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Infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro: le tutele del lavoratore

Infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro: le tutele del lavoratore

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le tutele del lavoratore in tale periodo di Coronavirus, e, soprattutto, nel successivo periodo di malattia. Ecco l’analisi proposta dall’avvocato Oberdan Pantana.

Dal punto di vista del lavoratore, tralasciando, pertanto, le possibili responsabilità amministrative e penali del datore di lavoro per la violazione sulle norme del distanziamento sociale e/o delle misure sulla messa in sicurezza da attuare sul luogo di lavoro anche in riferimento al Coronavirus, è intervenuto il Decreto “Cura Italia” che, tra le altre cose, ha disposto quanto segue:

- a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INAIL (e dall'INPS) è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (artt. 34 e 42, c. 1, DL 18/2020);

- nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Questo tipo di prestazione è erogata anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro (art. 42, c. 2, DL 18/2020).

A tal proposito l’INAIL ha fornito le prime istruzioni operative in merito, secondo le quali, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, l'INAIL eroga le prestazioni previste per l'infortunio sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta; tali prestazioni spettano ai lavoratori, dipendenti, parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti ed appartenenti all'area dirigenziale.

Con riferimento alle categorie di lavoratori che seguono vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che gli stessi, per la natura del loro lavoro, vengano a contatto con il Coronavirus: operatori sanitari, lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

Una volta accertato il contagio, il medico competente deve trasmettere telematicamente il certificato medico, necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni INAIL, che deve riportare: i dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro, la data dell'evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio; per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, anche le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio all'INAIL; la tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica o per avvenuto contagio coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena). Pertanto, a seguito di tale Decreto Legge, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi: il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni INAIL, ed i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel periodo indicato.

Inoltre, nel caso di decesso del lavoratore, spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1, c. 1187, L. 296/2006); la prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL sia per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

Infine, gli eventi di contagio da Coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000); in merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessario l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa: tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                             

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