Chiedilo all'avvocato

Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure dettate dal Governo volte al contenimento della diffusione del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 7 settembre 2020. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il nuovo decreto, in vigore dal 9 agosto 2020, sostituisce il d.P.C.M. 11 giugno 2020 e ha efficacia fino al 7 settembre 2020. Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M dettano le misure di contenimento del contagio da COVID-19 da adottare sull’intero territorio nazionale, oltre che le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con i rispettivi obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale. Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, il decreto conferma l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in ogni caso laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza interpersonale da mantenere è di almeno un metro. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio contattando il proprio medico curante. Permane il divieto di assembramento, con particolare riferimento a parchi, ville e giardini pubblici, dove l’accesso continua ad essere regolato dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 33/2020 e l’attività sportiva o motoria è possibile ma sempre con la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Per quanto riguarda, invece, l’attività sportiva e motoria svolta nei centri come palestre, piscine e circoli sportivi, pubblici e privati, permane l’obbligo di osservanza delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, in accordo con la Federazione medico sportiva. Tra le novità previste dal decreto vi è la possibilità, dal 1° settembre 2020, di partecipare a singoli eventi sportivi di minore entità, purché non si superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La medesima quantità di pubblico è prevista anche per gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, luoghi di culto e altri spazi, anche all’aperto, dove i posti a sedere dovranno essere preassegnati e distanziati. Le attività professionali dovranno proseguire mediante modalità di lavoro agile e i dipendenti dovranno essere incentivati alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché a tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le aziende dovranno predisporre protocolli di sicurezza anti-contagio e prevedere l’adozione di strumenti di protezione individuale, oltre che operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il decreto definisce anche le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, vietando gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del d.P.C.M.. In particolare, coloro che hanno transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso e al transito nel territorio nazionale dovranno fornire la dichiarazione contenente i motivi per cui vi voglio fare ingresso, tra cui, ad esempio, le comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, le disposizioni prevedono che chiunque fa ingresso per qualunque durata nel territorio nazionale deve consegnare, all’atto di imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.C.M. n. 445/2000, recante in modo chiaro e dettagliato i Paesi nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, i motivi dello spostamento, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia, dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tale luogo e il recapito telefonico. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsto per tali soggetti è di 14 giorni e dovrà essere espletato presso l’abitazione o la dimora indicate nella dichiarazione rilasciata al momento dell’imbarco. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

16/08/2020 10:00
Utilizza l’identità digitale di un'altra persona per fare acquisti online: è reato

Utilizza l’identità digitale di un'altra persona per fare acquisti online: è reato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività; di seguito la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p. , la cui norma sancisce espressamente: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”. Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: “Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali. Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate”(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica;  dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno”(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

09/08/2020 10:00
Vuole riallacciare la relazione e aggredisce l'ex compagna: gelosia, motivo abietto che aggrava la condanna

Vuole riallacciare la relazione e aggredisce l'ex compagna: gelosia, motivo abietto che aggrava la condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica sulla violenza di genere in riferimento alla gelosia verso l’ex compagna che scaturisce in violenza. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana.  Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Così come è spregevole la folle gelosia che spinge un “uomo” ad aggredire l’ex compagna per convincerla a riprendere la loro relazione. Dopo tale doverosa premessa, in riferimento alla gelosia quale aggravante rientrante nei motivi abietti, è oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione (Cass. Pen., sentenza del 01.10.2019, n. 49673). Difatti, è il principio di autodeterminazione delle persone, correlato al fondamentale valore della dignità umana, che vale a giustificare la connotazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che trovino il loro movente nel senso di appartenenza nutrito dal reo nei confronti dell’individuo con il quale ha condiviso una relazione sentimentale. Pertanto, risulta corretta applicazione dell’aggravante prevista per i motivi abietti, nel caso di delitti “commessi dal reo per gelosia e per la rabbia provocata dalla rottura della loro relazione, frutto dello spirito punitivo nutrito nei confronti della donna considerata come una proprietà”(Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 23075/20, depositata il 29.07.2020). Nel consigliare di denunciare prontamente tali situazioni, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

02/08/2020 09:52
Casa-vacanze fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Casa-vacanze fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettore di San Severino Marche che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente ?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa a Posillipo, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”. A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta al nostro lettore e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: “Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici  e  raggiri  consistiti  nel  proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo  in  errore  le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

26/07/2020 14:16
Emergenza Coronavirus e responsabilità penale dei sanitari: necessario un intervento normativo?

