Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le direttive date dal Governo in materia di Coronavirus ed ancora quella riferita alla gestione dei minori. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Il semplice accordo tra genitori in assenza di alcun provvedimento e/o procedimento giudiziale vale come titolo legittimante lo spostamento anche tra Comuni per il diritto di visita del figlio?”
Da quando si è manifestata l'esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono. Il Governo era già intervenuto chiarendo la legittimità di detti spostamenti, se giustificati da un provvedimento giudiziale, reso in un procedimento di separazione, divorzio, ovvero di disciplina dell'affidamento di figli di coppia non unita in matrimonio.
Nel frattempo è intervenuta anche la giurisprudenza, a cominciare dalla prima pronuncia resa dal Tribunale di Milano, la quale statuiva quanto segue: “Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio” (Trib. Milano del 11 marzo 2020).
Il problema ha continuato tuttavia a porsi in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione. È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento.
La questione, su cui già ci si era interrogati, è stata risolta con un criterio di buon senso dal Governo, all'interno delle FAQ pubblicate il 1 aprile 2020, e precisamente col ribadire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, precisando che ciò può avvenire "secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio", ma anche "in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori".
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “un accordo tra i genitori può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le misure già attuate dal Governo in tema di repressione delle condotte a tutela dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le innovazioni portate dal successivo D.L. n. 19/2020 entrato in vigore il 26 marzo; di seguito l’analisi posta in essere dall’avvocato Pantana.
Il nuovo plesso della saga emergenziale, propone l’ulteriore decreto legge in meno di un mese, e precisamente il sesto, costituito dal D.L. n.19/2020, che va a riordinare a quanto confusamente in precedenza adottato in materia penale dal Governo in tema di repressione della terribile pandemia che sta attraversando il nostro Paese, il cui art. 4 del decreto reca un vera e propria depenalizzazione (su ciò, però, già non penalmente rilevante), introducendo a livello sanzionatorio una misura sicuramente più onerosa a livello economico qual è la “multa”, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada, e, pertanto, anch’essa ricorribile in presenza dei presupposti.
Difatti, tale norma prevede che la condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall’art. 1, comma 2, costituisce un illecito amministrativo, la multa, punito con la sanzione pecuniaria da € 400 a € 3.000 da pagare entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre se ciò avviene entro i 5 giorni è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con pagamento della sanzione di € 280.
Nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo, a tal proposito si ricorda che in tale classificazione, ai sensi dell’art. 47 C.d.S., rientra anche la bicicletta, la sanzione è aumentata fino a 1/3; ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovrà, prima, procedere all’aumento e, poi, alla riduzione.
In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente; mentre in caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro, e quella accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.
Per quanto concerne le violazioni antecedenti al 26 marzo, il comma 8 dell’art. 4, a fronte dell’elevato numero, oltre 100.000, di violazioni commesse anteriormente, stabilisce che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione amministrativa applicata nella misura minima ridotta alla metà pari a € 200.
Resta, infine, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie, il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da € 500 a € 5.000.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il pagamento delle utenze durante il periodo del coronavirus e nello specifico le procedure attuabili in caso di morosità.
Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore-Amministratore di condominio di Macerata che chiede: “A causa della morosità condominiale, la società di somministrazione del servizio idrico, da tempo, ha avviato la procedura per la sospensione del servizio. Allo stesso tempo, a causa dell'emergenza da COVID-19, nel condominio sono state sospese tutte le attività riguardanti le assemblee e, di conseguenza, eventuali decisioni da intraprendere per regolarizzare la morosità e, quindi, possibili soluzioni per evitare il distacco. Ebbene, in questa situazione di emergenza nazionale, esiste una disciplina normativa a tutela dei condomini?”
In argomento, giova ricordare che la gestione dell'azienda-Condominio registra, in buona sostanza, somme in uscita e somme in entrata: da un lato, le spese condominiali, ossia gli esborsi che vengono effettuati dall'Amministratore per la manutenzione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi essenziali, e, dall'altra, i contributi condominiali, vale a dire gli importi a carico di ciascun partecipante per far fronte a dette spese; dunque, tutti i condomini sono tenuti a partecipare, nella percentuale diversa a seconda dei casi alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni.
In tema, inoltre, si osserva che il disposto normativo dell'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. attribuisce all'Amministratore condominiale - in via di autotutela e senza ricorrere previamente al giudice - il potere di sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, e, dopo la modifica normativa che ha eliminato la previsione «ove il regolamento lo consenta», l'esercizio di tale potere configura un potere-dovere dell'Amministratore condominiale il cui esercizio è legittimo ove la sospensione sia effettuata intervenendo esclusivamente sulle parti comuni dell'impianto, senza incidere sulle parti di proprietà esclusiva del condomino moroso (Trib. Modena 5 giugno 2015).
