Chiedilo all'avvocato

Oggetto idoneo all’offesa in auto senza giustificato motivo: sequestro immediato e condanna penale

Oggetto idoneo all’offesa in auto senza giustificato motivo: sequestro immediato e condanna penale

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo allavvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al porto di oggetti qualificabili dalla legge come armi o strumenti atti ad offendere, senza giustificato motivo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettore di Matelica che chiede: “Si può andare incontro ad una responsabilità penale se si trasposta in automobile una mazza da baseball?”. Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza di condanna n. 55037/18 emessa nei confronti di un automobilista al quale era stata sequestrata una mazza da baseball a seguito di un controllo su strada eseguito dal comando locale dei Carabinieri, affermando testualmente quanto segue: “Questa Corte con indirizzo qui condiviso ha già affermato che, in assenza di giustificata e adeguata motivazione, al fine di qualificare l'oggetto sequestrato come offensivo, assumono rilievo le sue caratteristiche oggettive, considerate in relazione alle dimensioni ed alla consistenza, che lo rendano idoneo ad offendere, nonché la potenzialità dell'uso dannoso, come è reso evidente dall’ art. 4, della L. n. 110 del 1975” (Cass. Pen.; sez. I; Sent. n. 55037/18). Difatti, l’art. 4 della citata legge n. 110/1975, al comma 2° prevede espressamente che: “Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona”, concedendo alla più autorevole giurisprudenza l’onere di fornire l’esatta definizione di “giustificato motivo” il quale “ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alla modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione del bene” (Cass. Pen.; Sez. I; Sent. n. 18925/2013). Pertanto, in risposta al nostro lettore ed in linea con l’unanime orientamento giurisprudenziale di legittimità si può affermare che: “Il porto, senza giustificato motivo e a fronte di ragioni non plausibili ed astratte, fuori dalla propria abitazione, di una mazza da baseball, da ritenersi arma impropria, costituisce reato in ragione della sua chiara utilizzabilità, per dimensioni e consistenza al fine di arrecare offesa alla persona” (Cass. Pen.; Sez. I; Sent. n. 26161; dep. il 13.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

15/09/2019 10:00
Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione dell’immobile?

Comodato d’uso gratuito e separazione dei beneficiari: è sempre legittimo esigere la restituzione dell’immobile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al contratto di comodato d’uso gratuito avente ad oggetto un immobile e concluso a beneficio di un familiare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Il proprietario di un immobile concesso in comodato d’uso gratuito per esigenze familiari al proprio figlio, può richiedere il possesso del bene in caso di separazione della coppia beneficiaria ?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, stabilendo il seguente principio di diritto: “Il comodato di un immobile che sia pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative familiari, non è assoggettabile al recesso “ad nutum” da parte del comodante, dal momento che il rapporto creato secondo lo schema contrattuale di cui all’art. 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia, pur se in crisi” (Corte di Cassazione; Sez. Un.; Sent. n. 20448 dep. il 29.09.2014). Difatti, l’art. 1809 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo espressamente che, “Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se n’è servito in conformità del contratto”, sancisce un nesso inscindibile tra la finalità per la quale il comodato viene perfezionato e la durata dello stesso, impedendo dunque al proprietario concedente, di rientrare con semplice richiesta, nel possesso del bene oggetto di tale contatto, fino a che permanga l’esigenza che si intende soddisfare. A tal proposito, occorre osservare che, in un’altra recentissima sentenza, la n. 21785/2019, la stessa Suprema Corte si è pronunciata in ordine al legittimo recesso della proprietaria di un appartamento concesso in comodato d’uso gratuito al figlio e alla rispettiva ex moglie, la quale anche dopo il divorzio da quest’ultimo, aveva continuato ad utilizzare l’immobile ad oggetto, esclusivamente per la notte, pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare con un altro uomo ed acquistato una nuova casa, rilevando come in tale circostanza, “Le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio, fanno protendere per la cessazione della finalità del comodato, in ragione del venir meno della reale destinazione dell’appartamento, essendo lo stesso rimasto occupato soltanto di notte e a meri fini strumentali, per evitare cioè una pronuncia di restituzione alla legittima proprietaria. Da tali motivi ne deriva che le esigenze connesse all’uso familiare dell’immobile concesso in comodato d’uso gratuito siano certamente venute meno”, così legittimando il recesso della proprietaria comodante (Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 21785/2019; dep. 29.08.2019). Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che: “Quando un terzo abbia concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di separazione o divorzio dei beneficiari, non modifica la natura e il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto a patto che permangano le effettive esigenze abitative di ciascun soggetto” (Cass. Civ.; SS.UU.; Sent. n. 13603/2004). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

08/09/2019 09:28
Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli maggiorenni?

Assegno di mantenimento: fino a quando il genitore deve mantenere i figli maggiorenni?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’obbligo del mantenimento del genitore, anche separato o divorziato, nei riguardi dei propri figli maggiorenni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: “Fino a quando il genitore è tenuto al mantenimento dei propri figli maggiorenni?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata e molto attuale, nella quale la Cassazione, pur mantenendo una posizione prudente sulla facoltà per i genitori, anche separati o divorziati, di cessare il mantenimento dei propri figli maggiorenni quali disoccupati cronici, studenti svogliati o attempati "teenager", la stessa è sempre più orientata a porre un freno, quasi in funzione di educatrice sociale, a responsabilizzare proprio quella prole che non vuole andare via da casa e rimanere sotto lo stesso tetto tra le cure amorevoli e la "paghetta" mantenimento di mamma e papà. È vero, infatti, che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma permane fino al raggiungimento di una indipendenza economica tale da essere in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, ma tale obbligo non è infinito; se da un lato, non qualsiasi lavoro o reddito fa venir meno l'obbligo del mantenimento, ma occorre un impiego tale da consentire al figlio un reddito corrispondente alla propria professionalità, adeguato alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 27377/2013; n. 1773/2012; n. 18/2011; n. 14123/2011; n. 21773/2008), dall'altro, l'abuso non è più tollerato: l'obbligo continua a vigere, afferma la Cassazione, solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010). Se, dunque, la precarietà del mondo del lavoro accentuata dalla crisi, rende difficile la possibilità di trovare un impiego idoneo, “per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di indipendenza economica”, la Suprema Corte ha ritenuto, senza ma e senza se, configurabile l'esonero dalla corresponsione dell'assegno richiesto da parte del genitore obbligato (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011). Così, ad esempio, la Cassazione ha detto di no al mantenimento “della figlia trentaseienne laureata in architettura che aveva rifiutato l'offerta di lavoro del padre, occupato nel settore dell'edilizia, poiché in grado di attendere ad occupazioni lucrative, ingiustamente, invece, da lei rifiutate" (Cass. n. 610/2012); allo stesso modo, ha escluso il diritto al mantenimento “del figlio ventottenne che aveva iniziato ad espletare attività lavorativa saltuaria ed era iscritto all'università da più di otto anni” (Cass. n. 1585/2014); così come “al figlio ultratrentenne senza lavoro ma in possesso di un patrimonio tale da garantirgli l'autosufficienza economica (Cass. n. 27377/2013). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, si può affermare che l’obbligo al mantenimento da parte del genitore dei figli maggiorenni, da un lato continua a vigere solo se il figlio "incolpevolmente" non raggiunge l'indipendenza economica (Cass. n. 23590/2010), dall’altro lo stesso viene meno per i figli che tengono un comportamento di inerzia e rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e quindi di disinteresse nella ricerca di una propria autonomia finanziaria (Cass. n. 7970/2013; n. 4765/2002; n. 1830/2011). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