Emergenza Coronavirus e responsabilità penale dei sanitari: necessario un intervento normativo?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della responsabilità penale dei sanitari anche in riferimento allo stato emergenziale da COVID-19 . In risposta alle domande dei nostri lettori, ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. L'emergenza sanitaria sta ponendo numerose questioni penali, come quella delle responsabilità per la violazione della c.d. quarantena, ovvero per le dichiarazioni false nelle c.d. autocertificazione, ovvero per più gravi reati di epidemia o altri delitti contro la persona (omicidio e lesioni, dolose o colpose). Nel quadro della medesima emergenza sanitaria, già si riscontra il problema delle eventuali responsabilità penali dei sanitari, oggi maggiormente esposti nella loro incolumità, ma che potrebbero essere travolti dall'onda emotiva di coloro che hanno perso il loro cari, tenendo conto delle circostanze in cui hanno dovuto operare rappresentate, tra le altre, dal limite delle risorse disponibili tanto strutturali e organizzativi (numero di posti letto, disponibilità di farmaci e tecnologie), quanto soggettivi (presenza di personale medico ed infermieristico in numero sufficiente e con requisiti di specifica competenza e conseguente effettuazione di turni di lavoro massacranti). Il problema si collega alla discussione generale riguardo alla responsabilità del sanitario alla luce degli ultimi interventi legislativi specifici, quali  il decreto legge n. 158/2012 convertito con modifiche con L. n. 189/2012, c.d. “Decreto Balduzzi”, nel quale veniva previsto che, “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo l'obbligo del risarcimento per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.”.  I legislatore assegnava, dunque, alle linee guida purché accreditate dalla comunità scientifica, il compito di circoscrivere l'area di rilevanza penale dei comportamenti colposi e di orientare, ex post, i giudici nella valutazione dei comportamenti del medico, in quanto l'osservanza da parte del sanitario delle linee guida limitava infatti il rimprovero penale ai soli casi di colpa grave, quelli nei quali sia cioè riscontrabile «una macroscopica violazione delle regole cautelari, essendo ad esempio immediatamente riconoscibile da parte del sanitario la necessità di discostarsi in quel caso dalle linee guida o comunque di non limitarsi alla loro mera, meccanica osservanza» (C. Fiore- S. Fiore, Diritto penale, cit., 300 ss.). Pochi anni dopo, la legge c.d. “Gelli Bianco” (L. 8 marzo 2017,n. 24), ha nuovamente innovato la disciplina, introducendo l'art. 590-sexies c.p., secondo cui: «1. Se i fatti di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto». Ma, a tal proposito, la molteplicità delle possibili opzioni interpretative, ha ben presto prodotto un quadro giurisprudenziale molto contrastato e dunque richiesto l'inevitabile intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, avvenuto l’anno successivo dall’entrata in vigore della riforma, le quali hanno reintrodotto la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, con la seguente previsione: “in caso di colpa grave, anche in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, non si applichi la causa di non punibilità” (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770). Secondo i giudici del Supremo Collegio, infatti, sulla base della norma, da intendersi come introduttiva di una causa di esclusione della punibilità per fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., «l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa 'grave' da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico» (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770). Dunque, a ben vedere, nessuna delle condizioni richieste dall'art. 590-sexies c.p. ai fini dell'esonero da responsabilità può ritenersi allora conforme alle specificità dell'emergenza Covid-19, tanto dal punto di vista della certezza scientifica che si riverbera sia nell'assenza di linee-guida certificate, quanto nella mancanza di buone pratiche clinico-assistenziali, vista la novità della patologia e la sostanziale mancanza, allo stato, di evidenze terapeutiche, quanto della capacità organizzativa e gestionale in relazione all'elevato numero di contagiati bisognosi di cure per le sopra evidenziate difficoltà connesse alla carenza di posti di terapia intensiva e di sufficiente personale medico-infermieristico specializzato.  Alla luce del quadro delineato, si potrebbe, allora, far leva sulla c.d. misura soggettiva della colpa in chiave limitativa delle responsabilità penale del medico. Ed invero, una volta stabilita l'esistenza di una condotta oggettivamente contraria alla diligenza richiesta (misura oggettiva della colpa) che si presenti con la caratteristica struttura psicologica della colpa (cosciente o incosciente), è però «necessario, perché si possa muovere al soggetto un addebito di colpa, stabilire la concreta esigibilità della regola di condotta violata, da parte del singolo e specifico autore (misura soggettiva della colpa)» (C. Fiore- S. Fiore, Diritto penale, cit., 300 ss.). L'accertamento della concreta esigibilità da parte del singolo autore costituisce, infatti, un ulteriore presupposto dell'imputazione soggettiva a titolo di colpa, in quanto introduce l'eventualità di uno scarto fra i limiti oggettivi della diligenza richiesta — riferibile al c.d. agente modello — e i limiti entro i quali l'osservanza della regola poteva essere pretesa da un determinato autore. Un importante criterio di valutazione della c.d. misura soggettiva della colpa si connette proprio, come nella ipotesi in esame, all' anormalità delle circostanze emergenziali in cui si agisce, quando esse determinano la non esigibilità dell'osservanza dei doveri di diligenza, che può essere pretesa in condizioni normali. Alla anormalità delle circostanze, sia esterne che interne, è connessa anche la misura soggettiva della colpa esigibile in ragione del livello di qualificazione professionale; così, anche un sanitario preparato può incorrere in un errore, a causa di stanchezza, stress, superlavoro, ecc. ma la rilevanza di questo fattore soggettivo sarà certamente diversa a seconda che le condizioni di stress siano riconducibili all'ininterrotto presidio del pronto soccorso, o ad altri fattori egoistici. La misura soggettiva delle colpa può dunque operare, ricorrendone le tipiche condizioni, per i sanitari che operano nelle condizioni emergenziali del Covid-19, ma va ricordato come sia ormai acclarato che, al di là dei meri richiami alla necessaria valorizzazione dell'art. 2236 c.c., riguardo alla responsabilità del prestatore d’opera, anche in funzione di limitazione della responsabilità penale in ambito sanitario, la giurisprudenza in ben poche occasioni abbia fatto effettivamente ricorso in sede di accertamento, degradandola da canone valutativo a clausola di stile. L'esistenza di una situazione emergenziale nuova, in cui non si può pretendere dal medico il rispetto delle cautele ordinariamente esigibili, unitamente alla difficoltà di utilizzare la misura soggettiva della colpa in chiave limitativa della punibilità, ha condotto la dottrina ad affermare che una via percorribile per perseguire gli obiettivi sopra descritti potrebbe essere quella di “introdurre un'apposita disciplina volta ad ampliare l'area di esonero da responsabilità colposa, plasmata sulle peculiarità della medicina dell'emergenza pandemica, che prospetti uno statuto penale ad hoc per la gestione organizzativa, clinica e assistenziale di tale rischio”. Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere strutturata in modo da ricomprendere solo condotte collegate e strettamente strumentali alla emergenza sanitaria da Covid-19 e non già macroscopici fenomeni di mala sanità, tanto da delineare i confini applicativi da assegnare alla non punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p. oltre gli angusti limiti della sola imperizia lieve nella fase esecutiva. Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/07/2020 10:06
Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato il tema della diffamazione e maggiormente quella in ambito politico anche alla luce delle imminenti elezioni regionali e comunali. Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto. In tale contesto, l’esercizio di tale diritto consente l’utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta. Peraltro, secondo quanto altrettanto statuito dai giudici della Suprema Corte, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, tale giurisprudenza si esprime in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, occorre osservare che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di un’opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Il confine immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali, tenendo altresì conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nell’attuale contesto politico, fissando comunque quale limite insuperabile quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo. A tal proposito, è ad esempio stato affermato dalla giurisprudenza che sussiste l’esimente del diritto di critica politica laddove l’espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto a idee e comportamenti altrui, dove possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, sempre che non sia configurabile un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale circostanza questa produttiva della fattispecie penalmente rilevante (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 43598/18). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                               