In altro provvedimento, invece, i giudici hanno evidenziato che l'Amministratore di Condominio può chiedere un provvedimento d'urgenza al giudice al fine di ottenere l'autorizzazione alla sospensione dell'erogazione del servizio di fornitura dell'acqua nei confronti dei condomini morosi, in virtù di quanto sancito dall'art. 63 disp. att. c.c., potendo tale sospensione dell'afflusso dell'acqua riguardare le sole unità immobiliari dei condomini morosi (Trib. Brescia 27 gennaio 2014).
Premesso quanto innanzi esposto, alla luce dei poteri riconosciuti all'Amministratore e, in particolare, alla situazione di urgenza indicata dall'utente, si precisa che proprio a causa dell'emergenza nazionale da COVID-19, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), attraverso un proprio comunicato stampa del 12 marzo 2020, ha deciso di bloccare i distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua.
Nel dettaglio, tutti i distacchi per morosità per l'elettricità di clienti in bassa tensione e, per il gas, tutti quelli con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico, la sospensione interessa tutte le utenze domestiche e non domestiche e dunque anche i servizi fruiti da condomìni.
Nel proprio comunicato, l'Autorità ha evidenziato che “Tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità - di famiglie e piccole imprese - vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020. Viene inoltre istituito un conto presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, con disponibilità fino a 1 miliardo, per garantire la sostenibilità degli attuali e futuri interventi regolatori a favore di consumatori e utenti”.
Pertanto, secondo le nuove disposizioni, dovranno quindi essere interamente rialimentate le forniture di energia elettrica, gas e acqua eventualmente sospese (o limitate/disattivate) dal 10 marzo 2020. Dal 3 aprile il fornitore interessato a disalimentare/ridurre la fornitura del cliente moroso è tenuto a riavviare la relativa procedura di sospensione e procedere nuovamente alla sua costituzione in mora.
In conclusione, in risposta al nostro lettore-Amministratore di condominio di Macerata, attualmente sono bloccati i distacchi delle forniture: tutte le eventuali procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua per morosità – di famiglie e piccole imprese – vengono rimandate dal 10 marzo scorso e fino al 3 aprile 2020.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le direttive date dal Governo in materia di Corona virus. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Il diritto di visita del genitore non collocatario del minore viene meno a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo in materia di Coronavirus?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una fattispecie già molto dibattuta nelle aule dei Tribunali in occasione delle separazioni dei coniugi o cessazioni degli effetti civili del matrimonio che in questo momento particolare potrebbe ancor più essere fonte di problematiche.
Difatti, il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». A tal proposito, con riferimento espresso al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti, tantoché in data 10 marzo 2020 il Governo ha definitivamente chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio»; da ciò consegue ovviamente che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti in punto regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “ Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Corona virus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio”(Tribunale di Milano, Decreto 11.03.2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dal legale Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le controversie in materia di diritti reali e nello specifico quelle poste in essere dai coniugi in comunione legale. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Quali sono i diritti del coniuge non proprietario del suolo in cui è stata costruita l’abitazione in presenza di comunione legale?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una fattispecie molto dibattuta nelle aule dei Tribunali in occasione delle separazioni dei coniugi o cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 934 c.c. il proprietario del suolo acquista, a titolo originario, qualunque piantagione, costruzione od opera insistente sopra o sotto il medesimo suolo. Si tratta, ad onor del vero, di una forma di espansione automatica del diritto di proprietà. Questo automatismo nell’acquisto avviene, è bene ribadirlo, a titolo originario e non derivativo, e può essere escluso soltanto se il titolo o la legge prevedono diversamente. Suddetto principio è valevole ancorché la costruzione sia stata realizzata in costanza di matrimonio e nella vigenza del regime patrimoniale della comunione legale. L’acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà. Ciò significa che il principio in forza del quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata non è derogato dalla disciplina della comunione legale tra coniugi.
Mentre, l’art. 177 c.c. sancisce che costituiscono oggetto della comunione legali gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati e le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Nel dettaglio, la disposizione de qua prevede al n.1, la contitolarità al 50% dei beni provenienti dagli acquisti compiuti dai coniugi anche separatamente, in costanza di matrimonio quali acquisti aventi carattere derivativo. Occorre ora comprendere come si coniugano il principio di accessione ex art. 934 c.c. e il regime della comunione legale ex art. 177, comma 1, c.c.. E’ principio acquisito e costante nella giurisprudenza che, «quando per effetto del principio enunciato dall'art. 934 c.c. il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprietà dell'immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione» (ex multis Cass. n. 28258/19).