01/09/2019 09:38
Pedone incauto travolto: fino a che punto è responsabile il conducente di omicidio stradale?

Pedone incauto travolto: fino a che punto è responsabile il conducente di omicidio stradale?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’omicidio stradale e nello specifico la responsabilità penale del conducente per il sinistro occorso ad un pedone in fase di attraversamento del tratto stradale.  Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di San Ginesio che chiede: “Quando il conducente può essere responsabile per omicidio stradale a seguito di investimento del pedone con condotta imprudente ?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente delicata, sulla quale ha avuto modo recentemente di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34406/19, affermando espressamente quanto segue: “In tema di incidenti stradali, ciò che deve essere valutato nel caso concreto è la ragionevole prevedibilità della condotta della vittima e la possibilità di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ad evitare l’evento, qualora il pericolo temuto si concretizzi a causa del comportamento imprudente altrui o della violazione delle norme di circolazione da parte della vittima” (Cass. Pen.; Sez. IV; sent. n. 34406; dep. il 29.07.2019). A tal fine, l’indagine da compiere, involge l’analisi esegetica dell’articolato impianto normativo in materia di circolazione dei pedoni. Il pedone - colui che cammina a piedi - che utilizza la strada secondo la sua destinazione specifica (la circolazione) è, in quanto tale, soggetto ai doveri giuridici posti dal codice della strada (art. 1). Il codice regola la materia in due norme, una - art. 190 - che disciplina il “comportamento dei pedoni” e l’altra - art. 191 - che stabilisce il “comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni”. Le due disposizioni vanno coordinate, perché il comportamento del conducente è complementare a quello del pedone. Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 grava il conducente di tre obblighi comportamentali: 1) ispezionare costantemente la strada; 2) mantenere sempre il controllo del veicolo; 3) prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione: a) che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso; b) che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. “Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile” ( Cass. Pen., sez. IV; sent. n. 18321/19). Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con la più autorevole giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità colposa del conducente, si può affermare che: "In tema di circolazione stradale, trova applicazione il principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità, dal momento che ciò che necessita di opportuna ponderazione è proprio la ragionevole prevedibilità della condotta realizzata dalla persona offesa, oltre alla possibilità di porre in essere la manovra di emergenza necessaria ad evitare l’evento, nel caso in cui il pericolo temuto si concretizzi”(Cass. Pen.; Sez. 4; sent. n. 5691, dep. 11/02/2016).  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

25/08/2019 10:00
Turista rientra con la valigia alleggerita... dalla compagnia aerea. Sarà risarcita

Turista rientra con la valigia alleggerita... dalla compagnia aerea. Sarà risarcita

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento danni derivanti dallo smarrimento del proprio bagaglio in occasione della partenza per le vacanze estive. E cco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Matelica che chiede: “Si può chiedere il risarcimento danni alla compagnia aerea per il furto di oggetti contenuti nel proprio bagaglio depositato in stiva durante il viaggio?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Giudice di Pace di Pistoia, il quale ha approfondito e disciplinato in modo del tutto innovativo, una nuova fattispecie in materia di tutela del passeggero e di danno da vacanza, stabilendo testualmente quanto segue: “Nei casi di smarrimento di bagagli, è da ritenersi pacifico che il danno e la relativa responsabilità siano da attribuire esclusivamente al vettore ai sensi della Convezione di Montreal, del codice del consumatore e dell’art. 1681 c.c., non potendo essere invocata una colpa in capo alla impresa di handling gerente il traffico di bagagli presso lo scalo aeroportuale, in virtù del contratto sottoscritto col cliente” (Giudice di Pace di Pistoia, Sent. n. 902/2013). Difatti l’art. 1681 c.c. citato nella menzionata sentenza, prevedendo testualmente al comma 1° che: “Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, stabilisce, pertanto, una presunzione di colpevolezza a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, circostanza questa che opera sul presupposto che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso occorso al viaggiatore e l’esecuzione del trasporto. A tal proposito, occorre rilevare che al fine di ampliare la tutela del consumatore/viaggiatore, il legislatore ha previsto un onere probatorio aggravato in capo al vettore, e dunque, alla compagnia aerea, alla quale sia mosso un addebito circa la propria responsabilità; difatti la stessa  dovrà dimostrare di aver adottato tutte le opportune precauzioni e di aver posto in essere l’esatto adempimento della propria prestazione, oltre alla sopravvenienza per caso fortuito o forza maggiore, di un evento imprevedibile ed improvviso, dal quale sia derivato il fatto lesivo ai danni del viaggiatore, il quale al contrario, dovrà semplicemente dimostrare la sussistenza di un contratto di trasporto col vettore, nonché l’evidente nesso causale col furto subito. In aggiunta, è opportuno osservare come la sentenza citata, abbia apportato un contributo innovativo a tale disciplina, estendendo la responsabilità del vettore, non solo allo smarrimento dell’intero bagaglio, ma anche al furto degli oggetti in esso contenuti, escludendo tassativamente ogni responsabilità in capo alla ditta di smistamento dei bagagli selezionata dalla stessa compagnia aerea, la quale, in virtù della relazione contrattuale sussistente con lo sfortunato turista e perfezionato al momento dell’acquisto del biglietto, resterà in ogni caso, l’unica obbligata a provvedere al trasporto, alla custodia e a tutte le attività funzionali. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di risarcimento danni da furto di bagaglio, si può affermare che: “Con l’acquisto del biglietto aereo, il viaggiatore acquirente conclude un contratto che vincola la compagnia aerea all’esatto adempimento della propria prestazione, la quale comprende il trasporto e la custodia dei bagagli, con presunzione di colpa in capo a quest’ultima, per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, operando sul presupposto di un nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto, nonché legittimando le pretese risarcitorie per i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest’ultimo sofferti” (Cass. Civ. sez. III, Sent. n. 12143/2016). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