12/07/2020 10:00
Ha abbandonato il proprio cane: padrone condannato

Ha abbandonato il proprio cane: padrone condannato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio in questo periodo in quanto a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede:“Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale. Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, sarà poi agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato per poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Difatti, la stessa Corte di Cassazione specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta a chi addirittura abbandona il proprio cane ai bordi di una strada circostanza questa che va a palesare ancor più la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11). Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.    

05/07/2020 10:51
Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolarità delle multe per eccesso di velocità elevate dagli agenti di polizia tramite gli apparecchi di rilevamento elettronico della velocità. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità quando nel verbale non viene indicata la taratura o l’omologazione dell’autovelox utilizzato?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, da affrontarsi preliminarmente con il principio secondo il quale, “il verbale di accertamento dell’infrazione ha natura di atto pubblico e quindi fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza; mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle acquisite da terzi o in esito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, congiuntamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(Cass. Civile n. 38/14). A tal proposito, la Corte Costituzionale con sentenza n. 113/15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; invero, appare evidente e manifesta la irragionevolezza da parte della Pubblica Amministrazione nel non richiedere, per le apparecchiature confacenti la verifica della velocità dei veicoli, alcun controllo periodico, laddove tali strumentazioni sono funzionali ad accertare in modo irripetibile il fatto da cui scaturisce la violazione, per il proprietario ovvero conducente del mezzo, del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria (vedi anche Cass. Civ. n. 25125/15). In altri termini, oggi tutti i tutor, o più comunemente autovelox, devono essere sottoposti a calibratura periodica; suddetta regolazione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo della velocità, non esistendo verifiche equipollenti, né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione. Inoltre, la semplice dicitura nel verbale che l’apparecchiatura di rilevamento elettronico di velocità è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale sempre con la sentenza n. 113/15. Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Laddove venga contestata l’affidabilità del cosiddetto tutor o autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura". Ciò in quanto tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte, secondo quanto stabilito dalla Consulta con sentenza n. 113/15 e dalla giurisprudenza successiva, a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esistendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione o la semplice dicitura sul verbale di “apparecchiatura debitamente omologata e revisionata”, circostanze queste che se mancanti rendono pertanto illegittima la multa (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11776/20; depositata il 18 giugno). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

28/06/2020 10:00
Bonus vacanze: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus vacanze: a chi spetta e come ottenerlo

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate dai albergatori, tour operator e cittadini della nostra provincia, hanno interessato principalmente la tematica riguardante il “Bonus vacanze” previsto dal Decreto Rilancio per sostenere il turismo italiano, settore dei più colpiti dalla crisi provocata dal COVID-19. Di seguito l’analisi del legale Oberdan Pantana. Visto il piacevole argomento vacanziero proposto dai nostri numerosi lettori, andiamo ad analizzare nello specifico l’art. 176 DL Rilancio tenuto conto del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 n. 237174. Innanzitutto, l'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro; mentre riguardo agli importi ed ai requisiti richiesti, si indicano di seguito le rispettive fasce: € 500,00 per nuclei familiari formati da più di due persone, € 300,00 con due persone, ed infine € 150,00 con una sola persona. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che: le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore; il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator). Riguardo, invece alla procedura per l’ottenimento di tale bonus, la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata dal 1° luglio 2020 da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti con successiva comunicazione al richiedente circa l'esito del riscontro. In caso di esito positivo della verifica, l'Agenzia delle Entrate conferma al richiedente, per il tramite dell'applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code, che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto, nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. Se la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare. L'agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Al momento del pagamento, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco (o il QR-code); quest'ultimo lo acquisisce e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare. Il credito è utilizzabile esclusivamente:  nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti; per il restante 20% (del valore massimo dell'agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) in forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                    