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “La tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano reale bensì su quello meramente obbligatorio, rimanendo a carico della ricorrente l’onere di fornire la prova della provenienza del denaro o dei beni utilizzati per la costruzione del fabbricato sul suolo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge. E’ quindi onere del coniuge non proprietario del suolo dimostrare che le somme di denaro e i materiali utilizzati per la realizzazione del fabbricato siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 4794/20).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i possibili danni causati dai professionisti sanitari e nello specifico dal dentista presso il proprio centro odontoiatrico. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando un dentista può andare incontro a delle responsabilità per l’errato trattamento effettuato al paziente?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento dannoso causato presso un centro odontoiatrico dal professionista nei riguardi del paziente a seguito di cure errate al punto da peggiorare anziché risolvere i propri problemi.
Premettendo, la oramai pacifica natura contrattuale del rapporto tra paziente e professionista di una struttura privata, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., e precisamente, “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, la conseguenza in tema di riparto è quella per cui l'attore-paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza (o aggravamento) della patologia ed allegare l'inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre rimane a carico di quest'ultimo dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento oppure l'irrilevanza dal punto di vista eziologico.
A tal proposito vi è l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2008 secondo cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore-sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".
Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativa all'opera prestata dal dentista, idonea oltretutto a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della paziente, sarebbe stato onere del professionista provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute, circostanza questa non avvenuta tanto da determinare la responsabilità contrattuale del convenuto e condannandolo conseguentemente al risarcimento del danno alla persona nonché alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo delle cure (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5128/20; depositata il 26 febbraio 2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le multe in generale e nello specifico l’utilizzo delle telecamere per scovare le auto senza revisione o assicurazione. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: “Quando è legittimo l’utilizzo di telecamere per accertare le violazioni di revisione scaduta o RC auto assente?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli operatori di polizia.
Lo ha ribadito la Prefettura di Napoli con una recente circolare. L’accertamento delle violazioni agli articoli 80 e 193 del codice stradale viene spesso attivato con l’ausilio di strumenti elettronici ed in particolare con l’utilizzo di telecamere munite di sistema di lettura targhe dei veicoli in transito. Non essendo al momento disponibili dispositivi omologati per il controllo della revisione e della mancata copertura assicurativa non è ancora possibile installare dispositivi di controllo completamente automatici. Per questo motivo gli organi di polizia stradale sono costretti ad utilizzare le telecamere fisse e portatili munite di sistemi “ocr” come taccuini elettronici, ovvero semplici ausili all’attività di accertamento della pattuglia; ma in alcuni casi si sono registrati degli abusi e per questo motivo anche il Viminale è intervenuto evidenziando le indicazioni ribadite dalla Prefettura di Napoli. Per il controllo stradale effettuato con la presenza degli operatori risulta necessario che il transito del veicolo irregolare sia stato accertato sul posto direttamente dalla pattuglia, oppure che la stessa sia stata impossibilitata a fermare il trasgressore; è il caso per esempio della pattuglia impegnata in altra attività o in situazioni analoghe e contingenti che però dovranno sempre essere descritte dettagliatamente nel verbale. Ma nel caso della mancata copertura assicurativa non sarà possibile giustificare l’omessa contestazione immediata ai sensi dell’art. 193/4° quinquies del codice stradale perché questo articolato è riferibile solo agli impianti omologati per l’uso completamente automatico.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “Gli organi di Polizia stradale possono utilizzare qualsiasi varco lettura targhe fisso o mobile per contestare immediatamente violazioni in materia di revisione o mancata copertura assicurativa. Ma per l’accertamento automatico o differito servono strumenti omologati o situazioni contingenti che giustificano la mancata contestazione immediata, altrimenti gli stessi risultano illegittimi” (Circolare n. 38975 del 06.02.2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le contestazioni sull’eccessiva entità dei consumi fatturati dai relativi fornitori ai singoli utenti.
Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Mogliano che chiede: “È possibile contestare una bolletta dai consumi eccessivi per malfunzionamento del contatore?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli utenti.
