischio relativo all'evento che la norma intende evitare, mediante un comportamento concludente consistente nella effettiva presa in carico del bene protetto, per ciò solo è investito di una posizione di garanzia (Sez. 4, n. 48793 del 11/10/2016, P.C. in proc. Petrillo e altri, Rv. 268216), secondo il paradigma di cui all'art. 40 c.p., comma 2.
Nondimeno, nel caso al vaglio, il gestore, proprio in quanto responsabile dell'organizzazione gerente un locale aperto al pubblico, nel quale si somministravano bevande alcooliche agli avventori ha l'obbligo giuridico, desumibile dal complesso della normativa in materia, L. n. 125 del 2001 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati), D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni in L. n. 189 del 2012, D.L. n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazione in L. n. 48 del 2017), di predisporre misure precauzionali idonee ad impedire la verificazione di episodi di ubriachezza, in particolare in pregiudizio di minorenni, quali soggetti maggiormente esposti alle conseguenze dannose della massiccia assunzione di bevande alcooliche.
Tanto risulta dalla enunciazione programmatica delle finalità della menzionata legge-quadro n. 125/2001, protesa ad assicurare:" la tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche" (L. n. 125 del 2001, art. 2, lett. a), tanto dall'obbligo imposto a "Chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta" (L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 1).
Alla stregua di tali considerazioni, non è, dunque, possibile, in via di principio, escludere la responsabilità penale del gerente di un'organizzazione imprenditoriale per la contravvenzione di cui all'art. 690 c.p., o addirittura dell’art. 689 c.p. la quale, invero, è fattispecie che ha un raggio di applicazione diverso rispetto a quella precedente in quanto riguarda la somministrazione di bevande alcooliche a minori degli anni 16 o a infermi di mente.
Quest'ultima norma, infatti, punisce la mera somministrazione di bevande alcooliche a persone che si trovino nelle condizioni soggettive specificamente indicate con l’arresto fino ad un anno oltre alla sospensione dell’esercizio, mentre la norma di all'art. 690 c.p., punisce la determinazione in altri, nei riguardi dei quali l'età è indifferente, dello stato di ubriachezza, come effetto della condotta di somministrazione di alcoolici, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda.
Nè il fatto della determinazione dello stato di ubriachezza in minori ultrasedicenni può dirsi integrare il solo illecito amministrativo dalla L. n. 125 del 2001, art. 14 ter, comma 2, (Divieto di vendita di bevande alcoliche a minori), siccome introdotto dalla L. n. 189 del 2012, art. 7, comma 3, che recita: "Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro a chiunque vende (o somministra) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto", vuoi perchè la norma si limita a sanzionare la sola condotta del somministrare o del vendere bevande alcooliche a minori degli anni diciotto; vuoi perchè, in virtù della clausola di sussidiarietà inserita nel corpo della disposizione evocata, l'illecito amministrativo è escluso nel caso in cui la condotta di somministrazione di bevande a minori degli anni diciotto abbia dato luogo ad un reato.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la controversa tematica, relativa alla responsabilità delle compagnie assicurative in caso di sinistro stradale, e in alternativa, la possibilità di attivazione del Fondo di Garanzia vittime della strada.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Corridonia, che chiede: “In caso di sinistro stradale provocato da un veicolo sprovvisto di assicurazione o munito di tagliando assicurativo falso, è comunque responsabile la compagnia assicurativa del soggetto che ha provocato l’incidente, oppure si può essere indennizzati direttamente dal Fondo di Garanzia vittime della strada?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto dibattuta, relativa alla responsabilità colposa delle compagnie assicurative, nonché circa le condizioni e modalità di attivazione del cosiddetto Fondo di Garanzia, facendo particolare riferimento all’art. 283 C.d.A., che disciplina in modo chiaro, le circostanze in cui il Fondo interviene ad indennizzare il soggetto danneggiato nella misura stabilita in sede di formulazione della relativa offerta, statuendo testualmente: “Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta o i venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.”
Inoltre, per il caso specifico di sinistro con veicolo provvisto di tagliando assicurativo falso e dunque, privo di idonea copertura assicurativa, rientrante nella categoria di cui alla lett. b), è opportuno operare una precisazione, poiché in tal caso, infatti, così come stabilito dall’art. 127 C.d.A, la compagnia di assicurazione del soggetto danneggiante risulterebbe responsabile per il solo fatto del rilascio di contrassegno assicurativo e indipendentemente dall’inefficacia o dall’invalidità del rapporto di assicurazione, pure in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, salvo che l’assicurazione stessa dia prova dell’insussistenza di una propria condotta colposa, tale da ingenerare in capo al danneggiato, l’incolpevole affidamento in merito alla sussistenza del rapporto assicurativo; in tale ultimo caso, dunque, a operare sarà il Fondo di Garanzia.