21/06/2020 09:30
Diritto all’informazione: illegale applicare all’edicolante costi aggiuntivi per la consegna dei giornali

Diritto all’informazione: illegale applicare all’edicolante costi aggiuntivi per la consegna dei giornali

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate da ogni parte della nostra provincia, soprattutto dall’entroterra maceratese, hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’applicazione da parte del distributore dei quotidiani ed in genere dei prodotti editoriali di costi aggiuntivi all’edicolante per la loro consegna al fine di scongiurare la sospensione della stessa fornitura in danno del rivenditore e della comunità territoriale. Di seguito l’analisi del legale Oberdan Pantana. È il caso di dire “piove sul bagnato”! Difatti, non sono bastate le due gravi calamità che hanno colpito la nostra provincia quali il terremoto e la pandemia da COVID-19 tanto da causare dei danni irreparabili al nostro tessuto economico-sociale, ma nell’entroterra maceratese è venuto meno anche il diritto all’informazione a causa della mancata consegna dei quotidiani e delle riviste editoriali, circostanza questa non del tutto garantita anche in altre zone del nostro territorio, causa l’illegittima condotta tenuta dal distributore nei riguardi degli edicolanti nel momento in cui ha condizionato, pur in presenza di una scrittura privata tra le parti, la consegna dei prodotti editoriali con il pagamento di costi aggiuntivi per la loro consegna, tanto da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza dell’attività dei rivenditori con successivo ed ulteriore danno alla nostra comunità. A tal proposito, la disciplina della diffusione della stampa quotidiana e periodica è stata riordinata con D. Lgs. n. 170/2001 con la specificazione apportata dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96, il quale disciplina all’art. 5 le modalità di vendita stabilendo, per quel che qui interessa che:“Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”; ed inoltre:“Le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono”. La norma, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione di tale illegittimo comportamento tenuto dal distributore nei riguardi dei nostri edicolanti; difatti, essa stabilisce, in primo luogo, che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo, a maggior ragione la possibile clausola che prevede il pagamento di costi aggiuntivi per la consegna da parte del distributore. Tutto ciò viene ancor meglio esplicato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1027/2019 del 21.05.2019, la quale, nel respingere l’atto preposto dal distributore, statuiva quanto segue:“La normativa del D. Lgs. n. 170/2001, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione della controversia. Essa stabilisce, in primo luogo, che (non solo il prezzo finale di vendita al pubblico della stampa, come previsto al comma 1 lett. a, ma anche) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità parziale le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo. Il dettato normativo (che con la specificazione apportata dal D.L. 24..4.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96 a tenore del quale “d-sexies le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore” ha acquisito ulteriore chiarezza) consente di respingere le affermazioni della società appellante così come il suo atto di appello. Se dunque anche la distribuzione, per quanto disciplinata -come nel caso di specie- con autonomo contratto, deve essere assicurata con modalità identiche indipendentemente dalla natura di punto vendita esclusivo o non esclusivo del rivenditore finale, corretta appare la conclusione del primo giudice secondo cui l’imposizione di un contributo alle spese di trasporto all’edicolante viola il principio di parità di trattamento e incorre nella sanzione di nullità relativa. Ininfluente, alla stregua del carattere imperativo della disposizione di legge, è poi la circostanza che, in assenza di contributo economico diretto dei rivenditori finali, la distribuzione avverrebbe in perdita, giacché è l’intero sistema della diffusione della stampa ad essere imperniato sulla remunerazione agganciata al venduto e non anche ai costi effettivi di immissione sul mercato del prodotto editoriale. Non è inopportuno, in ultimo, evidenziare come la soluzione della nullità relativa, che preserva l’efficacia del contratto di distribuzione, cancellando unicamente la clausola discriminatoria e il compenso ivi previsto, è soluzione imposta dal legislatore tesa, all’evidenza, a sanzionare pratiche discriminatorie mantenendo inalterata l’articolazione della rete di distribuzione dei prodotti di stampa”. Pertanto, in risposta ai nostri lettori, e tenendo conto della sentenza del Giudice di Pace di Camerino che ha correttamente respinto il ricorso del distributore nei riguardi dell’ingiunzione di pagamento comminata dal Comune di Esanatoglia che ha legittimamente sanzionato il distributore per aver applicato dei costi aggiuntivi per la consegna dei prodotti editoriali nei riguardi di un edicolante del proprio Comune, risulta corretto affermare che, “Appare al Giudicante che la domanda non possa essere accolta, invero dalla documentazione e dagli accertamenti si evince che vi è stata l’applicazione in violazione come contestata. Nel contratto di fornitura prodotto si contempla il contributo rivenditore sotto la voce di “servizi accessori”di € 40,00 settimanali oltre ad € 200,00 una tantum, pertanto, in palese violazione della normativa vigente di riferimento e così come da orientamento giurisprudenziale di merito”(Giudice di Pace di Camerino, sentenza del 16.01.2020, n. 13/20 Reg. Sent.). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                    