18/08/2019 09:50
“Mobbing” al lavoratore: condanna del datore di lavoro al risarcimento danni

“Mobbing” al lavoratore: condanna del datore di lavoro al risarcimento danni

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle condotte poste in essere dal datore di lavoro, integrante la fattispecie del cosiddetto “mobbing”. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Treia, che chiede: “Quando può dirsi configurato il danno da “mobbing” ad opera del proprio titolare suscettibile di risarcimento ?” Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Suprema Corte, da ultimo con la recentissima sentenza n.18808/2019 in accoglimento del ricorso posto in essere da una lavoratrice nei confronti del proprio datore di lavoro, con la quale la Corte di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto: “A configurare il danno di cui all’art. 2087 c.c. derivante dai comportamenti tenuti dal datore di lavoro, non è necessario l’elemento di dolo, bensì è sufficiente una serie di condotte vessatorie poste in essere sul luogo di lavoro ai danni di un dipendente, tenendo conto che anche inadempienti colposi ad obblighi datoriali influenti in modo dannoso sull’ambito psichico dei lavoratori, possono integrare la responsabilità oggetto della norma menzionata, dal momento che gli stessi equivalgono a comportamenti destinati ad opprimere consapevolmente l’altrui persona integrando di per sé un palese coefficiente intenzionale” (Cass. Civ.;Sez. Lav.; n. 18808/2019). Infatti l’art. 2087 c.c. citato nella menzionata sentenza, stabilendo testualmente che: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, delinea un modello di comportamento dovuto dall’imprenditore, direttamente rilevante anche in ambito giurisdizionale, il cui significato fondamentale consiste nel ricordare che i doveri di diligenza gravanti sullo stesso, non si esauriscono in quelli tipizzati in specifiche disposizioni, ma si estendono all’attuazione di ogni misura necessaria all’effettiva salvaguardia del bene tutelato, ovvero l’integrità psico- fisica del lavoratore. A tal proposito, in attuazione di tale intento garantista, la stessa Corte di Cassazione, con diverse autorevoli pronunce, ha avuto modo di definire con esattezza le specifiche condotte idonee ad integrare l’effettiva lesione agli interessi del prestatore d’opera, precisando che: “Per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e del complesso della sua personalità” (Cass. Civ.; Sez. Lav.; Sent. n. 30673/18), sancendo, inoltre, l’irrilevanza della sussistenza del conflitto reciproco, e dunque, escludendo tassativamente che per la configurazione del mobbing sia necessario che non ricorra una conflittualità; difatti, i Giudici della Cassazione, hanno espressamente stabilito che pur a fronte di atteggiamenti ostili del lavoratore, il datore di lavoro non è legittimato a indursi a comportamenti vessatori, potendo comunque esercitare i suoi poteri direzionali e disciplinari nei limiti previsti dalla legge e in ogni caso rispettosi del canone generale di continenza. Pertanto in risposta alla domanda del nostro lettore ed in linea con l’unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da “mobbing”, si può affermare che: “Nell’intento di assicurare una tutela rafforzata alla persona del lavoratore, il danno non patrimoniale in oggetto, è configurabile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti della persona del lavoratore, concretizzando una lesione ad interessi oggetto di copertura costituzionale, mediante una valutazione eseguita caso per caso, supportata da una motivazione congrua, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici applicabili alla materia” (Cass. Civ.; Sez. Unite; Sent. n. 4063/2010). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

11/08/2019 10:00
Ritardato rilascio dell’immobile locato: condanna del conduttore al risarcimento dei danni

Ritardato rilascio dell’immobile locato: condanna del conduttore al risarcimento dei danni

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni subiti dal locatore, a causa del mancato rilascio dell’immobile locato da parte del conduttore . Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Che risarcimento si può richiedere al conduttore che ritarda la restituzione dell’immobile ?”. Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 18946/19, la quale ha stabilito testualmente quanto segue: “Il ritardo del conduttore nella riconsegna della cosa locata, legittima soltanto la condanna generica al risarcimento del danno da occupazione oltre il limite di durata indicato in contratto, ogni differente danno, sia esso derivante da danneggiamento dell’immobile o da perdita di opportunità di vendita-locazione, deve essere adeguatamente provato” (Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 18946/19, dep. 16.07.2019). A tal proposito occorre rilevare che l’art. 1591 c.c., cui è fatto riferimento nel proseguo della menzionata sentenza, prevedendo espressamente che, “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, fa coincidere la somma dovuta a titolo di canone mensile, con il risarcimento del danno cagionato per il solo ritardo nella riconsegna del bene locato, attraverso una presunzione assoluta, per la quale non è ammissibile alcuna prova contraria e assicurando al locatore danneggiato dalla ritardata restituzione, una liquidazione automatica del danno; al contrario, ogni altro pregiudizio sofferto dal locatore a causa del comportamento del conduttore, definito per l’appunto “maggior danno”, ovvero danno ulteriore, pur derivando comunque dal mancato rilascio dell’immobile entro il termine pattuito, necessita di un’autonoma allegazione probatoria. Difatti, la stessa Suprema Corte, in un’altra autorevole pronuncia, ha avuto modo di affermare il principio di diritto secondo il quale: “Perché sia configurabile il maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1591 c.c., deve essere provata l’esistenza di un nesso di causalità tra la situazioni di mora del conduttore e un ulteriore danno subito dal locatore, come la perdita di più vantaggiose proposte di locazione o concrete possibilità di vendita dell’immobile occupato; tale prova deve essere fornita sulla base di un plausibile giudizio prognostico, con valutazione ex ante, ovvero occorre chiedersi, ponendosi nella situazione del locatore,se, qualora il fatto dannoso, nel caso di specie, il ritardo nell'adempimento della obbligazione di rilascio, non si fosse verificato, il proprietario dell’immobile avrebbe potuto evitare il danno, consistente nella perdita di una più favorevole occasione di vendita. In caso di risposta affermativa, il danno da ritardo nell'inadempimento sussiste ed è imputabile al comportamento del conduttore” (Cass. Civ.; Sez.III; Sent. n. 22352 del 22.10.2014). Pertanto, alla luce dell’unanime orientamento della Corte di Cassazione e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “In tema di locazione, in caso di ritardato rilascio di immobile, è automatica la condanna del conduttore ad un generico risarcimento del danno da occupazione oltre il limite di durata, consistente, ex art. 1591 c.c., nella corresponsione del canone convenuto sino alla restituzione, salvo che il locatore non provi di aver patito un ulteriore danno, nel qual caso, sulla base di una valutazione prognostica “ex ante”, sarà legittimato ad agire per ottenere l’ulteriore ed autonomo risarcimento.”(Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 18946/19, dep. 16.07.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