Tale questione è stata infatti affrontata dalla Corte di Cassazione, in una recentissima Ordinanza, n. 6300/2019, la quale ha fatto luce su tale controversa fattispecie, pronunciandosi in merito ad una questione analoga e consolidando un prezioso principio di diritto.
Difatti, nel caso di specie, sia il Giudice di Pace che il Tribunale adito in funzione di giudice di appello, avevano rimproverato al danneggiato che aveva subito dei danni a causa di un sinistro avuto proprio con un veicolo munito di un tagliando falso, di aver attivato direttamente il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anziché promuovere preventivamente una causa di risarcimento avverso la compagnia di assicurazione falsamente indicata nel tagliando, sulla base di un autonomo convincimento circa la palese falsità del contrassegno in oggetto.
Al contrario, la Suprema Corte adita, ha cassato tale pronuncia, stabilendo il principio di diritto secondo il quale: “Non sussiste per il danneggiato la necessità di citare autonomamente l’assicurazione apparentemente titolare del contrassegno assicurativo, allorchè la prova della falsità o comunque della non attribuibilità del tagliando assicurativo all’assicurazione citata, emerga dagli atti del giudizio promosso nei confronti del Fondo Vittime della Strada, per essere stata dal danneggiato spontaneamente e preventivamente accertata, rendendo superflua l’instaurazione di un autonomo giudizio nei confronti dell’apparente compagnia, la quale si limiterebbe ad invocare il fatto notorio della falsità del contrassegno”(Corte di Cass.; Sez. III Civ.; Ord. n. 6300; dep. 05.03.2019).
Per tali motivi, in risposta alla domanda del nostro lettore, in caso di sinistro con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa o munito di tagliando palesemente falso, il soggetto danneggiato potrà attivare direttamente la procedura di indennizzo nei confronti del Fondo di Garanzia con le modalità previste dal codice delle assicurazioni, il quale fornirà una copertura dei danni in base all’offerta di indennizzo di volta in volta formulata, senza dover preventivamente citare per il risarcimento dei danni, la compagnia assicurativa falsamente indicata, dal momento che, dato l’immediato accertamento circa la palese falsità del contrassegno assicurativo, non appare in nessun caso ipotizzabile una responsabilità colposa in capo alla stessa.
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento all’affidamento dei propri animali domestici.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche, che chiede: “In caso di mancato accordo tra i coniugi, a fronte di un procedimento di separazione, chi ha diritto di tenere con sé il proprio animale domestico?”.
Il caso di specie ci permette di analizzare una particolare e diffusa prassi che si verifica in sede di separazione dei coniugi, quale la scelta di chi abbia il diritto di tenere con sé il proprio animale domestico; difatti è sempre più frequente la presenza all’interno della propria casa familiare di cani e gatti, considerato che, oggi più che mai, c’è la buona abitudine di adottare un animale domestico.
Ebbene, occorre precisare che nel nostro ordinamento manca una normativa diretta a disciplinare l’affidamento di un animale domestico, nei casi di separazione dei coniugi o dei conviventi, tanto è vero che aumentano i casi in cui gli stessi coniugi o i conviventi, all’esito del rapporto matrimoniale o di convivenza, decidono di rivolgersi a un giudice per stabilire chi ha il diritto di tenersi il cane o il gatto. A tal proposito, in relazione a tale lacuna normativa, risulta legittima l’applicazione delle norme dettate dal legislatore per l’affidamento dei figli, in particolare laddove manchi uno specifico accordo tra i coniugi stessi, diretto a regolare chi dei due si occuperà del cane o del gatto.
In tale ottica, si inserisce l’innovativa recente pronuncia resa dal Tribunale Ordinario di Sciacca, il quale ha deciso l’affido condiviso di un cane, mirando soprattutto alla tutela del benessere dell’animale, stabilendo quanto segue: “Indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, il cane viene assegnato a entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie ripartite a metà tra moglie e marito; mentre per quanto riguarda il gatto, considerato che la donna è allergica, il felino viene assegnato all’uomo che appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale; infatti, il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso” (Tribunale Ordinario di Sciacca, Sez. Unica, decreto del 19.02.2019).