14/06/2020 10:00
Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Covid-19

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Covid-19

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la possibile responsabilità da parte del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Coronavirus. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Montelupone che chiede: “In caso di contagio del dipendente da COVID-19 il datore di lavoro può andare incontro a delle responsabilità? La delicatezza di tale argomentazione ci porta a fare la premessa che, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c., secondo il quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; inoltre, abbiamo il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro che stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tutto ciò anche in riferimento al contagio da Coronavirus quale malattia infettiva e parassitaria e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”,così come sancito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché dalla stessa Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020. Nello specifico, infine, abbiamo l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso o ripreso la propria attività di osservare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020. Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, ed oltre a ciò deve prevedere una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria. Detto ciò, la semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia, anche rimanendo asintomatico, sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'art. 40 c.p., in quanto “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”; nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, ex art. 590, co. 3, c.p.. Per quanto concerne quest'ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del sopra menzionato art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'Inail chiarisce che in linea generale,“Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il Coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”. Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato. Considerando che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro; a causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati. Pertanto, anche in risposta al nostro lettore, al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità, tanto da apparire, quindi, molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                 

07/06/2020 10:00
Infortunio sul lavoro del dipendente: quando l’azienda è responsabile?

Infortunio sul lavoro del dipendente: quando l’azienda è responsabile?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’infortunio sul lavoro del dipendente e la responsabilità di tale evento. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Recanati che chiede: “In caso di infortunio sul lavoro del dipendente quando l’azienda risulta responsabile? Bisogna innanzitutto far chiarezza sul fatto che, la vittima di un infortunio sul lavoro risulta esclusivamente responsabile solamente in una circostanza, ovvero, quando abbia tenuto un “contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute” (così, tra le altre, Cass. Civ. Sentenza n. 19494 del 10/09/2009), secondo il principio che il datore di lavoro risponde dei rischi professionali propri (vale a dire insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale (cd. rischio elettivo). Perché sussista il rischio elettivo, dunque, occorrono tre elementi concorrenti: 1) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; 2) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; 3) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Difatti, la norma di riferimento è evidentemente l’art. 1227, comma 1, del codice civile, secondo la quale, “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, che peraltro va bilanciata, in ambito giuslavoristico, con il potere di direzione e controllo del datore di lavoro, unitamente al dovere di salvaguardare l’incolumità dei lavoratori. Conseguentemente, anche in ipotesi di condotta imprudente del lavoratore va escluso il concorso di colpa a carico dello stesso in tre ipotesi: a) se l’infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione degli ordini ricevuti dal datore di lavoro (in questo caso l’imprudenza del lavoratore degrada a mera “occasione” dell’infortunio); b) se l’infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza; c) se l’infortunio sia avvenuto a causa di una carenza di formazione od informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. Pertanto, in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che, “Nel caso di infortunio sul lavoro, è responsabile l’azienda, tanto da escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art 1227, comma 1, c.c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si sia verificato l’infortunio; o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi, ricorrendo, in tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degradata a mera occasione dell’infortunio, ed è perciò giuridicamente irrilevante (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 8988/20; depositata il 15 maggio).   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                    

31/05/2020 10:00
Coronavirus e rischi organizzativi: se il lavoratore contrae malattie psichiche viene risarcito dall’Inail?

Coronavirus e rischi organizzativi: se il lavoratore contrae malattie psichiche viene risarcito dall’Inail?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul lavoro e la sua organizzazione. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Monte San Giusto che chiede: “Se un lavoratore contrae malattie psichiche a seguito della diversa organizzazione del proprio lavoro dovuta al Covid-19 può essere risarcito? Il Covid-19 ha avuto un impatto devastante su ogni aspetto della nostra vita tra i quali quello lavorativo riferito anche all’organizzazione dell’attività di ogni lavoratore tanto da causare in alcuni casi anche l’insorgere di alcune malattie psico-fisiche derivanti proprio da rischi del lavoro. A tal proposito è bene ricordare che, se la malattia del lavoratore è conseguenza dell’attività lavorativa deve ritenersi coperta dall’assicurazione INAIL, pure se non è indicata tra le malattie o tra i rischi tabellati: in tal caso il lavoratore deve solo dimostrare il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia. La copertura assicurativa per le malattie non tabellate e comunque per le malattie connesse ai rischi organizzativi è coerente al principio costituzionale previsto dall’art. 38 comma II della Costituzione: in caso di infortuni e malattie devono essere assicurati mezzi adeguati di vita ai lavoratori. Coerentemente a questi principi la stessa Corte di Cassazione ha consolidato e confermato l’orientamento attuale (tra gli altri quello della stessa Corte, ordinanza n. 5066/2018) per il quale la tutela apprestata da INAIL rileva sia per i rischi specifici della lavorazione che per quelli impropri e collegati alla prestazione, tra cui quelli organizzativi.  Tra l’altro, la moderna organizzazione del lavoro prevede sollecitazioni organizzative sempre più complesse e l’INAIL deve assicurare i rischi effettivi; difatti, oggigiorno le aziende di ogni dimensione hanno strutture sempre più fluide e slegate dagli ordinari cicli di lavoro e le prestazioni vengono svolte spesso al di fuori dei locali aziendali, in smart-working e in organizzazioni che prevedono l’abolizione dell’ordinario sinallagma contrattuale dello “scambio delle ore di lavoro” dietro “pagamento delle retribuzione”. In questo contesto, dove le sollecitazioni psico-fisiche che espongono il lavoratore al rischio di malattie derivano da rischi organizzativi endogeni come il mobbing ed esogeni, tra cui possiamo individuare il Covid-19 che ha impattato sulla vita delle organizzazioni imponendo l’adozione immediata del lavoro agile sottoponendo ad un grande stress emotivo i dipendenti, l’INAIL deve farsi carico di ogni rischio connesso e anche solo occasionato dall’attività lavorativa, pure dei rischi derivanti dalle carenze o dagli errori organizzativi che comportano mobbing e le eventuali malattie psico-fisiche. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore si può affermare che, “Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 8948/20; depositata il 14 maggio). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

