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Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato il tema della diffamazione e maggiormente quella in ambito politico anche alla luce delle imminenti elezioni regionali e comunali. Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana.

La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto. In tale contesto, l’esercizio di tale diritto consente l’utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta. Peraltro, secondo quanto altrettanto statuito dai giudici della Suprema Corte, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, tale giurisprudenza si esprime in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato.

Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, occorre osservare che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di un’opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Il confine immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali, tenendo altresì conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nell’attuale contesto politico, fissando comunque quale limite insuperabile quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo. A tal proposito, è ad esempio stato affermato dalla giurisprudenza che sussiste l’esimente del diritto di critica politica laddove l’espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto a idee e comportamenti altrui, dove possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, sempre che non sia configurabile un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale circostanza questa produttiva della fattispecie penalmente rilevante (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 43598/18).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                             

 

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