Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la delicata questione riguardante gli indennizzi dei risparmiatori penalizzati dal crac di Banca Marche, Veneto Banca, Pop Vicenza, Carife, Carichieti e Banca Etruria. Ecco l’analisi svolta dell’avv. Oberdan Pantana su ciò che è stato recentemente predisposto nel “Decreto Crescita”.
Il Consiglio dei Ministri che si è riunito il 23 aprile u.s. ha emanato il c.d. Decreto Crescita, al cui interno sono state inserite le norme che modificano la disciplina in materia di F.I.R. (Fondo Indennizzo Risparmiatori) contenuta nella legge di bilancio per il 2019. A tal riguardo, hanno accesso alle prestazioni del F.I.R., i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nonché le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annui non superiori ad Euro 2.000.000,00, in possesso delle azioni e/o delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori a causa di morte, il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
Potranno accedere a indennizzi diretti e automatici, tramite la proposizione di una domanda alla costituenda Commissione Tecnica, i risparmiatori, come appena sopra individuati, che soddisfino, anche solo una delle seguenti condizioni:
a) imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00;
b) patrimonio mobiliare (depositi e titoli, nel cui computo non entra la somma persa con la svalutazione dei titoli emessi dalle banche in liquidazione e in relazione alla quale si chiede l'indennizzo), non superiore a Euro 100.000,00; riguardo tale requisito, durante la fase di attuazione della normativa, l'Esecutivo ha già predisposto l’innalzamento di tale tetto per portarlo ad Euro 200.000,00, rimanendo in attesa di conoscere il parere della Commissione Europea.
I soggetti, invece, che superano entrambi tali limiti, dovranno veder riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo all'esito di un procedimento arbitrale semplificato. Tale diverso trattamento tra classi di risparmiatori, trova il suo fondamento nella normativa europea, in base alla quale gli indennizzi diretti e automatici possono essere riconosciuti solo a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica e/o sociale. L'Esecutivo, pertanto, ha concordato con la Commissione Europea che, ai fini dell'accesso al F.I.R., si intendono in condizioni di difficoltà economica e/o sociale coloro che hanno un imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00 e/o un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 100.000,00, elevato in attesa di accettazione ad Euro 200.000,00. La misura dell'indennizzo sarà pari al 30% del costo d'acquisto delle azioni, e al 95% del valore delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali (affrancamento) e detratto quanto eventualmente già percepito a seguito di transazione con le banche, con un limite massimo di Euro 100.000,00; infine, tali percentuali, 30% del costo delle azioni e 95% del costo delle obbligazioni subordinate, potranno essere incrementate nel secondo e nel terzo anno di vita del F.I.R., sino all'esaurimento delle somme stanziate e pari, in totale, ad Euro 1.575.000.000,00.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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