24/05/2020 09:49
Coronavirus e locazione: il credito d’imposta si può applicare anche alle spese condominiali?

Coronavirus e locazione: il credito d’imposta si può applicare anche alle spese condominiali?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le locazioni ai tempi del Coronavirus e pertanto gli interventi governativi intrapresi. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: “Ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto al conduttore dal d.l. Cura Italia, si deve tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore?”   Il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto (art. 65, d.l. n. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, la Circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali: il credito d'imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d'imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell'attività di impresa in questo periodo. Premesso quanto innanzi esposto, in merito ai quesiti in esame, con la Circolare numero 11/E del 6 maggio 2020, il Fisco ha chiarito che qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Tutto ciò varrà anche con il nuovo “bonus affitto” del “Decreto Rilancio” approvato col Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, che prevede  la formula rinnovata del credito di imposta sugli affitti contenuta nel precedente Decreto “Cura Italia”; difatti il nuovo bonus affitto assume tre diverse forme: 1) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del testo spetta un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, non più solo C1, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente. Questa tipologia di agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; 2)un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, come nel caso precedente, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è un requisito fondamentale; 3) un credito di imposta del 30% o del 60%, secondo le distinzioni evidenziate in precedenza, per le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. Quindi, chi ha i requisiti previsti potrà beneficiare del novo bonus affitto per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2020, non cumulabile però con quello previsto dal DL Cura Italia per il mese di marzo; il credito di imposta maturato, del 30% o 60%, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione. Pertanto, dopo aver analizzato gli interventi governativi in tema di agevolazioni sulle locazioni, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che se soddisfatte entrambe le condizioni quali, le spese condominiali rientrano in un'unica voce con il canone di locazione, e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                 

17/05/2020 10:01
Il condominio ai tempi del Coronavirus: flash mob e rumori molesti in quarantena

Il condominio ai tempi del Coronavirus: flash mob e rumori molesti in quarantena

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra condomini ai tempi del Coronavirus e nello specifico i comportamenti eccedenti che si tramutano in rumori molesti. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “In tempo di isolamento da Covid-19 sono diventati popolari i flash mob sul terrazzino di casa per cantare, applaudire, conversare a distanza e che possono essere anche fonte di disturbo per i vicini. Nonostante l'emergenza, queste condotte sono lecite? L'emergenza da Coronavirus ha modificato le abitudini di vita degli italiani, ora costretti a rimanere il più possibile all'interno delle mura domestiche per arginare la diffusione del virus. L'impossibilità di spostarsi da casa, se non per determinate ragioni di necessità, ha inevitabilmente ridotto i rapporti tra le persone, ora limitati alle conversazioni virtuali con gli amici e i parenti e agli occasionali incroci “a distanza” tra vicini di casa. Nonostante tali premesse, alla luce dell'attuale scenario di emergenza nazionale, ad oggi, non esistono disposizioni che hanno considerato lecite le “attività fonte di disturbo e rumore per i vicini del condominio”. Pertanto, nel caso in cui l'attività disturbante arrechi solo fastidio e immissioni intollerabili a danno di singoli condomini (si pensi ad esempio alla musica ad alto volume che danneggi solo i condomini confinanti con lo stabile in cui e non determini rumori fastidiosi all'interno dell'atrio condominiale), sono solo loro ad essere legittimati ad agire ed in questo caso civilmente, diversamente integra reato penale, ai sensi dell’art. 659 c.p., le urla e i rumori di un condomino le cui emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (Cass. Pen., sez. II,1 marzo 2018, n. 9361). La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Giudice, nel ritenere il singolo condomino responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell'immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi. Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che il lockdown forzato non deve essere motivo di gestire la quarantena violando i principi generali di legge in tema di rumori, art. 844 c.c. e art. 659 c.p., altrimenti si rischia di andare incontro a delle responsabilità civili e/o penali. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima  settimana.                                                                   

10/05/2020 10:00
Fase 2, nuovo motivo per gli spostamenti: consentite le visite ai congiunti. Ma chi sono i congiunti?

