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Mamma non autorizzata entra a scuola per prendere il figlio: attenzione alla condanna per interruzione di pubblico servizio

Mamma non autorizzata entra a scuola per prendere il figlio: attenzione alla condanna per interruzione di pubblico servizio

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra genitori ed istituto scolastico nello specifico con professori e dirigenti scolastici. Il caso di specie scelto è di una lettrice di Macerata che chiede: “Una mamma che entra a scuola e preleva il proprio figlio senza una precedente richiesta al dirigente scolastico può andare incontro a delle responsabilità? A tal proposito risulta utile riportare un caso giuridico terminato in Cassazione, i cui Giudici hanno ritenuto evidente, come accertato in Appello, «la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della donna in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice scolastica, ha fatto sì che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo e ad intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica». Corretta, quindi, la lettura data al comportamento tenuto dalla madre, poiché il reato di “interruzione di un pubblico servizio” previsto dal Codice Penale si concretizza anche quando «la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso», posto che va tutelato «non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento». Evidente poi, secondo i Giudici, la consapevolezza della madre, che ha tenuto «una volontaria condotta trasgressiva», accettando le possibili conseguenze, «anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico». Corretta anche su questo fronte la valutazione compiuta in Appello, laddove si è applicato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio». A rendere ancora più grave il comportamento della madre, è la constatazione che «non era la prima volta che ella travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che la ricorrente attaccasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio, che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti».   Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “Va punita la mamma che si reca a scuola senza preavviso per portare via il figlio – in anticipo sull’orario di uscita – e crea così tanto scompiglio da spingere docenti e allievi a uscire dalle classi, per diversi minuti (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 28213/20; depositata il 9 ottobre).   Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

01/11/2020 10:00
Il conduttore arreca molestia ai vicini: è motivo di inadempimento contrattuale

Il conduttore arreca molestia ai vicini: è motivo di inadempimento contrattuale

 Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra locatore e conduttore oltre a quello riferibile anche ai vicini di abitazione. Il caso di specie scelto è di una lettrice di San Severino Marche che chiede: “E’ motivo di inadempimento contrattuale il comportamento del conduttore che reca molestia ai vicini?” A tal proposito risulta utile riportare il trattato caso giuridico con il quale un locatore intentava azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per essere quest’ultima inadempiente per comportamenti molesti, e, pertanto, a rilasciare l’immobile in ottemperanza a quanto previsto dell’art. 2 del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, che vietava al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestie agli altri abitanti dello stabile. Tale vicenda, approdata in Cassazione a seguito del ricorso della conduttrice dopo essere stata condannata sia in I° che in II° al rilascio dell’immobile, la stessa motivava la propria decisione di rigetto richiamando anche il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’art. 1587 c.c.. A riguardo sosteneva infatti che la giurisprudenza avrebbe dapprima individuato la ratio dell’art. 1587 c.c. nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui venivano modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile e nella misura in cui dette modifiche comportassero un danno economico al locatore o alterassero la conservazione del bene locato che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto. Successivamente si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini a seguito del quale si configura l’inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata nei confronti del locatore, il quale dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie. Quindi il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore. Pertanto, in risposta alla nostra lettrice di San Severino Marche risulta corretto affermare che: “La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E’ oltremodo ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso, ciò in applicazione dell’art. 1587 c.c..” (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 22860/20, depositata il 20 ottobre). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

25/10/2020 09:56
Prende una manata e reagisce con un pugno: la tempistica può escludere la legittima difesa

Prende una manata e reagisce con un pugno: la tempistica può escludere la legittima difesa

 Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili a possibili aggressioni fisiche subite e come difendersi dalle stesse. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche che è capitato di subire un’aggressione fisica alla quale ha reagito per difendersi: in tale caso quando si va incontro a delle responsabilità? Premesso che qualsiasi confronto anche il più acceso dovrebbe sempre terminare con una stretta di mano, è pur vero che questo non sempre accade, difatti le aule dei Tribunali sono sempre più occupate da tali errati comportamenti. A tal proposito, riguardo la vicenda prospettata dal nostro lettore, è utile riportare un caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione riguardo un diverbio tra due uomini sfociato in reciproche aggressioni utilizzando due nomi di fantasia quali Roberto e Giovanni, con il primo già condannato per lesioni per aver sferrato una manata a Giovanni, finito poi anch’egli sotto processo sempre per lesioni per aver colpito con un pugno Roberto dopo un apprezzabile tempo dalla manata subita dallo stesso. Per l’appunto, la Suprema Corte, in premessa, “pur accertata l’aggressione subita da Giovanni per la manata ricevuta ad opera di Roberto e per il quale è stato condannato per il reato di lesioni, alla quale ha reagito dopo un tempo apprezzabile con il pugno che ha provocato le lesioni oggetto dell’attuale processo”. Successivamente, però, ha osservato che, “la reazione di Giovanni si è realizzata quando l’offesa era già esaurita, e ciò significa che per Giovanni non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale; va confermata, quindi, la pronunzia di secondo grado, anche perché è stato rispettato il principio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo e preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva, mentre resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva, come in questa vicenda, al verificarsi dell’offesa”.  Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati precisano che, “anche a voler considerare che Giovanni avesse reagito nel convincimento legittimo che Roberto avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, va comunque tenuto bene a mente che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza, come nella fattispecie in esame, di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa”. Pertanto, in risposta al nostro lettore di Civitanova Marche risulta corretto affermare che, “non può parlarsi di legittima difesa quando la reazione concretizzatasi in un pugno si verifica dopo un tempo apprezzabile e perciò l’offesa e già esaurita e non vi è la necessità di difendersi da un pericolo attuale”(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 25213/20; depositata il 7 settembre 2020). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                          

