Illegittimi i costi aggiuntivi applicati dal distributore per il trasporto di giornali: risarcito l’edicolante
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa al settore della distribuzione e precisamente ai costi applicati dai distributori nei riguardi dei singoli rivenditori per il trasporto e consegna dei giornali. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Camerino che chiede: “ È legittima la richiesta di pagamento di costi aggiuntivi da parte del distributore nei confronti del singolo rivenditore per il trasporto e consegna dei giornali?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi il Tribunale di Palermo secondo il quale “l’imposizione di un contributo alle spese di trasporto alla singola edicola viola il principio di parità di trattamento e incorre nella sanzione di nullità, cancellando unicamente la clausola discriminatoria e il compenso ivi previsto” (Ordinanza Tribunale di Palermo del 19.07.2016 n. 8260).
Difatti, la disciplina della diffusione della stampa quotidiana e periodica è stata riordinata con D. Lgs. n. 170/2001, il quale disciplina all’art. 5 le modalità di vendita stabilendo, per quel che qui interessa che:
- comma 1 lett. b) “le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita”;
- comma 1 lett. d-quinquies) “le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono”.
La norma, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione della controversia; essa stabilisce, in primo luogo, che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo. Il dettato normativo, che con la specificazione apportata dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96 a tenore del quale d-sexies ha acquisito ulteriore chiarezza, e precisamente,“le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”.
Ininfluente, alla stregua del carattere imperativo della disposizione di legge, è poi la circostanza che, in assenza di contributo economico diretto dei rivenditori finali, la distribuzione avverrebbe in perdita; infine, lo stesso art. 10 dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e nazionali del 19.5.2005, oltre a dettare come regola generale di consegna dei prodotti editoriali ai rivenditori finali quella “franco punto vendita” o la “consegna a banco”, esclude categoricamente che il rivenditore sia obbligato a corrispondere un compenso per la consegna presso la rivendita.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, “ Risulta illegittima l’applicazione di costi aggiuntivi per la consegna del prodotto editoriale da parte del distributore nei riguardi del singolo rivenditore ed a nulla rileva che quest’ultimo abbia sottoscritto un contratto con una clausola che preveda tali costi
aggiuntivi in quanto illegittima, così come è del tutto irrilevante la circostanza che in assenza di tale costo aggiuntivo la consegna del distributore avverrebbe in perdita giacché è l’intero sistema della diffusione della stampa ad essere imperniato sulla remunerazione agganciata al venduto e non anche ai costi effettivi di immissione sul mercato del prodotto editoriale” (Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1027/2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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