Fase 2, nuovo motivo per gli spostamenti: consentite le visite ai congiunti. Ma chi sono i congiunti?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la tanto annunciata Fase 2 del Governo e nello specifico le novità in tema di autocertificazione per gli spostamenti. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: “Dal 4 maggio sarà consentito incontrare i prossimi congiunti, ma nello specifico chi sono?”.   “Carneade chi era costui?” Questa oltre ad essere la domanda che nell’ottavo capitolo dei Promessi Sposi don Abbondio si fa a proposito del filosofo greco Carneade, sarà anche l’interrogativo che i cittadini si porranno dal 04 maggio prossimo, a seguito del D.P.C.M. del 26.04.2020 che ha reso ancora obbligatoria la compilazione dell’autocertificazione per gli spostamenti, il cui modulo prevederà quale ulteriore e nuovo legittimo motivo quello dell’incontro con i congiunti all’interno della Regione purché venga rispettato il divieto di assembramento, il distanziamento di almeno un metro e l’utilizzo di protezioni del sistema respiratorio.   Difatti, nonostante che le fonti normative in cui si legge di “prossimi congiunti” sono, oramai, più di un centinaio, chiunque s’immaginerebbe una precisa definizione di cosa significhi nello specifico, e, perciò, di chi possa considerarsi congiunto prossimo, ma così non è, in quanto, una definizione normativa generale di tale locuzione, viceversa, è ravvisabile solo per la materia penalistica.   Unicamente l’art. 307, 4° comma, c.p., per l’appunto, definisce “prossimi congiunti”, gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado con coniuge vivente e/o con prole, gli zii e i nipoti, e ciò, sì, in generale, ma soltanto “agli effetti della legge penale”; al di fuori della legge penale, invece, non è per nulla chiaro o, almeno, non è definito normativamente, cosa si debba intendere quando il legislatore ci parla di “prossimi congiunti”, poiché, in verità, alcuni spunti definitori sono ravvisabili, qua e là, nelle fonti normative.   Ove si guardi al significato che alla locuzione in esame è stato dato dalla giurisprudenza non penalistica, ancora, si nota come, nel tempo, il concetto abbia subito una netta estensione; in passato, infatti, per “prossimi congiunti” si erano intesi “soggetti uniti fra loro non solo da un vincolo meramente affettivo…ma affettivo-giuridico, che riposi cioè su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri” (così, ad es., T. Trento, 19.5.1995. Si veda, altresì, Cass. civ., 1845/1976).   Di recente, viceversa, si è chiarito che il riferimento ai prossimi congiunti della vittima primaria dell’illecito civile, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo, si possa “prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali” (Cass. Pen., 46351/2014), che fa rientrare, ai fini del risarcimento, tra i “prossimi congiunti” la fidanzata della vittima primaria dell’illecito (Cfr., inoltre, T. Firenze, 26.3.2015).   Ciò che emerge da questo elenco, seppure sommario, è in sostanza che la nozione di “prossimi congiunti” è chiara e netta con riferimento alla sola legislazione penale, mentre in tutti gli altri ambiti dell’ordinamento, tale nozione si presenta come incerta, talvolta opaca e certamente mutevole.   Detto ciò, ed in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che dal 04.05.2020 saranno possibili gli spostamenti per incontrare: genitori, nonni, fratelli e sorelle, consorte, convivente, suoceri, genero, nuora, cognati, zii, nipoti, fino ad arrivare ai fidanzati; pertanto, giuridicamente parlando, per gli amici e le amiche… è ancora troppo presto.   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

03/05/2020 10:00
Chat di gruppo: niente diffamazione per l’offesa ad uno dei partecipanti. E’ solo ingiuria

Chat di gruppo: niente diffamazione per l’offesa ad uno dei partecipanti. E’ solo ingiuria

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la regolamentazione della comunicazione in tale periodo di Coronavirus, e, soprattutto, quelle tramite l’utilizzo delle chat di gruppo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche che chiede: “A quali responsabilità va incontro chi offende uno dei partecipanti alla chat di gruppo?”. Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie molto dibattuta all’interno delle aule dei Tribunali, a maggior ragione oggi, causa il COVID-19, dove i rapporti interpersonali sono “forzatamente” intrattenuti tramite l’utilizzo dei social tra i quali anche le chat di gruppo, le cui modalità non sempre avvengono nel reciproco rispetto dei partecipanti. A tal proposito, è bene ricordare che l’art. 594 c.p. che puniva l’ingiuria è stato abrogato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, comportando così la sua depenalizzazione, tanto da far divenire l’ingiuria stessa un “illecito civile” a cui corrisponde oltre che alle restituzioni ed al risarcimento del danno anche il pagamento di una sanzione pecuniaria di competenza del giudice civile e non più penale. Infatti, l’art. 4 del decreto legislativo n. 7/2016 dispone, tra le altre cose, che: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila […] chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. Il significato dell’illecito rimane sostanzialmente lo stesso: l’offesa all’onore e al decoro di una persona presente; quando viene commessa in modo non verbale o con mezzi di comunicazione a distanza (anche informatici o telematici), essa deve consistere in una comunicazione diretta alla persona offesa, altrimenti, potremmo essere di fronte ad un fatto di diffamazione, il cui contravventore andrebbe incontro ad una responsabilità penale ai sensi dell’art. 595 c.p. . Ritornando ora al nostro caso, e precisamente all’offesa pronunciata all’interno di una chat di gruppo ad una partecipante, le espressioni offensive in questo caso sarebbero pronunciate mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, ed alla presenza, altresì, di altre persone ‘invitate’ nella chat; al riguardo va ricordato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. Logico, quindi, qualificare l’episodio in discussione come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, reato quindi ormai depenalizzato, punibile in questo caso oltre che con le restituzioni ed il risarcimento del danno anche con la relativa sanzione pecuniaria civile aggravata che va da euro duecento ad euro dodicimila. Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Non è punibile penalmente l’offesa rivolta ad una persona all’interno di una chat di gruppo. Impossibile parlare di diffamazione, più logico parlare, invece, di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, reato che è stato ormai depenalizzato e punito, pertanto con una sanzione pecuniaria civile. (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 10905/20, depositata il 31 marzo). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