18/10/2020 09:34
Covid-19, nuove misure anti-contagio e proroga dello stato di emergenza

Covid-19, nuove misure anti-contagio e proroga dello stato di emergenza

 Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure attuate dal Governo in tema di repressione delle condotte a tutela dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana:  "È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 il decreto legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza. A tal proposito, sono già obbligatorie le mascherine anche all’aperto, o meglio, per riprendere le parole del decreto, è previsto l’«obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».  Restano esclusi i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.  Le Regioni possono prevedere misure più restrittive. In riferimento alle sanzioni, vanno da 400 euro a 1.000 euro, ad oggi, le multe per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti-contagio, come quella di indossare la mascherina; mentre chi ha contratto il Covid-19 ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro. Inoltre, in caso di violazione dell'isolamento fiduciario, ossia quella misura che viene applicata ai contatti stretti di casi confermati Covid-19 e prevede l’obbligo di isolamento per 14 giorni, così come ai casi confermati Covid dimessi dall’ospedale e dura fino all’accertamento della guarigione mediante due tamponi con esito negativo a distanza almeno di 24 ore l’uno dall’altro, si prevede una sanzione amministrativa in denaro da 400 a 3.000 euro. Sono in aggiunta stati differiti al 31 ottobre 2020 i termini di cui all'art. 1, commi 9 e 10, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; riguarda i nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Infine, la delibera del Consiglio dei Ministri datata 7 ottobre e approdata nella medesima GU, proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                

11/10/2020 09:45
Ammortizzatori sociali COVID-19: come poterne beneficiare?

Ammortizzatori sociali COVID-19: come poterne beneficiare?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le istruzioni operative necessarie per poter beneficiare degli ammortizzatori sociali COVID-19. Ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana:  "Il d.l. agosto (d.l. n. 104/2020) ha introdotto significative modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali COVID-19. L'INPS, pertanto, fornisce le prime indicazioni operative a riguardo, e precisamente: - le aziende che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Tale durata massima può essere incrementata di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo; - la domanda per le prime 9 settimane deve essere presentata con la causale “Covid-19 nazionale” già esistente, mentre le seconde 9 devono essere richieste tramite la nuova causale “COVID-19 con fatturato” entro il 31 dicembre 2020; - i datori di lavoro che accedono alle prime 9 settimane non sono tenuti a versare il contributo addizionale, mentre quelli che beneficiano delle seconde 9 devono versare un contributo addizionale riparametrato sulla base dell'andamento del fatturato; - anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva possono accedere al trattamento di CIG ordinaria, per una durata massima di 18 settimane (9 + 9), per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020; i datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane, volessero beneficiare anche delle seconde 9, devono effettuare una comunicazione al ministero del Lavoro; - possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà: anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane (9 + 9); - è confermata la disciplina per l'inoltro della domanda di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) all'INPS, che dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica; - per il settore agricolo, le domande di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “CISOA DL RILANCIO”. Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate; - il termine del 30 settembre (stabilito in fase di prima applicazione del D.l. agosto quale data ultima per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali) viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate entro il 31 ottobre saranno definite successivamente alla conversione in Legge del D.l. agosto.  Nel rimanere in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, Vi do appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

04/10/2020 09:19
Passa il taglio dei parlamentari: e adesso cosa succede?