04/08/2019 09:56
Inagibilità causa sisma: diritto al “bonus fiscale prima casa” per l’acquisto della seconda abitazione

Inagibilità causa sisma: diritto al “bonus fiscale prima casa” per l’acquisto della seconda abitazione

Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla fruizione di agevolazioni fiscali per l’acquisto di una seconda casa, a fronte dell’inidoneità abitativa della prima. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettrice di Camerino che chiede: “Si possono ottenere le agevolazioni fiscali per l’acquisto di una nuova casa se la precedente è resa inagibile a causa del sisma?”. Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo più volte di pronunciarsi la Corte di Cassazione, da ultimo con l’Ordinanza n. 18091/2019, in accoglimento del ricorso formulato da una contribuente avverso l’avviso di liquidazione per recupero delle agevolazioni fiscali “prima casa”, posto in essere dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, secondo cui, essendo già proprietaria di un immobile, la signora non avrebbe avuto diritto al suddetto beneficio fiscale sull’acquisto di una nuova casa, a nulla rilevando l’invocata inagibilità della precedente abitazione a causa del sisma che aveva colpito tale zona. A tal proposito occorre rilevare che secondo il D.P.R. n. 131/1986, pur richiedendo quale presupposto dell’agevolazione cosiddetta prima casa, la non titolarità da parte dell’acquirente dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa, già una precedente pronuncia della Suprema Corte aveva statuito quanto segue: “Non ostacola alla fruizione delle suddette agevolazioni fiscali “prima casa”, la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario di altro immobile acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune, inidoneo per le ridotte dimensioni” (Cass. Civ.; Sez. V; Sent. n. 11564/2006). Successivamente, nuove pronunce della Corte di legittimità, hanno ampliato l’ambito applicativo di tale beneficio, estendendo i criteri di inidoneità, validi alla concessione di tali agevolazioni, a circostanze anche diverse dalle ridotte dimensioni dell’immobile già di proprietà, come il danneggiamento dovuto ad eventi sismici o atmosferici, e “suggerendo una valutazione che tenga conto del punto di vista soggettivo del compratore in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare”(Cass. Civ.; Sent. n. 27376/2017). Pertanto, alla luce, oramai, dell’unanime e consolidato orientamento della Suprema Corte, e in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che:“ In riferimento all’acquisto di una nuova abitazione, ai fini della fruizione dei benefici fiscali "prima casa", non ostacola che l’acquirente sia proprietario di un altro immobile anche nello stesso Comune, se segue la sopravvenuta inidoneità di quest’ultimo, anche a causa di terremoto, dal momento che la nozione di "casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato” (Cass. Civ.; Sez.VI; Ord. n. 18091/2019, depositata il 08.07.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

28/07/2019 09:43
Il “ Codice Rosso” diventa legge: ecco le novità sulla violenza di genere

Il “ Codice Rosso” diventa legge: ecco le novità sulla violenza di genere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa all’approvazione del disegno di legge n. 1200/2019, cosiddetto Codice Rosso, avente ad oggetto la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana. La recente approvazione definitiva da parte del Senato, ci offre la possibilità di illustrare le effettive modifiche apportate da parte di un disegno di legge che si distingue subito per l’introduzione normativa di nuovi reati perpetrati soprattutto ai danni delle donne, nonché per l’introduzione di pene più aspre nel caso di violenze commesse in contesti familiari o nell’ambito di rapporti di convivenza. In particolare, il provvedimento composto da 21 articoli, andando a modificare in modo significativo la normativa vigente in materia, stabilisce un inasprimento di pena per il reato di maltrattamenti in famiglia, da un minimo di 3 a un massimo di 7 anni; pena ulteriormente aumentata in caso di commissione del delitto alla presenza di un minore, di un disabile o di aggressione armata; per il reato di stalking si passa ad una pena detentiva di un minimo di 1 anno, fino ad un massimo di 6 anni e 6 mesi; ed infine, per il reato di violenza sessuale, si ha del pari un importante incremento di pena, prevedendo il minimo ad anni 6 ed il massimo ad anni 12. Inoltre, tale provvedimento, introduce una corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini relative a tali tipologie di delitti, prevedendo una misura speciale per l’audizione della vittima, la quale dovrà essere ascoltata dal Pubblico Ministero già entro i primi 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, nonché la previsione di un incremento dei fondi annualmente stanziati a favore delle vittime di violenza, orfani di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie, ed infine, la disciplina di un più arduo percorso di ammissione del condannato all’istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla partecipazione a percorsi di recupero organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali. In aggiunta, tra le novità previste con il nuovo disegno di legge, occorre evidenziare l’introduzione dell’art. 558-bis c.p., che disciplina l’inedito delitto in materia di “Costrizione o induzione al matrimonio”, stabilendo espressamente che: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto." Di pari rilevanza, risulta essere l’introduzione normativa dell’art. 612-ter c.p., in materia di “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, il cosiddetto Revenge Porn, delitto solitamente posto in essere dal compagno per vendicarsi dell’ex dopo la fine della relazione, motivo per il quale, a tali soggetti viene applicato l’aumento della pena prevista, e che stabilisce espressamente quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”. Infine, v’è l’introduzione dell’art. 583-quinquies c.p., disciplinante il delitto in materia “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, il quale va a punire pratiche, purtroppo, oramai molto diffuse, come buttare dell’acido addosso all’ex compagna o segnare per gelosia il volto di persone che non corrispondono “all’amore malato”, prevedendo espressamente che: “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni, stabilendo oltretutto la pena dell’ergastolo, nel caso in cui dallo sfregio permanente, dovesse derivare la morte della vittima. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