La Suprema Corte, recentemente investita della questione inerente proprio la contestazione dei consumi fatturati per malfunzionamento del contatore, ha innanzitutto precisato che, il fornitore, per dar prova della correttezza degli importi richiesti, non può limitarsi esclusivamente a produrre il contratto di fornitura e le fatture; allo stesso tempo, però, va tenuto conto del fatto che il contatore è stato accettato da entrambi i contraenti come strumento di contabilizzazione dei consumi, per cui, se la pretesa creditoria contestata si fonda proprio su misurazioni ritenute anomale dall’utente, ricadrà su quest’ultimo l’onere di dedurre la circostanza che tale anomalia sia dovuta a cause a lui non imputabili quali, ad esempio, il malfunzionamento del contatore.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, va considerato anche che tali disfunzioni dipendono per lo più da guasti occulti o che comportano verifiche tecniche che l’utente non è in grado di eseguire, poiché sprovvisto delle necessarie competenze tecniche (sentenza n.13605/2019); pertanto, concludeva la Corte, è necessario fare riferimento ad una serie articolata di criteri di riparto dell’onere probatorio, che ricadono su entrambi i soggetti.
Per tali ragioni, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Se l’utente, che sia un’impresa o un nucleo familiare, contesta i consumi che gli vengono addebitati nelle fatture, ritenendoli non veritieri, a causa del malfunzionamento del contatore, ricade su di lui sia l’onere di contestare il detto malfunzionamento, che di dimostrare la reale entità dei consumi effettuati, eventualmente facendo riferimento a quelli rilevati in periodi analoghi a quello considerato nei quali egli ha normalmente svolto la sua abituale attività; al gestore spetta, invece, l’onere di dimostrare il regolare funzionamento del contatore (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 297/20; depositata il 9 gennaio 2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti patrimoniali in occasione di una convivenza senza aver contratto il matrimonio. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Recanati che chiede: “In occasione di una convivenza more uxorio, come e quando è possibile richiedere le somme versate in favore dell’ex convivente?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di rapporto sempre più presente nel nostro contesto sociale.
A tal proposito, l’azione per ingiustificato arricchimento, disciplinata dal legislatore all’art. 2041 c.c., configura un rimedio attraverso il quale chi si sia arricchito, senza una giusta causa, a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a compensare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. In definitiva, l’azione si fonda sulla sussistenza di un arricchimento, posto in correlazione con un depauperamento, avvenuto in mancanza di una giusta causa.
Ciò premesso, tale azione è esperibile nei confronti di attribuzioni patrimoniali effettuate dal convivente in favore dell’altro che non siano riconducibili all’adempimento di un dovere morale e sociale e rientrare, in tal modo, nel novero delle obbligazioni naturali, in quanto esorbitano dalle esigenze familiari e non rispettano i minimi di proporzionalità e adeguatezza di cui all’art. 2034 c.c. Come affermato in dottrina, sebbene il presupposto della proporzionalità non sia menzionato dal codice civile, esso deve ritenersi implicito nella stessa idea di obbligazione naturale, in quanto alla stregua della coscienza sociale non è doveroso ciò che va al di là di quanto l’adempiente può ragionevolmente fare o di quanto il beneficiario abbia ragionevolmente bisogno.
In definitiva è ammissibile l'azione di arricchimento senza causa nel caso di convivenza more uxorio ove le prestazioni di uno a vantaggio dell'altro convivente superino l'adempimento delle obbligazioni normalmente connesse e originate dal rapporto di convivenza in termini di proporzionalità e di adeguatezza.
Per tali ragioni, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “In tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto (Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 2392/20; depositata il 3 febbraio 2020).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le controversie condominiali ed in particolare le infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Monte San Giusto che chiede: “Chi risponde dei danni da infiltrazioni di acqua piovana causati all’appartamento sottostante il lastrico solare di proprietà di una sola condomina?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento sempre più ricorrente nelle controversie condominiali.
Sul punto, la Suprema Corte si è più volte espressa affermando che, in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo, in qualità di custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in virtù degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore e sull’assemblea condominiale, che è tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Questo concorso di responsabilità solitamente va risolto secondo i criteri dell’art. 1126 c.c., che pongono le spese di riparazione o ricostruzione per un terzo a carico del proprietario, o dell’usuario del lastrico solare, e per i restanti due terzi a carico del condominio..
Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “Qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni di acqua piovana nell’appartamento sottostante rispondono, sia il proprietario del lastrico stesso per un terzo delle spese di riparazione, sia il condominio per i restanti due terzi (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 951/20; depositata il 17 gennaio).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo della videosorveglianza anche in ambiente lavorativo. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Tolentino che chiede: “A quale responsabilità va incontro il datore di lavoro che installa la videosorveglianza nel proprio ambiente lavorativo senza alcuna preventiva autorizzazione?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica sempre più utilizzata dai datori di lavoro, ma in alcuni casi senza le dovute accortezze.