Infine, il legislatore, proprio in virtù di tale lacuna normativa, sta predisponendo una proposta modificativa del Codice civile, diretta a regolamentare l’affido degli animali familiari, in caso di separazione dei coniugi, con l’inserimento dell’art. 455-ter c.c., con cui si stabilisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica estremamente delicata, relativa alle condotte violente o da considerarle tali poste in essere da soggetti esercenti il ruolo di educatore o docente, nei confronti dei propri allievi.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: “Quali comportamenti, se tenuti da insegnanti nello svolgimento della propria professione, possono condurre a una condanna penale per maltrattamenti?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata e attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la stessa Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza di condanna, la n.5205/2019, nei confronti di una maestra d’asilo, per il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. il quale punisce espressamente “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte”.
Tale delitto, si caratterizza infatti, per l’elemento soggettivo del dolo generico, inteso come volontarietà dell’azione, nonché come consapevolezza di porre in essere un comportamento oppressivo, ed è integrato da condotte di lesione o messa in pericolo dell'incolumità fisica o psicologica, nell'ambito di rapporti interpersonali che dovrebbero favorire la personalità degli specifici soggetti, e non danneggiarla. Inoltre, elemento costitutivo di tale delitto, è l’abitualità dell’azione, ovvero la circostanza che tali condotte lesive siano reiterate e perpetrate ai danni delle vittime.
Proprio questo ultimo requisito, distingue tale delitto di maltrattamenti, quale reato abituale, dal delitto meno afflittivo di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto ai sensi dell’art. 571 c.p., il quale punisce espressamente: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte”.
Difatti, nella sentenza citata emessa nei confronti della maestra d’asilo, la quale, nel tentativo di giustificare i propri metodi, li qualificava come “di vecchio stampo in armonia con il c.d. metodo Montessori”, la Suprema Corte ha ritenuto, “Integrato il delitto di maltrattamenti in considerazione della reiterazione delle condotte violente perpetrate ai danni degli alunni, tutti minorenni, del carattere sistematico del ricorso alla violenza fisica e morale, non suscettibile di essere inquadrata in alcun metodo educativo, scolastico, o di insegnamento, tenuto anche conto della tenera età dei bambini maltrattati.”(Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 5205 del 01.02.2019).
Pertanto, alla luce di quanto affermato e in risposta alla domanda della nostra lettrice, “Sul piano della qualificazione giuridica dei fatti si deve ribadire che integra il reato di maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione, la reiterazione di atti di violenza fisica e morale, l’uso sistematico di comportamenti violenti, obiettivamente non leciti, insuscettibili di essere qualificati come espressivi di metodi educativi: schiaffi ripetuti, tirate di orecchio e capelli, sottoposizione a vessazioni morali e fisiche consistenti nell’apostrofare i bambini in malo modo, nello strappare loro i disegni, nel sottrarre loro l’acqua, allontanarli dagli spazi di condivisione per lasciarli da soli in bagno ovvero in una stanza poco illuminata “per riflettere”, inadeguatezza delle espressioni verbali utilizzate, ancorché sostenute da animus corrigendi”(Cass. Pen., Sez. VI, n. 53425/ del 22.10.2014).
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Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente i comportamenti penalmente rilevanti dei pubblici ufficiali diretti a colpire il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche, che chiede: “A quali conseguenze può andare incontro il pubblico ufficiale che utilizza per i propri scopi personali la vettura di servizi, lasciandola parcheggiata all’esterno di un condominio privato?”.Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ai reati che vengono compiuti contro la Pubblica Amministrazione, quale insieme degli Enti pubblici che concorrono all’esercizio e alle funzioni dell’amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza, e in particolare ai delitti che vengono commessi dai pubblici ufficiali in danno della P.A., individuati, ai sensi dell’art. 357 c.p., in coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, tra i quali gli appartenenti alle Forze armate italiane, alla Polizia di Stato, ai Vigili del fuoco, il sindaco, ecc.Quindi, la condotta appropriativa posta in essere dal pubblico ufficiale ai danni della Pubblica Amministrazione, risulta perfettamente idonea a configurare il reato di peculato, così come previsto dall’art.314, co. 1, c.p., il quale punisce espressamente il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria illegittimamente. A tal proposito, la Suprema Corte con una recente pronuncia, ha riconosciuto proprio la responsabilità penale del pubblico ufficiale che utilizza per fini personali la vettura di servizio, statuendo quanto segue: “La condotta del