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Riscaldamento centralizzato condominiale: consentito il diritto al distacco al singolo appartamento

Riscaldamento centralizzato condominiale: consentito il diritto al distacco al singolo appartamento

 Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente le problematiche riguardanti i rapporti condominiali e nello specifico la possibilità o meno al distacco del singolo appartamento riguardo il riscaldamento centralizzato. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “È possibile il distacco del singolo appartamento dal riscaldamento centralizzato condominiale?”

‘Libero riscaldamento in libero condominio’. Così, parafrasando un pensiero di Cavour, si può racchiudere la pronuncia con cui recentemente la Cassazione ha sancito il diritto al distacco a singoli appartamenti dall’impianto centralizzato di riscaldamento condominiale, sottolineando il fatto dell’irrilevanza che tale operazione non sia consentita dal regolamento condominiale.

Difatti, anche in tale circostanza dei condomini optarono per «il distacco degli appartamenti di loro proprietà dall’impianto di riscaldamento centralizzato», ma tale operazione venne ‘bloccata’ dall’assemblea condominiale con delibere ad hoc con cui «fu respinta la loro richiesta» e contestualmente vennero «approvati il consuntivo e il preventivo per le spese di riscaldamento».

Regolamento condominiale alla mano, i Giudici di primo e di secondo grado diedero ragione all’amministrazione condominiale; infatti, decisivo il richiamo all’articolo 10 del regolamento: con esso si vieta «la rinuncia all’uso degli impianti comuni» e si sancisce «l’obbligatorietà dei relativi canoni».

A smentire, però, le valutazioni compiute dai Giudici di merito ha provveduto ora la Cassazione, accogliendo il ricorso dei singoli condomini e, pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare quanto segue: “Il diritto del condomino a distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato non è disponibile e, di conseguenza, sono nulle le clausole dei regolamenti condominiali che vietino il distacco del singolo appartamento, tanto da consentirne, perciò, tale condotta”(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 32441 del 11.12.2019).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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