Licenziamento a meno di un anno dal matrimonio: presunzione di nullità per la dipendente donna
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla preclusione di nullità del licenziamento della lavoratrice, entro i dodici mesi successivi al matrimonio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Si può impugnare il licenziamento di una dipendente, comunicato prima che sia trascorso un anno dalle nozze?”.
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sulla previsione normativa contenuta all’art. 35 del d.lgs n. 198/2006, c.d. Codice delle pari opportunità, il quale prevede una rigida disciplina in tema di licenziamento posto in essere nei confronti di una donna lavoratrice, sposatasi da meno di un anno, stabilendo un’importante presunzione al comma 3° dello stesso, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.” Tale presunzione di nullità, difatti, può essere superata dal datore di lavoro, esclusivamente con la prova che tale massima sanzione, sia stata comminata alla dipendente, a prescindere dalle recenti nozze, per l’avveramento di una delle circostanze espressamente elencate al comma 5° di suddetta norma, che prevede:“Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.”
La ratio alla base di una così stringente previsione normativa sta proprio nella volontà di riservare un certo grado di tutela alla dipendente donna, alla quale sia stato comunicato il licenziamento a causa del matrimonio o prima che siano trascorsi dodici mesi dallo stesso, nel contesto di un complessivo rinnovamento dell’ambiente lavorativo, più attento alle necessità e peculiarità delle lavoratrici di sesso femminile, in virtù di innegabili diversità che se non valorizzate, rappresenterebbero il vero elemento discriminante.
Pertanto, alla luce di tali argomentazioni ed in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare la legittima impugnabilità del licenziamento della donna dipendente, prima che sia trascorso un anno dal matrimonio e in assenza di comprovate giuste cause di licenziamento in quanto illegittimo, ed in aggiunta, in riferimento alla presunta discriminazione realizzata con l’applicazione di tale normativa, è opportuno citare l’autorevole orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lg. n. 198 del 2006, non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire la donna,la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie ad un’essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio, la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice” (Cass. Civ, Sez. Lav., Sent. n. 28926/2018).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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