pubblico ufficiale che utilizza reiteratamente l’autovettura di servizio per finalità attinenti alla vita privata configura il reato di cui all’art. 314, comma 1, c.p. in quanto realizza una condotta appropriativa di un bene della Pubblica Amministrazione per la cui integrazione è sufficiente l’esercizio da parte dell’agente di un potere uti dominus tale da sottrarre il bene alla disponibilità dell’ente” (Cassazione Penale, Sez. VI, sentenza n. 13038/16; depositata il 10marzo 2016).Oltretutto, l’articolo 314 c.p., al secondo comma, prevede una autonoma fattispecie penale, ovvero il peculato d’uso, il quale viene in rilievo nel momento in cui il pubblico ufficiale, si appropria della cosa, ma al solo fine di farne un uso momentaneo, ed a condizione che, dopo tale uso, il bene venga immediatamente restituito, ovvero riportato nella disponibilità materiale o giuridica dell’avente diritto.Pertanto, in risposta alla specifica domanda del nostro lettore, affinché possa configurarsi il peculato d’uso, previsto dall’art. 314 co. 2 c.p., è doveroso che l’appropriazione indebita si estenda entro un arco cronologico di più breve durata, a differenza di quanto previsto nel comma 1, che coincide con il periodo di tempo necessario perché il soggetto agente possa fare uso della res. Tale situazione, è ravvisabile nella condotta del sindaco che, in assenza di una specifica finalità istituzionale, utilizza momentaneamente una macchina di proprietà del Comune, per i propri interessi personali, parcheggiandola all’esterno di un condominio privato. In merito una recente pronuncia della Corte di Cassazione, stabilisce quanto segue: “Il presupposto per la configurabilità del peculato d'uso dell'auto di servizio da parte del sindaco, è l'utilizzo a fini privati del mezzo” (Cassazione penale,Sez. III, n. 57517/18, depositata il 27 settembre 2018).
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Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente tematiche relative ai presupposti di legittimità della sanzione disciplinare del licenziamento, irrogata dal datore di lavoro al verificarsi di specifiche condotte.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Recanati, che chiede: “Può ritenersi legittimo il licenziamento del lavoratore che accede ai social network durante l’orario lavorativo?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in una recentissima sentenza, n. 3133/2019, confermando in via definitiva il licenziamento disciplinare di una donna, segretaria part time in uno studio medico, la quale, durante l’orario di servizio, era solita accedere ripetutamente e per durate talora significative, ai social network, raggiungendo circa 6 mila accessi in Internet, di cui 4.500 su Facebook, utilizzando il computer dell’ufficio. Nella citata sentenza infatti, la Suprema Corte evidenziava come la durata mediamente significativa dei numerosi accessi e l’estraneità dei siti consultati allo specifico ambito lavorativo, fossero risultati idonei a qualificare come “grave” la condotta posta in essere dalla lavoratrice, nonché in netto contrasto con l’etica comune, arrivando ad incrinare la fiducia datoriale e legittimando pertanto, la massima sanzione disciplinare del licenziamento.
Difatti, come ampliamente affermatosi nella prassi giurisprudenziale: “Per stabilire l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire i carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro, la proporzionalità di tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”. (Trib. Roma, Sez. III, 06.08.2018, n. 75870).
Pertanto, è necessario che la condotta posta in essere dal lavoratore, risulti idonea a determinare un vero e proprio inadempimento degli obblighi previsti contrattualmente, al punto da rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed, in particolare, dell'elemento fiduciario.
Al contrario, simili trasgressioni che abbiano però carattere sporadico ed occasionale, o comunque che occupino il soggetto per un lasso particolarmente ristretto di tempo, non possono in alcun modo costituire giusta causa di licenziamento, così come stabilito dall’autorevole sentenza della Corte di Cassazione, la quale si era pronunciata in ordine all’illegittimità del licenziamento intimato ai danni del lavoratore, posto che nel caso di specie: “non era emerso che l'utilizzo personale della posta elettronica e della navigazione in Internet avessero determinato una significativa sottrazione di tempo all'attività di lavoro, nè che la condotta avesse realizzato il blocco del lavoro, con grave danno per l'attività produttiva (Cassazione civile sez. lav., dep. 02/11/2015, n.22353). Inoltre, è oltremodo pacifico, che la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento della prosecuzione del rapporto, debba essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti ed al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente.
Pertanto, alla luce di quanto affermato ed in risposta alla domanda del nostro lettore, è corretto affermare che: “Ai fini dell’adeguatezza del licenziamento disciplinare, l’inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto” (Corte d’Appello Roma, Sez. Lav., 02.01.2019).
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