21/07/2019 10:00
Temporale con caduta alberi: responsabilità del Comune per il risarcimento danni alle automobili

Temporale con caduta alberi: responsabilità del Comune per il risarcimento danni alle automobili

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente l’ultimo evento temporalesco accorso nella nostra provincia e nello specifico riguardo alla tematica sulla responsabilità degli enti locali per i danni causati dalla caduta di alberi o rami in occasione di temporali. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Recanati che chiede: “È possibile ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura a seguito della caduta di un albero causata da un forte temporale?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente sensibile, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Cagliari, con una pronuncia che ha posto le basi all’unanime orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale: “È configurabile la responsabilità del Comune a norma dell’art. 2051 c.c. per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo si trova nella custodia della amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di amministrazione e custodia”, ed ancora: “ La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, può essere esclusa solo se si provi il caso fortuito, consistente in un evento imprevedibile ed eccezionale. Non può quindi ritenersi caso fortuito interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppur caratterizzato da forti raffiche di vento e caduta di grandine” (Trib. Cagliari; Sent. del 06.12.1995). Difatti il richiamato art. 2051 del codice civile, prevedendo espressamente che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, disciplina l’istituto della responsabilità della cosa in custodia, la quale assume carattere oggettivo, dal momento che prescinde dall’effettivo coinvolgimento del custode della cosa nell’evento lesivo provocato da quest’ultima, introducendo, nel caso che ci occupa, la questione della diretta riconducibilità del danneggiamento riportato dal veicolo, agli enti amministrativi, quali Comune, Provincia, Regione, tenuti alla sicurezza e alla manutenzione delle strade, urbane nel primo caso, extraurbane negli altri due, nonché delle relative pertinenze, come marciapiedi e alberi, riconducibilità superabile solo con la prova dell’accadimento di un caso fortuito, inteso quale elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode, del tutto autonomo, imprevedibile nonché di assoluta eccezionalità, tale da interrompere il nesso di causalità e risultare idoneo a rappresentare l’esclusiva causa del danno. A tal proposito, con riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Suprema Corte più volte chiamata a pronunciarsi su tale questione, è stata chiara nell’escludere l’ipotesi di caso fortuito o della forza maggiore in presenza di fenomeni metereologici anche di particolare forza e intensità, se questi rientrano comunque, per quanto rari e sporadici, nella normale prevedibilità, arrivando inoltre a stabilire con una recentissima sentenza che: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati neanche per il fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sulla base di valutazioni operate dalla protezione civile, poiché la "calamità naturale" che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici”. ( Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 14861; dep. 31.05.2019). Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare la legittimità della richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Ente per i danni causati dai beni sui quali quest’ultimo svolge la propria attività custodiale, di gestione e manutenzione. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

14/07/2019 09:57
Attenzione alle case fantasma estive: truffa con danno da vacanza rovinata

Attenzione alle case fantasma estive: truffa con danno da vacanza rovinata

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente ?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa a Posillipo, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”. A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta alla nostra lettrice e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: “Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici  e  raggiri  consistiti  nel  proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo  in  errore  le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

07/07/2019 09:46
Annullamento delle multe per eccesso di velocità: installazione illegittima di autovelox fisso

Annullamento delle multe per eccesso di velocità: installazione illegittima di autovelox fisso

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolare istallazione di apparecchi di rilevamento elettronico della velocità, ad opera della Pubblica Amministrazione. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox posizionato in modo irregolare?"  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, la n. 16622/19, avente ad oggetto il ricorso formulato da un automobilista, avverso il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in violazione del limite massimo di velocità imposto per lo specifico tratto di strada, sul quale era istallato un apparecchio di rilevamento elettronico fisso. La Suprema Corte adita, nel valutare la legittimità dell’impugnazione proposta dall’uomo, ha incentrato la propria argomentazione, sull’analisi della normativa vigente in tema di individuazione dei requisiti necessari ad uno specifico tratto di strada, affinché possano essere collocati siffatti dispositivi di rilevamento fissi, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del Codice della Strada, il quale infatti, ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata delle infrazioni, mediante l’istallazione di un autovelox fisso, esclusivamente sulle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, delineando nel contempo le caratteristiche minime che ciascuna delle stesse tipologie di strade, deve presentare per potersi qualificare come tale. Difatti, occorre osservare, che l’utilizzo di siffatti apparecchi elettronici nei centri urbani, è di regola consentita solo con le postazioni mobili alla presenza di agenti accertatori, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittimamente istallabili, solo sulle strade urbane a scorrimento, previa espressa autorizzazione del Prefetto, contenuta in un apposito provvedimento, dal momento che infatti, il sistema delineato dal Codice della Strada, è improntato sulla regola della contestazione immediata delle infrazioni, ammettendo la contestazione differita, esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano pericoloso ordinare l’arresto del mezzo per effettuare l’ accertamento. Pertanto, al fine di verificare la legittima istallazione dei sistemi di autovelox fissi, è necessario che il tratto in questione abbia le caratteristiche proprie della strada urbana di scorrimento veloce, così come indicato all’art. 2, comma 3, lett. d) del C.d.S., ovvero: “Strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”. Orbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi, nell’accogliere il ricorso formulato dall’automobilista multato, contestava l’erronea valutazione operata dai Giudici della fase di merito, sull’esistenza della necessaria banchina sul tratto di strada in cui era stato collocato l’apparecchio di rilevamento in oggetto, evidenziando al contrario, che non sussistevano tutte le caratteristiche di quello specifico elemento della sede stradale e che pertanto, tale percorso non poteva classificarsi come strada urbana a scorrimento veloce, determinando l’illegittimità oltre che degli autovelox ivi disposti, anche del provvedimento del Prefetto contenete tali disposizioni, e di conseguenza, del verbale di accertamento elevato al ricorrente. Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore e in linea con la più recente giurisprudenza di merito, si può affermare che: “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. 1992, commi 2 e 3, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo - e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, in base alla definizione recata dal citato art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D)" (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n.16622/19, dep. 20.06.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

