Aggiornato alle: 09:45 Domenica, 20 Aprile 2025 nubi sparse (MC)
Attualità Macerata

Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolarità delle multe per eccesso di velocità elevate dagli agenti di polizia tramite gli apparecchi di rilevamento elettronico della velocità. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità quando nel verbale non viene indicata la taratura o l’omologazione dell’autovelox utilizzato?"

Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, da affrontarsi preliminarmente con il principio secondo il quale, “il verbale di accertamento dell’infrazione ha natura di atto pubblico e quindi fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza; mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle acquisite da terzi o in esito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, congiuntamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(Cass. Civile n. 38/14).

A tal proposito, la Corte Costituzionale con sentenza n. 113/15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; invero, appare evidente e manifesta la irragionevolezza da parte della Pubblica Amministrazione nel non richiedere, per le apparecchiature confacenti la verifica della velocità dei veicoli, alcun controllo periodico, laddove tali strumentazioni sono funzionali ad accertare in modo irripetibile il fatto da cui scaturisce la violazione, per il proprietario ovvero conducente del mezzo, del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria (vedi anche Cass. Civ. n. 25125/15).

In altri termini, oggi tutti i tutor, o più comunemente autovelox, devono essere sottoposti a calibratura periodica; suddetta regolazione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo della velocità, non esistendo verifiche equipollenti, né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione.

Inoltre, la semplice dicitura nel verbale che l’apparecchiatura di rilevamento elettronico di velocità è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale sempre con la sentenza n. 113/15.

Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Laddove venga contestata l’affidabilità del cosiddetto tutor o autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura".

Ciò in quanto tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte, secondo quanto stabilito dalla Consulta con sentenza n. 113/15 e dalla giurisprudenza successiva, a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esistendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione o la semplice dicitura sul verbale di “apparecchiatura debitamente omologata e revisionata”, circostanze queste che se mancanti rendono pertanto illegittima la multa (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11776/20; depositata il 18 giugno).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

 

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Commenti

Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Registration
Comuni