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Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure dettate dal Governo volte al contenimento della diffusione del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 7 settembre 2020. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana.

Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il nuovo decreto, in vigore dal 9 agosto 2020, sostituisce il d.P.C.M. 11 giugno 2020 e ha efficacia fino al 7 settembre 2020. Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M dettano le misure di contenimento del contagio da COVID-19 da adottare sull’intero territorio nazionale, oltre che le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con i rispettivi obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale. Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, il decreto conferma l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in ogni caso laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza interpersonale da mantenere è di almeno un metro. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio contattando il proprio medico curante. Permane il divieto di assembramento, con particolare riferimento a parchi, ville e giardini pubblici, dove l’accesso continua ad essere regolato dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 33/2020 e l’attività sportiva o motoria è possibile ma sempre con la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Per quanto riguarda, invece, l’attività sportiva e motoria svolta nei centri come palestre, piscine e circoli sportivi, pubblici e privati, permane l’obbligo di osservanza delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, in accordo con la Federazione medico sportiva.

Tra le novità previste dal decreto vi è la possibilità, dal 1° settembre 2020, di partecipare a singoli eventi sportivi di minore entità, purché non si superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La medesima quantità di pubblico è prevista anche per gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, luoghi di culto e altri spazi, anche all’aperto, dove i posti a sedere dovranno essere preassegnati e distanziati. Le attività professionali dovranno proseguire mediante modalità di lavoro agile e i dipendenti dovranno essere incentivati alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché a tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le aziende dovranno predisporre protocolli di sicurezza anti-contagio e prevedere l’adozione di strumenti di protezione individuale, oltre che operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il decreto definisce anche le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, vietando gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del d.P.C.M.. In particolare, coloro che hanno transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso e al transito nel territorio nazionale dovranno fornire la dichiarazione contenente i motivi per cui vi voglio fare ingresso, tra cui, ad esempio, le comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, le disposizioni prevedono che chiunque fa ingresso per qualunque durata nel territorio nazionale deve consegnare, all’atto di imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.C.M. n. 445/2000, recante in modo chiaro e dettagliato i Paesi nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, i motivi dello spostamento, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia, dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tale luogo e il recapito telefonico. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsto per tali soggetti è di 14 giorni e dovrà essere espletato presso l’abitazione o la dimora indicate nella dichiarazione rilasciata al momento dell’imbarco.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

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