30/06/2019 09:58
Abbandona il proprio cane: padrone condannato

Abbandona il proprio cane: padrone condannato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: “Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale? Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, è stato agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato poi denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Il proprietario dell’animale abbandonato, sia in primo grado, sia in Appello, ha tentato di difendersi adducendo il fatto di aver smarrito il cane durante un’uscita, senza però aver presentato alcuna denuncia o comunque aver posto in essere alcun tentativo effettivo di ritrovamento. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione, non ha potuto che rigettare il ricorso e confermare la sentenza di condanna, in quanto il comportamento tenuto dal proprietario dell’animale, è rinvenibile nella nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. , la quale postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale. La Suprema Corte quindi specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". I Giudici di legittimità concludono, avallando ancor di più la decisione del Tribunale, affermando che il "concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11)." Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.

23/06/2019 09:43
Licenziamento a meno di un anno dal matrimonio: presunzione di nullità per la dipendente donna

Licenziamento a meno di un anno dal matrimonio: presunzione di nullità per la dipendente donna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla preclusione di nullità del licenziamento della lavoratrice, entro i dodici mesi successivi al matrimonio. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Porto Recanati che chiede: “Si può impugnare il licenziamento di una dipendente, comunicato prima che sia trascorso un anno dalle nozze?”.  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sulla previsione normativa contenuta all’art. 35 del d.lgs n. 198/2006, c.d. Codice delle pari opportunità, il quale prevede una rigida disciplina in tema di licenziamento posto in essere nei confronti di una donna lavoratrice, sposatasi da meno di un anno, stabilendo un’importante presunzione al comma 3° dello stesso, secondo cui: “Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.” Tale presunzione di nullità, difatti, può essere superata dal datore di lavoro, esclusivamente con la prova che tale massima sanzione, sia stata comminata alla dipendente, a prescindere dalle recenti nozze, per l’avveramento di una delle circostanze espressamente elencate al comma 5° di suddetta norma, che prevede:“Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.” La ratio alla base di una così stringente previsione normativa sta proprio nella volontà di riservare un certo grado di tutela alla dipendente donna, alla quale sia stato comunicato il licenziamento a causa del matrimonio o prima che siano trascorsi dodici mesi dallo stesso, nel contesto di un complessivo rinnovamento dell’ambiente lavorativo, più attento alle necessità e peculiarità delle lavoratrici di sesso femminile, in virtù di innegabili diversità che se non valorizzate, rappresenterebbero il vero elemento discriminante. Pertanto, alla luce di tali argomentazioni ed in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare la legittima impugnabilità del licenziamento della donna dipendente, prima che sia trascorso un anno dal matrimonio e in assenza di comprovate giuste cause di licenziamento in quanto illegittimo, ed in aggiunta, in riferimento alla presunta discriminazione realizzata con l’applicazione di tale normativa, è opportuno citare l’autorevole orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: “In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 del d.lg. n. 198 del 2006, non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire la donna,la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie ad un’essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio, la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice” (Cass. Civ, Sez. Lav., Sent. n. 28926/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

16/06/2019 10:00
Abbandono della casa coniugale: elemento insufficiente per l’addebito della separazione

Abbandono della casa coniugale: elemento insufficiente per l’addebito della separazione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa ai rapporti coniugali e nello specifico la possibilità di poter addebitare la separazione nel caso in cui il coniuge abbandoni la casa coniugale. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “In caso di abbandono della casa coniugale, è motivo sufficiente per addebitare al coniuge la successiva separazione?”. Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sul delicato tema della separazione personale dei coniugi nel caso in cui uno dei due violi i doveri nascenti dal matrimonio così come prescritti dall’art. 143 c.c. e nello specifico:“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.  A tal proposito, però, la stessa Corte di Cassazione, ha consolidato il proprio orientamento giurisprudenziale, ritenendo che, “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale deve essere provato, non solo quanto alla sua concreta verificazione, ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis, in quanto non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile”(Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11162/19, depositata il 23.04.2019). Pertanto, la fuga del coniuge non è sufficiente per addebitare la separazione, a patto però che la scelta di abbandonare la casa familiare, arrivi temporalmente quando l’accesa conflittualità tra moglie e marito ha definitivamente compromesso la serenità familiare. In definitiva ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “L’abbandono della casa coniugale non è elemento sufficiente per l’addebito della successiva separazione quando la crisi matrimoniale risulti precedente all’allontanamento del coniuge poichè tale allontanamento deve imputarsi alla preesistente e duratura compromissione della serenità familiare e all’accesa conflittualità esistente tra i coniugi tale da determinare l’impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza” (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 14591/19, depositata il 28.04.2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

09/06/2019 09:45
Niente più sconti a chi rischia l’ergastolo: inapplicabilità del rito abbreviato

