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Risarcimento danni per errore del dentista: quando e come può essere richiesto

Risarcimento danni per errore del dentista: quando e come può essere richiesto

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i possibili danni causati dai professionisti sanitari e nello specifico dal dentista presso il proprio centro odontoiatrico. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede: “Quando un dentista può andare incontro a delle responsabilità per l’errato trattamento effettuato al paziente?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad un evento dannoso causato presso un centro odontoiatrico dal professionista nei riguardi del paziente a seguito di cure errate al punto da peggiorare anziché risolvere i propri problemi.

Premettendo, la oramai pacifica natura contrattuale del rapporto tra paziente e professionista di una struttura privata, con la conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., e precisamente, “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, la conseguenza in tema di riparto è quella per cui l'attore-paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l'insorgenza (o aggravamento) della patologia ed allegare l'inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre rimane a carico di quest'ultimo dimostrare l'inesistenza dell'inadempimento oppure l'irrilevanza dal punto di vista eziologico.

A tal proposito vi è l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2008 secondo cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore-sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante".

Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativa all'opera prestata dal dentista, idonea oltretutto a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della paziente, sarebbe stato onere del professionista provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate non abbiano avuto alcun impatto sulla salute della persona rispetto alle condizioni pregresse di salute, circostanza questa non avvenuta tanto da determinare la responsabilità contrattuale del convenuto e condannandolo conseguentemente al risarcimento del danno alla persona nonché alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo delle cure (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 5128/20; depositata il 26 febbraio 2020).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                              

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