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Separazione dei coniugi: chi ha diritto di tenersi il cane o il gatto?

Separazione dei coniugi: chi ha diritto di tenersi il cane o il gatto?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi in sede di separazione, con particolare riferimento all’affidamento dei propri animali domestici.

Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di San Severino Marche, che chiede: “In caso di mancato accordo tra i coniugi, a fronte di un procedimento di separazione, chi ha diritto di tenere con sé il proprio animale domestico?”.

Il caso di specie ci permette di analizzare una particolare e diffusa prassi che si verifica in sede di separazione dei coniugi, quale la scelta di chi abbia il diritto di tenere con sé il proprio animale domestico; difatti è sempre più frequente la presenza all’interno della propria casa familiare di cani e gatti, considerato che, oggi più che mai, c’è la buona abitudine di adottare un animale domestico.

Ebbene, occorre precisare che nel nostro ordinamento manca una normativa diretta a disciplinare l’affidamento di un animale domestico, nei casi di separazione dei coniugi o dei conviventi, tanto è vero che aumentano i casi in cui gli stessi coniugi o i conviventi, all’esito del rapporto matrimoniale o di convivenza, decidono di rivolgersi a un giudice per stabilire chi ha il diritto di tenersi il cane o il gatto. A tal proposito, in relazione a tale lacuna normativa, risulta legittima l’applicazione delle norme dettate dal legislatore per l’affidamento dei figli, in particolare laddove manchi uno specifico accordo tra i coniugi stessi, diretto a regolare chi dei due si occuperà del cane o del gatto.

In tale ottica, si inserisce l’innovativa recente pronuncia resa dal Tribunale Ordinario di Sciacca, il quale ha deciso l’affido condiviso di un cane, mirando soprattutto alla tutela del benessere dell’animale, stabilendo quanto segue: “Indipendentemente dall’eventuale intestazione risultante nel microchip, il cane viene assegnato a entrambi i coniugi, a settimane alterne, con spese veterinarie e straordinarie ripartite a metà tra moglie e marito; mentre per quanto riguarda il gatto, considerato che la donna è allergica, il felino viene assegnato all’uomo che appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale; infatti, il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell’animale stesso” (Tribunale Ordinario di Sciacca, Sez. Unica, decreto del 19.02.2019).

Infine, il legislatore, proprio in virtù di tale lacuna normativa, sta predisponendo una proposta modificativa del Codice civile, diretta a regolamentare l’affido degli animali familiari, in caso di separazione dei coniugi, con l’inserimento dell’art. 455-ter c.c., con cui si stabilisce che: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all’affido anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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