Difatti, l’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede nello specifico quanto segue: “1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. 2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti”.
A tal proposito, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità riguardo tale fattispecie incriminatrice è integrata anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti. Infatti, l’installazione di apparecchiature, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori, deve sempre essere preceduta da una forma di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se manca tale accordo il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa. In mancanza sia dell’accordo sia dell’autorizzazione suddetta, l’installazione delle apparecchiature è illegittima e penalmente sanzionata.
Pertanto, il consenso del lavoratore all’installazione di un sistema di videosorveglianza, anche in forma scritta non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato tale impianto in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa di riferimento.
Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “L’installazione di apparecchiature, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo dell’attività dei lavoratori, deve sempre essere preceduta da una forma di accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se manca tale accordo il datore di lavoro deve far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa senza il quale andrà incontro alla relativa sanzione penale” (Cass., sez. III Penale, sentenza n. 1733/20).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo incauto da parte del minore dei social, circostanza questa che potrebbe risultare dannosa. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “ Quali sono i doveri e/o responsabilità del genitore del minore che utilizza impropriamente Internet?”
Si deve anzitutto dare atto che oggi è sempre più frequente l'utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni, diritti questi tutelati dalla nostra Costituzione oltreché dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; tale diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età: i minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione.
A questo proposito la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; è altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore; l’art. 3 della medesima Convenzione prevede che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere senz’altro considerato preminente.
Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui; inoltre, è bene anche ricordare che l’art. 17 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo attribuisce agli Stati parti il dovere di riconoscere l’importanza della funzione esercitata dai mass-media, in quanto mezzi idonei a garantire una sana crescita e una corretta formazione del minore stesso; i pericoli ai quali il minore è esposto nell'uso della rete telematica rendono quindi necessaria una tutela degli stessi, indipendentemente poi dalle competenze digitali da loro maturate.
È bene porre in evidenza che gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell'abuso di internet da parte di terzi.
L’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte del minore dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico dello stesso, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori.
Riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti; al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che “il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori e fonte, pertanto, di responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c.” (Trib. Teramo,16.01.2012).
Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “Oltre a possibili responsabilità civili e penali dei genitori, gli stessi sono comunque tenuti ad educare i minori al corretto utilizzo di tali mezzi di comunicazione mediante una limitazione sia quantitativa che qualitativa all’accesso e condivisione di contenuti. Pertanto, l’anomalo utilizzo degli strumenti telematici potrebbe essere sintomatico di una scarsa vigilanza ed educazione da parte dei genitori, i quali, sono tenuti a garantire un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche e, ad adempiere un’attività di verifica e controllo sul sano sviluppo psicofisico del minore, tanto da rendersi necessaria un’attività di monitoraggio e supporto da parte di professionisti nei riguardi del minore e dei genitori al fine di verificare le effettive capacità educative e di vigilanza degli stessi” (Tribunale di Caltanissetta, sentenza depositata l’8 ottobre 2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’acquisto di beni tramite siti online, i quali, in alcune circostanze, si rivelano delle tutto inaffidabili e fonti di problemi per i consumatori. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Morrovalle che chiede: “A quale responsabilità va incontro chi propone un vendita online e poi non consegna il bene all’acquirente?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica quotidianamente utilizzata dai consumatori, dai risultati, però, non sempre sperati.
A tal proposito deve affermarsi in linea generale che, in tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto posto in essere con artifici idonei a generare un ingiusto profitto, integra l’elemento degli artifici e raggiri richiesto per la sussistenza del reato ex art. 640 c.p., secondo il quale: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
A tal proposito l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione sancisce quanto segue: “Porre un bene in vendita su di un sito internet, pubblicizzandone le caratteristiche ed ingenerando la legittima aspettativa del compratore circa l'esistenza dello stesso e la validità dell'offerta, è condotta anche da sola idonea a configurare gli artifici ed i raggiri richiesti dall'art. 640 c.p. (Cass. Pen., Sez. II, 26/11/2019, n.198).
Per tali ragioni in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che: “La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina (Cass. Pen., Sez. II, 04/12/2019, n.51551).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alla Legge del 19.12.2019 n. 157 di conversione al D.L. n. 124/2019, il cui art. 41-bis va ad interessare proprio i mutui ipotecari destinati a prima casa oggetto di procedura esecutiva: di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana.
