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La “Legittima difesa”: ecco cosa cambia

La “Legittima difesa”: ecco cosa cambia

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv.Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle modifiche poste in essere dal disegno di legge approvato in terza lettura dal Senato al codice penale ed altre disposizioni in materia di legittima difesa. Ecco l’analisi svolta dell’avv. Oberdan Pantana su ciò che è stato modificato.

Tale circostanza ci offre la possibilità di illustrare le effettive modifiche apportate con l’approvazione definitiva da parte del Senato con il dibattuto d.d.l. al codice penale così come ad altre disposizioni in materia di legittima difesa.  Il testo è composto da 9 articoli, i quali, oltre alle modifiche in materia di legittima difesa ed eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio, nello specifico furto in abitazione, furto con strappo e rapina, nonché sul delitto di violazione di domicilio.

Per quanto concerne l’art. 52 c.p. e pertanto la legittima difesa domiciliare, il d.d.l. introduce una presunzione assoluta sull’esistenza della causa di giustificazione per cui nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare è considerato sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.

È altresì considerato sempre in stato di legittima difesa colui che, all’interno del domicilio, e dei luoghi a esso equiparati, respinga l’intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
Con la modifica al comma 3 dell’art. 52 c.p., invece, al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Riguardo, invece, all’art. 55 c.p. e cioè all’eccesso colposo, nelle suddette ipotesi di legittima difesa domiciliare è ora esclusa la punibilità di chi trovandosi in condizione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, ai sensi dell’art. 61, comma 1, n. 5, c.p., commetta il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Per quanto concerne l’istituto della sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), nei casi di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa diventa presupposto necessario per la concessione della sospensione condizionale della pena.

La novella legislativa interviene sensibilmente anche sul quadro sanzionatorio della violazione di domicilio, del furto in abitazione, del furto con strappo e della rapina: difatti, le pene per il reato di cui all’art. 614 c.p., violazione di domicilio, vengono elevate da 6 mesi a 1 anno nel minimo e da 3 a 4 anni nel massimo; in caso di violazione di domicilio aggravata la pena detentiva diventa da 2 a 6 anni (anziché da 1 a 5 anni); la pena detentiva per il reato di furto in abitazione e di furto con strappo (art. 624-bis c.p.) diventa da 4 a 7 anni (attualmente da 3 a 6 anni), mentre le ipotesi aggravate, contemplate al comma 3, sono invece punite con la reclusione da 5 a 10 anni (anziché da 4 a 10) e con la multa da 1000 a 2500 euro (ora stabilita da euro 927 a 2000); aumentata anche le pena della rapina (art. 628 c.p.) che da 4 a 10 anni di reclusione diventa da 5 a 10 anni, mentre in ipotesi di rapina aggravata il minimo edittale passa da 5 a 6 anni di reclusione, mentre il massimo rimane invariato a 20 anni, e la pena pecuniaria, ora prevista nella multa da 1290 a 3098 €, è rideterminata da 2000 a 4000 euro; la pena per le ipotesi pluriaggravate è invece determinata nella reclusione da 7 a 20 anni (ora da 6 a 20) e nella multa da 2500 a 4000 euro (ora 1538 a 3098 euro).

In riferimento, inoltre, alla disciplina civilistica, con l’inserimento di 2 nuovi commi nell’art. 2044 c.c. viene ora esclusa la responsabilità nei casi di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, c.p.; in caso di eccesso colposo, ex comma 2 dell’art. 55 c.p., al danneggiato è invece riconosciuto il diritto a una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Riguardo al patrocinio a spese dello Stato, la modifica all’art. 115-bis T.U. spese di giustizia estende le norme sul patrocinio a spese dello Stato a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo; è ad ogni modo prevista la possibilità per lo Stato di ripetere le spese anticipate qualora, in seguito alla riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona venga condannata in via definitiva.

Infine, per quanto concerne la formazione dei ruoli d’udienza, l’art. 132-bis disp. att. c.p.p. prevede ora un canale prioritario, nella formazione dei ruoli di udienza per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatesi in presenza di una delle circostanze di cui agli artt. 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, c.p..

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

                         

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