26/04/2020 09:42
La locazione ai tempi del coronavirus: l’obbligatorietà del pagamento del canone

La locazione ai tempi del coronavirus: l’obbligatorietà del pagamento del canone

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante gli affitti in tale periodo di Coronavirus, e, soprattutto, se gli stessi sono dovuti pur per attività commerciali chiuse a seguito dei provvedimenti governativi a seguito della pandemia da COVID-19. Ecco l’analisi proposta dall’avvocato Oberdan Pantana. Preliminarmente, alla luce dell’attuale scenario di emergenza nazionale, occorre effettuare alcune precisazioni. Ebbene, non esistono disposizioni che hanno imposto la sospensione del pagamento del canone locativo nella locazione di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; a tal proposito, il D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha previsto nello specifico quanto segue:   - art. 65, d.l. n. 18/2020, in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo.  - art. 91, comma 6-bis, d.l. n. 18/2020, una norma in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".  Alla luce di quanto innanzi esposto, interpretando le citate disposizioni, il conduttore di una attività commerciale non è autorizzato a sospendere il canone di locazione; salvo poi, in ambito contrattuale, valutare le conseguenze dell’inadempimento/ritardo del debitore ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c. Ed ancora, tra le altre norme, vi è la previsione dell’art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, in base al quale “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”. Quest’ultima disposizione ha una portata assai ampia ed è destinata a trovare applicazione relativamente all'esecuzione di ogni provvedimento giudiziario che disponga il rilascio di qualsiasi immobile, non solo abitativo ma anche non abitativo.  In conclusione, ad oggi, le attuali norme  non prevedono alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo, tantoché le relative mensilità risultano dovute ed esigibili dal locatore.  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                             

19/04/2020 10:00
Infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro: le tutele del lavoratore

Infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro: le tutele del lavoratore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le tutele del lavoratore in tale periodo di Coronavirus, e, soprattutto, nel successivo periodo di malattia. Ecco l’analisi proposta dall’avvocato Oberdan Pantana. Dal punto di vista del lavoratore, tralasciando, pertanto, le possibili responsabilità amministrative e penali del datore di lavoro per la violazione sulle norme del distanziamento sociale e/o delle misure sulla messa in sicurezza da attuare sul luogo di lavoro anche in riferimento al Coronavirus, è intervenuto il Decreto “Cura Italia” che, tra le altre cose, ha disposto quanto segue: - a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INAIL (e dall'INPS) è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (artt. 34 e 42, c. 1, DL 18/2020); - nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Questo tipo di prestazione è erogata anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro (art. 42, c. 2, DL 18/2020). A tal proposito l’INAIL ha fornito le prime istruzioni operative in merito, secondo le quali, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, l'INAIL eroga le prestazioni previste per l'infortunio sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta; tali prestazioni spettano ai lavoratori, dipendenti, parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti ed appartenenti all'area dirigenziale. Con riferimento alle categorie di lavoratori che seguono vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che gli stessi, per la natura del loro lavoro, vengano a contatto con il Coronavirus: operatori sanitari, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi. Una volta accertato il contagio, il medico competente deve trasmettere telematicamente il certificato medico, necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni INAIL, che deve riportare: i dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio; per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, anche le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio all'INAIL; la tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica o per avvenuto contagio coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena). Pertanto, a seguito di tale Decreto Legge, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi: il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni INAIL, ed i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel periodo indicato. Inoltre, nel caso di decesso del lavoratore, spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, c. 1187, L. 296/2006); la prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL sia per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo. Infine, gli eventi di contagio da Coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000); in merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessario l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa: tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                             

12/04/2020 10:23
Diritto di visita del figlio al tempo del Coronavirus: è giustificato lo spostamento tra Comuni?

Diritto di visita del figlio al tempo del Coronavirus: è giustificato lo spostamento tra Comuni?

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le direttive date dal Governo in materia di Coronavirus ed ancora quella riferita alla gestione dei minori. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Il semplice accordo tra genitori in assenza di alcun provvedimento e/o procedimento giudiziale vale come titolo legittimante lo spostamento anche tra Comuni per il diritto di visita del figlio?” Da quando si è manifestata l'esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono. Il Governo era già intervenuto chiarendo la legittimità di detti spostamenti, se giustificati da un provvedimento giudiziale, reso in un procedimento di separazione, divorzio, ovvero di disciplina dell'affidamento di figli di coppia non unita in matrimonio. Nel frattempo è intervenuta anche la giurisprudenza, a cominciare dalla prima pronuncia resa dal Tribunale di Milano, la quale statuiva quanto segue: “Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio” (Trib. Milano del 11 marzo 2020). Il problema ha continuato tuttavia a porsi in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione. È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento. La questione, su cui già ci si era interrogati, è stata risolta con un criterio di buon senso dal Governo, all'interno delle  FAQ pubblicate il 1 aprile 2020, e precisamente col ribadire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, precisando che ciò può avvenire "secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio", ma anche "in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori". Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “un accordo tra i genitori può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                       

05/04/2020 09:38
Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.