Chat di gruppo: niente diffamazione per l’offesa ad uno dei partecipanti. E’ solo ingiuria
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la regolamentazione della comunicazione in tale periodo di Coronavirus, e, soprattutto, quelle tramite l’utilizzo delle chat di gruppo. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di San Severino Marche che chiede: “A quali responsabilità va incontro chi offende uno dei partecipanti alla chat di gruppo?”.
Tale circostanza ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo ad una fattispecie molto dibattuta all’interno delle aule dei Tribunali, a maggior ragione oggi, causa il COVID-19, dove i rapporti interpersonali sono “forzatamente” intrattenuti tramite l’utilizzo dei social tra i quali anche le chat di gruppo, le cui modalità non sempre avvengono nel reciproco rispetto dei partecipanti.
A tal proposito, è bene ricordare che l’art. 594 c.p. che puniva l’ingiuria è stato abrogato dal decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016, comportando così la sua depenalizzazione, tanto da far divenire l’ingiuria stessa un “illecito civile” a cui corrisponde oltre che alle restituzioni ed al risarcimento del danno anche il pagamento di una sanzione pecuniaria di competenza del giudice civile e non più penale.
Infatti, l’art. 4 del decreto legislativo n. 7/2016 dispone, tra le altre cose, che: “Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila […] chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”.
Il significato dell’illecito rimane sostanzialmente lo stesso: l’offesa all’onore e al decoro di una persona presente; quando viene commessa in modo non verbale o con mezzi di comunicazione a distanza (anche informatici o telematici), essa deve consistere in una comunicazione diretta alla persona offesa, altrimenti, potremmo essere di fronte ad un fatto di diffamazione, il cui contravventore andrebbe incontro ad una responsabilità penale ai sensi dell’art. 595 c.p. .
Ritornando ora al nostro caso, e precisamente all’offesa pronunciata all’interno di una chat di gruppo ad una partecipante, le espressioni offensive in questo caso sarebbero pronunciate mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, ed alla presenza, altresì, di altre persone ‘invitate’ nella chat; al riguardo va ricordato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Logico, quindi, qualificare l’episodio in discussione come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, reato quindi ormai depenalizzato, punibile in questo caso oltre che con le restituzioni ed il risarcimento del danno anche con la relativa sanzione pecuniaria civile aggravata che va da euro duecento ad euro dodicimila.
Pertanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Non è punibile penalmente l’offesa rivolta ad una persona all’interno di una chat di gruppo. Impossibile parlare di diffamazione, più logico parlare, invece, di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, reato che è stato ormai depenalizzato e punito, pertanto con una sanzione pecuniaria civile. (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 10905/20, depositata il 31 marzo).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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