Niente più sconti a chi rischia l’ergastolo: inapplicabilità del rito abbreviato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa alle recentissime modifiche intervenute al codice di procedura penale, con particolare riferimento al rito premiale previsto, ex art. 438 c.p.p., del giudizio abbreviato. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “E’ giusto che una persona presumibilmente colpevole di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo, usufruisca dello sconto della pena, semplicemente scegliendo il rito abbreviato?”.  Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza sull’intervento legislativo che recentemente ha profondamente inciso sul nostro Codice di Procedura Penale, e precisamente la L. n. 33 del 12/04/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19.04.2019 e in vigore già dal giorno successivo, avente ad oggetto proprio l’”Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”. Il provvedimento si compone di 5 articoli che modifica nello specifico gli artt. 438, 441-bis, 442 e 429 del codice di procedura penale, relativi per l’appunto al rito abbreviato, il quale, come è noto, è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione presa allo stato degli atti delle indagini preliminari che assumono piena valenza probatoria, avente natura premiale: in caso di condanna, infatti, la pena è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti; la pena dell'ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; infine, al posto dell'ergastolo con isolamento diurno si applica l'ergastolo. La novità principale della L. 33/2019, consiste proprio nell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 438 c.p.p., il quale stabilisce testualmente: "Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo"; si pensi ad esempio ai delitti di devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.), strage (art. 422 c.p.), omicidio aggravato (artt. 576 e 577 c.p.), alle ipotesi aggravate di sequestro di persona (art. 605, comma 4, c.p., art. 630, comma 3, c.p.): in tutte queste ipotesi l'imputato non potrà più chiedere il rito abbreviato e beneficiare dei relativi sconti di pena. L’intervento normativo, inoltre, prende anche in esame l'ipotesi della modifica dell'imputazione in corso di giudizio: se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione; se invece all'esito dell'udienza preliminare l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata con il decreto di rinvio a giudizio, il giudice dovrà avvisare l'imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.  Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che la ratio della nuova disposizione normativa è proprio quella di esclude tassativamente l’applicabilità del giudizio abbreviato con relativo “sconto di pena” ai delitti punibili con l’ergastolo per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della stessa. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

02/06/2019 09:54
La madre che limita il diritto di visita del padre (al figlio): condannata al risarcimento

La madre che limita il diritto di visita del padre (al figlio): condannata al risarcimento

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa al mancato ottemperamento da parte di un genitore, dei provvedimenti del Giudice circa l’affidamento congiunto del figlio minore. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Treia che chiede: “A quali responsabilità va incontro la madre che impedisce l’esercizio del diritto di visita del padre, nei confronti del figlio minore?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, in una recentissima Ordinanza che ha portato alla condanna di una madre, al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato al figlio minore per il fatto di aver ostacolato gli incontri di quest’ultimo con il padre. Difatti, la Suprema Corte adita, nel valutare la circostanza che al padre del minore era stato concesso di vedere il figlio meno di quanto previsto, ha statuito quanto segue: “I comportamenti ostativi contestati alla madre, hanno condotto alla condanna di risarcimento a favore del figlio con l’intenzione di censurare proprio la mancata frequentazione tra il padre ed il figlio, oltre al ruolo svolto dalla madre, ritenuto il comprovato atteggiamento ostruzionistico di quest’ultima ed il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre, in quanto responsabile della lesione del diritto del minore alla bigenitorialità”. (Cass. Civ.; Sez. I; ordinanza n.13400 del 17/05/2019). Con il richiamo alla bigenitorialità quale diritto fondamentale, infatti, il legislatore ha inteso porre in primo piano l'interesse del minore a mantenere una pari frequentazione dei genitori, allo scopo di garantire la sua sana crescita psico-fisica, nonché la stabile e salda relazione emotivo-affettiva con entrambi, i quali hanno pertanto il dovere di collaborare per la sua cura, assistenza, educazione e istruzione, così come per l'individuazione delle concrete modalità di esercizio di tale diritto nella nuova situazione creatasi a seguito della disgregazione dell'unione coniugale, prevedendo, ex art. 709 ter c.p.c., la condanna al risarcimento del danno causato al figlio o all’altro genitore, nel caso in cui siano poste in essere gravi inadempienze o violazioni dei provvedimenti sull’affidamento dei figli minori, ovvero condotte pregiudizievoli per i minori stessi, arrivando fino alla revoca dell’affidamento condiviso, in favore, invece, di quello esclusivo. A tal proposito, la stessa Corte di legittimità chiamata a pronunciarsi sulla condotta posta in essere da una madre in regime di separazione con affidamento congiunto del minore, la quale, anziché collaborare per mantenere un rapporto quanto più stabile possibile con il padre, nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore, aveva al contrario continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti dell’ex marito, condannandola perciò, al pagamento di un cospicuo risarcimento indirizzato questa volta al padre della figlia,“per aver causato l’alienazione genitoriale da cui era affetta quest’ultima, la quale era ormai arrivata al punto di rifiutare ogni contatto con il padre" (Cass. Civ.; Sez. I; sentenza n. 7452del 14.05.2012). Pertanto, alla luce di quanto emerso e in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Il genitore che intralcia il fondamentale e imprescindibile principio della bigenitorialità, impedendo al figlio di poter crescere serenamente avendo accanto costantemente ed in maniera significativa entrambe le figure genitoriali, giustifica l’intervento del Giudice, il quale ha la facoltà, in presenza di tali gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, non solo di modificare i provvedimenti in vigore e/o di ammonire il genitore inottemperante, ma anche di adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali il risarcimento dei danni nei confronti del minore e nei confronti dell'altro genitore”. (Tribunale di Cosenza; sez. II; sentenza n.2044; del 18/10/2017). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

26/05/2019 10:00
Riconsegna dell’immobile locato danneggiato: l’affittuario paga anche il canone per il periodo necessario ai lavori

Riconsegna dell’immobile locato danneggiato: l’affittuario paga anche il canone per il periodo necessario ai lavori