La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 introduce una norma importante, l’art. 41-bis che disciplina, seppure «in via eccezionale, temporanea e non ripetibile» una particolare forma di rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario che sia consumatore inadempiente già esecutato, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa volta a fronteggiare i casi più gravi di crisi economica dei consumatori. Difatti, al ricorrere delle seguenti condizioni, il debitore consumatore avrà tempo fino al 31 dicembre 2021 per proporre un’istanza di rinegoziazione del mutuo laddove abbia visto la propria abitazione principale oggetto di un pignoramento tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Individuiamo, quindi, il perimetro di funzionamento della norma nuova e, cioè, le condizioni che devono congiuntamente sussistere perché il debitore possa avvalersi di questa facoltà.
La prima condizione è che il debitore sia «qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206/2005» e cioè, sia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
La seconda condizione è che ci deve essere una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il cui «pignoramento sia stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019».
La terza condizione attiene alla qualifica soggettiva del creditore e alla natura del credito: il creditore deve essere un soggetto che esercita l'attività bancaria o una società veicolo di cui alla legge n.130/1999 (lett. b) e il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
La quarta condizione attiene ai creditori procedenti e intervenuti: da un lato, non importa se la procedura esecutiva sia stata avviata da una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, essendo sufficiente, ai fini della norma, che questa sia intervenuta nell’esecuzione; dall’altro lato, però, l’art. 41-bis richiede che non vi siano altri creditori intervenuti oltre al creditore procedente o, comunque, sia depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, un atto di rinuncia dagli altri creditori intervenuti. In altri e più chiari termini, la facoltà del debitore potrà essere esercitata a condizione che il creditore ipotecario sia l’unico creditore procedente oppure che gli altri creditori (poco importa se procedenti o intervenuti) abbiano rinunciato all’esecuzione.
La quinta condizione attiene all’entità del debito e alle modalità del debito rinegoziato o finanziato: quanto al debito, (a) il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale del credito ipotecario originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione; (b) il debito complessivo calcolato ai sensi dell'art. 2855 c.c. nell'ambito della procedura e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non sia superiore a euro 250.000. Quanto alle modalità di adempimento l'importo offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta; qualora il debito complessivo sia inferiore al 75% dei predetti valori, l'importo offerto non può essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale del 75%.
Inoltre, il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato deve avvenire con una dilazione non superiore a 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del finanziamento e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi tassativamente il numero di 80 e a condizione che il debitore rimborsi integralmente le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore.
Peraltro, l’art. 41-bis consente ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente ed infatti, se «il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado»; in questo caso, «il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c. in suo favore», ma «per i successivi 5 anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell'immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell'ipoteca».
Se poi entro i successivi 5 anni il debitore rimborsa integralmente gli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, potrà chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e – attenzione - con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Peraltro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili ai sensi del presente comma sono applicate nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento dell'immobile residenziale al debitore, con la precisazione che il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno cinque anni dalla data del trasferimento in sede giudiziale.
Un aspetto interessante e centrale di questo nuovo articolo è senz’altro la possibilità di richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa che avrà, per questo fine, una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e che potrà operare nella misura del 50% dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento; per effetto della rinegoziazione ovvero del finanziamento, la banca terza si surroga nella garanzia ipotecaria esistente ed il ricavato del mutuo rinegoziato ovvero del finanziamento «deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere» con l’importante precisazione che opera «il beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo».
Se sussistono tutte le condizioni di cui abbiamo sin qui dato conto, occorrerà un’apposita istanza congiunta, presentata dal debitore e dal creditore al giudice dell'esecuzione affinché questo sospenda l'esecuzione per un periodo massimo di 6 mesi. Il creditore procedente, se è richiesta la rinegoziazione, entro 3 mesi svolge un'istruttoria sulla capacità reddituale del debitore fermo restando che il creditore è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore; in ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
Da ultimo, dobbiamo mettere in evidenza la condizione che deve sussistere affinché il debitore consumatore possa avvalersi della nuova facoltà: non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e, cioè, piano del consumatore, accordo di composizione dei debiti o liquidazione del patrimonio; ed allora, siccome la formulazione della norma lascia pensare, ai fini impeditivi dell’esercizio della facoltà, la procedura debba essere pendente al momento della presentazione dell’istanza, può accadere che il debitore debba valutare se possa essere per lui più conveniente rinunciare alla eventuale procedura di sovraindebitamento.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le problematiche riguardanti i rapporti condominiali e nello specifico la possibilità o meno al distacco del singolo appartamento riguardo il riscaldamento centralizzato. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “È possibile il distacco del singolo appartamento dal riscaldamento centralizzato condominiale?”
