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Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Covid-19

Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Covid-19

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la possibile responsabilità da parte del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente da Coronavirus. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Montelupone che chiede: “In caso di contagio del dipendente da COVID-19 il datore di lavoro può andare incontro a delle responsabilità?

La delicatezza di tale argomentazione ci porta a fare la premessa che, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei propri dipendenti in quanto titolare di una posizione di garanzia che discende in primo luogo dall’art. 2087 c.c., secondo il quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; inoltre, abbiamo il D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro) il quale coordina, all’interno di un unico testo, tutte le norme in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro che stabilisce una serie di interventi da osservare per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tutto ciò anche in riferimento al contagio da Coronavirus quale malattia infettiva e parassitaria e, come tale, è senza dubbio meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”,così come sancito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché dalla stessa Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020.

Nello specifico, infine, abbiamo l’articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020, che impone a tutte le imprese che non hanno sospeso o ripreso la propria attività di osservare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro un obbligo di informazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura, ed oltre a ciò deve prevedere una seria di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro nonché alla gestione di eventuali persone sintomatiche e sulla sorveglianza sanitaria.

Detto ciò, la semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia, anche rimanendo asintomatico, sul luogo di lavoro.

Il datore di lavoro che non osserva le norme antinfortunistiche, infatti, è punibile ai sensi dell'art. 40 c.p., in quanto “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”; nello specifico, il datore di lavoro risponde del reato di lesioni di cui all’art. 590 c.p., oppure di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p. qualora al contagio sia seguita la morte, oltre alla circostanza aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche, ex art. 590, co. 3, c.p..

Per quanto concerne quest'ultima aggravante, nei delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del sopra menzionato art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Per quanto riguarda, poi, l'onere della prova, la circolare n. 13/2020 dell'Inail chiarisce che in linea generale,“Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico.

Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il Coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.

Per tutti gli altri lavoratori, la copertura assicurativa è riconosciuta a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa stabilendo l’onere della prova a carico dell’assicurato. Considerando che il periodo di tempo che intercorre tra il contagio ed il manifestarsi dei sintomi può arrivare fino a 14 giorni, risulta estremamente difficile sostenere per il lavoratore che il luogo del contagio possa essere individuato con certezza all'interno della sede di lavoro; a causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Pertanto, anche in risposta al nostro lettore, al datore di lavoro potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità, tanto da apparire, quindi, molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del datore di lavoro escludendo con sufficiente certezza l’esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                 

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