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv.  Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al risarcimento dei danni dovuti dall’affittuario a seguito di un contratto di locazione immobiliare. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Cingoli che chiede: “A quali responsabilità va incontro l’inquilino, che alla scadenza di un contratto di locazione ad uso abitativo, riconsegna l’immobile danneggiato? Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui spesso ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, sancendo il generale principio giuridico secondo il quale: “Qualora, in violazione dell'art. 1590 c.c., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto” (Cass. Civ.; Sez. III;  sentenza n.23721del 16/09/2008) . Infatti l’art. 1590 c.c. al comma 1°, escludendo la naturale alterazione dello stato dell’immobile, conseguente all’utilizzo prolungato dello stesso, fissa in capo all’affittuario l’obbligo di riconsegnare in buone condizioni la cosa locata, stabilendo testualmente: “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”. In aggiunta, con la recentissima Ordinanza n. 6596/2019, la Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla colpevolezza del conduttore di un immobile riconsegnato con danni di gran lunga eccedenti il normale utilizzo, ha valutato la circostanza relativa alla gravosità della messa in ripristino dell’appartamento, estendendo la sua responsabilità, oltre che al risarcimento del costo dei lavori di ristrutturazione occorrenti, anche al pagamento dei canoni d’affitto per il periodo necessario alle riparazioni effettuate dal locatore, non potendo quest’ultimo disporre in nessun modo del proprio immobile, né dunque, trarne alcun vantaggio. Difatti, la Corte adita, ha fatto proprio il principio giuridico secondo il quale, qualora a causa della condotta posta in essere dal conduttore, sia preclusa al locatore la diretta disponibilità dell’immobile, quest’ultimo conservi in ogni caso, il diritto a conseguire il corrispettivo convenuto, equiparando il periodo necessario per i lavori di restauro, alla ritardata restituzione dell’immobile, disciplinata dall’art. 1591 c.c., il quale prevede espressamente che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno”. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori” (Cass. Civ. ; Sez. III; Ord. n. 6596 del 07/03/2019). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima. 

12/05/2019 10:00
Maltrattamento di animali: è punibile chi per "motivi correttivi" colpisce un cagnolino con dei calci

Maltrattamento di animali: è punibile chi per "motivi correttivi" colpisce un cagnolino con dei calci

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tutela degli animali nello specifico i casi riguardanti possibili maltrattamenti nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata, che chiede: A quali responsabilità può andare incontro colui che per “motivi educativi” pone in essere atti violenti contro il proprio cane? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo al reato di maltrattamento di animali, tra i quali cani e gatti, che troppe volte, subiscono vere e proprie sevizie e crudeltà da parte dell’uomo; difatti, l’art. 544 ter cod. pen., punisce “ Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o a lavori insopportabili per caratteristiche etologiche”, con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da € 5.000 a € 30.000, con pena aumentata della metà se da tali fatti deriva la morte dell’animale. A questo punto, in risposta al caso prospettato dalla nostra lettrice, risulta, dunque, utile riportare una recente pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, in riferimento alla vicenda di un dog-sitter che, preso da un raptus di follia, ha sferrato calci ad un cagnolino a lui momentaneamente affidato, giustificando il tutto per “soli fini educativi”, tanto da causargli delle lesioni nella zona toracica guaribili in giorni sette; lo stesso veniva prontamente denunciato dall’effettivo padrone grazie alla testimonianza di una passante la quale aveva prontamente segnalato l’accaduto alla Polizia di Stato. In merito, la Corte di Cassazione ha asserito quanto segue: “Non vi sono dubbi sulla «crudeltà» compiuta dall’uomo, che per questo viene condannato in quanto colpevole del reato di maltrattamento di animali, tenuto conto della brutalità posta in essere nei riguardi del cagnolino oltre all’assenza di necessità, in quanto tale comportamento non può essere ascrivibile come metodo correttivo lecito” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6728/2019). Nel consigliare di denunciare prontamente tali gravi reati, commessi ai danni dei nostri amici a quattro zampe, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

05/05/2019 10:00
Risparmiatori "truffati" dal crac Banca Marche: al via gli indennizzi

Risparmiatori "truffati" dal crac Banca Marche: al via gli indennizzi

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la delicata questione riguardante gli indennizzi dei risparmiatori penalizzati dal crac di Banca Marche, Veneto Banca, Pop Vicenza, Carife, Carichieti e Banca Etruria. Ecco l’analisi svolta dell’avv. Oberdan Pantana su ciò che è stato recentemente predisposto nel “Decreto Crescita”. Il Consiglio dei Ministri che si è riunito il 23 aprile u.s. ha emanato il c.d. Decreto Crescita, al cui interno sono state inserite le norme che modificano la disciplina in materia di F.I.R. (Fondo Indennizzo Risparmiatori) contenuta nella legge di bilancio per il 2019. A tal riguardo, hanno accesso alle prestazioni del F.I.R., i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nonché le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annui non superiori ad Euro 2.000.000,00, in possesso delle azioni e/o delle obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori a causa di morte, il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Potranno accedere a indennizzi diretti e automatici, tramite la proposizione di una domanda alla costituenda Commissione Tecnica, i risparmiatori, come appena sopra individuati, che soddisfino, anche solo una delle seguenti condizioni: a) imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00; b) patrimonio mobiliare (depositi e titoli, nel cui computo non entra la somma persa con la svalutazione dei titoli emessi dalle banche in liquidazione e in relazione alla quale si chiede l'indennizzo), non superiore a Euro 100.000,00; riguardo tale requisito, durante la fase di attuazione della normativa, l'Esecutivo ha già predisposto l’innalzamento di tale tetto per portarlo ad Euro 200.000,00, rimanendo in attesa di conoscere il parere della Commissione Europea. I soggetti, invece, che superano entrambi tali limiti, dovranno veder riconosciuto il proprio diritto all'indennizzo all'esito di un procedimento arbitrale semplificato. Tale diverso trattamento tra classi di risparmiatori, trova il suo fondamento nella normativa europea, in base alla quale gli indennizzi diretti e automatici possono essere riconosciuti solo a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica e/o sociale. L'Esecutivo, pertanto, ha concordato con la Commissione Europea che, ai fini dell'accesso al F.I.R., si intendono in condizioni di difficoltà economica e/o sociale coloro che hanno un imponibile 2018 non superiore ad Euro 35.000,00 e/o un patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 100.000,00, elevato in attesa di accettazione ad Euro 200.000,00. La misura dell'indennizzo sarà pari al 30% del costo d'acquisto delle azioni, e al 95% del valore delle obbligazioni subordinate, inclusi gli oneri fiscali (affrancamento) e detratto quanto eventualmente già percepito a seguito di transazione con le banche, con un limite massimo di Euro 100.000,00; infine, tali percentuali, 30% del costo delle azioni e 95% del costo delle obbligazioni subordinate, potranno essere incrementate nel secondo e nel terzo anno di vita del F.I.R., sino all'esaurimento delle somme stanziate e pari, in totale, ad Euro 1.575.000.000,00. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

28/04/2019 10:00
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