‘Libero riscaldamento in libero condominio’. Così, parafrasando un pensiero di Cavour, si può racchiudere la pronuncia con cui recentemente la Cassazione ha sancito il diritto al distacco a singoli appartamenti dall’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, sottolineando il fatto dell’irrilevanza che tale operazione non sia consentita dal regolamento condominiale.
Difatti, anche in tale circostanza dei condomini optarono per «il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto di riscaldamento centralizzato», ma tale operazione venne ‘bloccata’ dall’assemblea condominiale con delibere ad hoc con cui «fu respinta la loro richiesta» e contestualmente vennero «approvati il consuntivo e il preventivo per le spese di riscaldamento».
Regolamento condominiale alla mano, i Giudici di primo e di secondo grado diedero ragione all’amministrazione condominiale; infatti, decisivo il richiamo all’articolo 10 del regolamento: con esso si vieta «la rinuncia all’uso degli impianti comuni» e si sancisce «l’obbligatorietà dei relativi canoni».
A smentire, però, le valutazioni compiute dai Giudici di merito ha provveduto ora la Cassazione, accogliendo il ricorso dei singoli condomini e, pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare quanto segue: “Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e, di conseguenza, sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco del singolo appartamento, tanto da consentirne, perciò, tale condotta”(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 32441 del 11.12.2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei “social network” e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo facebook. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Corridonia che chiede: “E’ legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica oramai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social facebook, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime.
A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.
Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della stessa persona, così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso, ed infine l’art. 10 c.c. prevede che,“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo Facebook, oltreché risarcire la persona ritratta” (Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019).
Nel consigliare di porre attenzione nell’utilizzo dei “social network”, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tutela degli animali tenuti dai rispettivi proprietari in condizioni non conformi. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Macerata che chiede: “A quale responsabilità può andare incontro colui che costringa il proprio cane a vivere in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di sofferenze?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo alla triste vicenda inerente al reato di abbandono di animali, i quali troppe volte subiscono vere e proprie sofferenze da parte dell’uomo, come avviene purtroppo quando gli stessi sono lasciati in isolamento legati ad una catena, con una cuccia non idonea a proteggerli dalle intemperie, all’interno di uno spazio insufficiente alla propria indole e comunque carente anche di assistenza igienica.
In merito, la Corte di Cassazione ha asserito quanto segue: “In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali” (Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 37859/2014).
Difatti, l’art. 727 del codice penale, punisce la deplorevole condotta di colui che abbandona un animale domestico o un animale che abbia acquisito abitudini della cattività; tuttavia deve essere precisato che nella nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo la diretta volontà di abbandonare definitivamente l’animale, ma anche il non prendersene più cura, o comunque la sua detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze.
Pertanto, in risposta alla nostra lettrice è corretto affermare che, “tenere il cane, pur nutrito regolarmente, chiuso nel recinto, al freddo, in mezzo al fango e alla sporcizia comporta la commissione del reato previsto e punito ai sensi dell’art. 727 c.p. quale condotta del proprietario ravvisabile in quella dell’abbandono di animali” (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 49791/19; depositata il 9 dicembre 2019).
Nel consigliare di denunciare prontamente tale grave reato commesso ai danni dei nostri amici a quattro zampe, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al settore della distribuzione e precisamente ai costi applicati dai distributori nei riguardi dei singoli rivenditori per il trasporto e consegna dei giornali. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Camerino che chiede: “ È legittima la richiesta di pagamento di costi aggiuntivi da parte del distributore nei confronti del singolo rivenditore per il trasporto e consegna dei giornali?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Palermo secondo il quale “l’imposizione di un contributo alle spese di trasporto alla singola edicola viola il principio di parità di trattamento e incorre nella sanzione di nullità, cancellando unicamente la clausola discriminatoria e il compenso ivi previsto” (Ordinanza Tribunale di Palermo del 19.07.2016 n. 8260).
Difatti, la disciplina della diffusione della stampa quotidiana e periodica è stata riordinata con D. Lgs. n. 170/2001, il quale disciplina all’art. 5 le modalità di vendita stabilendo, per quel che qui interessa che:
- comma 1 lett. b) “le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita”;
- comma 1 lett. d-quinquies) “le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono”.
