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Il condominio ai tempi del Coronavirus: flash mob e rumori molesti in quarantena

Il condominio ai tempi del Coronavirus: flash mob e rumori molesti in quarantena

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante i rapporti tra condomini ai tempi del Coronavirus e nello specifico i comportamenti eccedenti che si tramutano in rumori molesti. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Civitanova Marche che chiede: “In tempo di isolamento da Covid-19 sono diventati popolari i flash mob sul terrazzino di casa per cantare, applaudire, conversare a distanza e che possono essere anche fonte di disturbo per i vicini. Nonostante l'emergenza, queste condotte sono lecite?

L'emergenza da Coronavirus ha modificato le abitudini di vita degli italiani, ora costretti a rimanere il più possibile all'interno delle mura domestiche per arginare la diffusione del virus. L'impossibilità di spostarsi da casa, se non per determinate ragioni di necessità, ha inevitabilmente ridotto i rapporti tra le persone, ora limitati alle conversazioni virtuali con gli amici e i parenti e agli occasionali incroci “a distanza” tra vicini di casa. Nonostante tali premesse, alla luce dell'attuale scenario di emergenza nazionale, ad oggi, non esistono disposizioni che hanno considerato lecite le “attività fonte di disturbo e rumore per i vicini del condominio”. Pertanto, nel caso in cui l'attività disturbante arrechi solo fastidio e immissioni intollerabili a danno di singoli condomini (si pensi ad esempio alla musica ad alto volume che danneggi solo i condomini confinanti con lo stabile in cui e non determini rumori fastidiosi all'interno dell'atrio condominiale), sono solo loro ad essere legittimati ad agire ed in questo caso civilmente, diversamente integra reato penale, ai sensi dell’art. 659 c.p., le urla e i rumori di un condomino le cui emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (Cass. Pen., sez. II,1 marzo 2018, n. 9361). La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che il Giudice, nel ritenere il singolo condomino responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere mediante rumori, urla e schiamazzi durante l'orario notturno all'interno di un edificio condominiale disturbato il riposo dei condomini, desumendo dalla diffusività del rumore, percepibile al di fuori dell'edificio da cui proveniva, la sua la capacità di propagarsi all'interno dell'intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell'immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del luogo in cui il prevenuto stava dando sfogo ai suoi impeti iracondi.

Pertanto, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che il lockdown forzato non deve essere motivo di gestire la quarantena violando i principi generali di legge in tema di rumori, art. 844 c.c. e art. 659 c.p., altrimenti si rischia di andare incontro a delle responsabilità civili e/o penali.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima  settimana.                                                                 

 

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