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Annullamento delle multe per eccesso di velocità: installazione illegittima di autovelox fisso

Annullamento delle multe per eccesso di velocità: installazione illegittima di autovelox fisso

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare istallazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?"

 Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso.

La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati siffatti dispositivi di rilevamento fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada, il quale infatti, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale.

Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo di siffatti apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento, dal momento che infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento.

Pertanto, al fine di verificare la legittima istallazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del C.d.S., ovvero: “Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

Orbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento in oggetto, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale e che pertanto, tale percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox ivi disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente.

Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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