La norma, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione della controversia; essa stabilisce, in primo luogo, che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo. Il dettato normativo, che con la specificazione apportata dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96 a tenore del quale d-sexies ha acquisito ulteriore chiarezza, e precisamente,“le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Ininfluente, alla stregua del carattere imperativo della disposizione di legge, è poi la circostanza che, in assenza di contributo economico diretto dei rivenditori finali, la distribuzione avverrebbe in perdita; infine, lo stesso art. 10 dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e nazionali del 19.5.2005, oltre a dettare come regola generale di consegna dei prodotti editoriali ai rivenditori finali quella “franco punto vendita” o la “consegna a banco”, esclude categoricamente che il rivenditore sia obbligato a corrispondere un compenso per la consegna presso la rivendita.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, “ Risulta illegittima l’applicazione di costi aggiuntivi per la consegna del prodotto editoriale da parte del distributore nei riguardi del singolo rivenditore ed a nulla rileva che quest’ultimo abbia sottoscritto un contratto con una clausola che preveda tali costi aggiuntivi in quanto illegittima, così come è del tutto irrilevante la circostanza che in assenza di tale costo aggiuntivo la consegna del distributore avverrebbe in perdita giacché è l’intero sistema della diffusione della stampa ad essere imperniato sulla remunerazione agganciata al venduto e non anche ai costi effettivi di immissione sul mercato del prodotto editoriale” (Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1027/2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle cartelle esattoriali che a distanza di tempo vengono notificate con richieste di somme esorbitanti in quanto oltre alla sorte vengono aggiunti interessi e sanzioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Potenza che chiede: “ E’ legittima la richiesta di pagamento di una cartella esattoriale notificata dopo 5 anni?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 31010/19, depositata il 27 novembre 2019, con la quale il Collegio ha escluso la fondatezza del ricorso proposto dall’INPS con riferimento ad una cartella esattoriale emessa nei confronti di un cittadino, affermando che “la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi risultanti dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non preclude l’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella medesima”.
Sul tema, le Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/16 hanno, difatti, chiarito che “soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata”, tanto da prolungare la prescrizione dell’atto fino a 10 anni. Nel caso della cartella, invece, se nell’arco di 5 anni dalla notifica non si procede alla riscossione coattiva e non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive. Strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione è anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. Ciò posto, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 non rende incontrovertibile la cartella esattoriale, ma preclude solo la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando all’interessato la possibilità di invocare la prescrizione mediante azione di opposizione all’esecuzione.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta illegittima la cartella esattoriale notificata al cittadino oltre i 5 anni dalla medesima pretesa dell’Ente in quanto il credito è prescritto (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 31010/19, depositata il 27 novembre).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate stante l’imminente Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2019, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere, modificata dalla recente introduzione del cosiddetto “Codice Rosso”.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “La circostanza che la vittima di atti persecutori possa avere momenti di avvicinamento con l’ex convivente stalker, è idonea a sollevare quest’ultimo dalla propria responsabilità penale?"
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27466/2018, stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, con alterazione delle proprie abitudini di vita, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente la quale può esplicarsi con molteplici modalità, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni in cui è stata perpetrata; per cui al fine della configurabilità di tale delitto, data la sua natura abituale, deve essere accertato l’effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e lo stile di vita della vittima, in seguito al disagio progressivamente accumulato nel tempo, senza che rilevi l’eventuale atteggiamento conciliante della persona offesa” (Cass. Pen.; Sez. V; Sent. n.27466/2018).
Inoltre, l’art. 612 bis c.p. citato nella menzionata Sentenza, il quale punisce testualmente: “Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, è stato oggetto delle modifiche apportate dal cosiddetto “Codice Rosso” elaborato al fine di garantire una maggiore tutela alle vittime di violenze di genere perpetrate soprattutto in contesti familiari, domestici e lavorativi.
A tal proposito, infatti, occorre rilevare che nel caso specifico del delitto di atti persecutori previsto ex art. 612 bis c.p., si è avuto un importante inasprimento di pena, passando ad una pena detentiva che va da un minimo di un anno, fino ad un massimo di 6 anni e 6 mesi, oltre all’introduzione di una vera e propria corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini relative a tali tipologie di delitti, prevedendo una misura speciale per l’audizione della vittima, la quale dovrà essere ascoltata dal Pubblico Ministero già entro i primi 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, nonché la previsione di un incremento dei fondi annualmente stanziati a favore delle vittime di violenza, orfani di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie, ed infine, la disciplina di un più arduo percorso di ammissione del condannato all’istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla partecipazione a percorsi di recupero organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni in materia di violenza sulle donne, in adesione alla più autorevole giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore, atteso che l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, ricorrendo tutte le altre circostanze del reato.” (Cass. Pen.; Sez. V; Sent. n. 45141 del 17/09/2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.