Passa il taglio dei parlamentari: e adesso cosa succede?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante la recente riforma costituzionale votata dai cittadini in tema di taglio dei parlamentari, con i possibili riflessi che la stessa potrà avere. Ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana:  "Il referendum costituzionale che si è appena tenuto si inserisce nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall’art. 138 Cost.. Il testo della legge recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, infatti, è stato approvato, in seconda lettura, nelle sedute dell’11 luglio 2019 (Senato) e dell’8 ottobre 2019 (Camera) a maggioranza assoluta; non essendo stata raggiunta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, un quinto dei senatori ha potuto richiedere il referendum confermativo. Si è trattato del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana. Agli elettori è stato chiesto di approvare, o meno, la proposta di revisione costituzionale comportante: - la riduzione del numero dei deputati della Camera da 630 a 400, con contestuale riduzione degli eletti nella circoscrizione Estero da 12 a 8 (art. 56 Cost.); - la riduzione del numero dei senatori da 315 a 200, con contestuale riduzione degli eletti nella circoscrizione Estero da 6 a 3 e riduzione del numero minimo di senatori per ogni Regione da 7 a 3, lasciando fermi i 2 senatori per il Molise e 1 senatore per la Valle d’Aosta (art. 57 Cost.) - la riduzione a 5 del numero complessivo dei senatori a vita in carica nominati dal Presidente della Repubblica (art. 59). Con la netta vittoria del sì, la riforma costituzionale è, oramai, diventata legge. Tuttavia, al fine di salvaguardare la legislatura in corso, la riduzione del numero dei parlamentari scatterà a partire dal primo scioglimento o dalla prima cessazione delle Camere successiva all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale. Nel frattempo, l’attuale Parlamento sarà chiamato ad adottare una serie di misure volte a rendere la nuova composizione degli organi elettivi coerente con le norme costituzionali, la legislazione elettorale ed i regolamenti parlamentari, evitando le incongruenze e le distorsioni già segnalate anche dai sostenitori del no. A tal proposito, il sistema elettorale è destinato a diventare lo snodo principale delle riforme istituzionali e, verosimilmente, terreno di scontro politico. A detta delle principali forze parlamentari e della maggioranza dei commentatori, il taglio dei parlamentari mal si concilia con una disciplina elettorale, quale quella del "Rosatellum", che prevede l’attribuzione di circa il 37% dei seggi tramite un meccanismo maggioritario in collegi uninominali e dei restanti seggi mediante un sistema proporzionale con liste bloccate e sbarramento al 3%. In particolare, è stato segnalato che il considerevole aumento della dimensione dei collegi uninomiali derivante dalla riduzione del numero dei parlamentari avrebbe pesanti effetti negativi per la rappresentanza, attenuando considerevolmente la relazione dell’eletto con il territorio. A fronte di tale situazione, il dibattito politico, al momento, si è orientato verso un ritorno al sistema proporzionale, puro o con soglie di sbarramento più o meno alte. Ad oggi, è stato adottato in commissione Affari costituzionali un testo base, volto ad introdurre un sistema interamente proporzionale con soglia di sbarramento al 5%, anche se non è escluso che tale soglia possa essere abbassata nei prossimi mesi al 3 o 4%, come richiesto dalle forze minori dell'attuale compagine governativa. In ogni caso, si tratta di una materia sulla quale le valutazioni politiche saranno destinate ad incidere in misura preponderante rispetto a quelle prettamente tecniche. Indipendentemente dal dibattito sui collegi uninominali e sulle soglie di sbarramento, è stata segnalata la necessità di ovviare, per il Senato, alla riduzione della rappresentanza nelle Regioni medie e piccole, che, in alcuni casi, rischiano, sulla base dell’attuale disciplina elettorale, di essere rappresentate solo dalle prime due forze politiche. Inoltre, a fronte dei segnalati effetti distorsivi sulla composizione e sulla rappresentanza del Senato, è stato proposto, innanzitutto, di uniformare i requisiti dell’elettorato attivo (art. 56 Cost.), abbassando da 25 a 18 anni l’età minima per il voto, così da ridurre – almeno in linea teorica – il rischio che dalle urne possano uscire due maggioranze diverse per i due rami del Parlamento. Questo correttivo, peraltro, è stato già approvato, in prima lettura, da Camera e Senato, ma soprattutto è stato proposto (cfr. disegno di legge c.d. Fornaro) di eliminare l’elezione del Senato “su base regionale” (art. 57 Cost.), così da permettere la costituzione di circoscrizioni pluriregionali ed evitare (o, quantomeno, ridurre) i segnalati effetti distorsivi sulla rappresentanza. Da ultimo, non si può escludere che il Parlamento decida di rivedere il bicameralismo perfetto, differenziando compiti e prerogative delle due Camere, con l’obiettivo di salvaguardare e, auspicabilmente, migliorare la funzionalità del Parlamento “a ranghi ridotti”. Infine, il taglio dei parlamentari dovrà sicuramente essere accompagnato da una riforma dei regolamenti parlamentari, attualmente tarati sulla precedente composizione delle Camere; in particolare, al fine di evitare situazioni di stallo e garantire la regolarità dei lavori, occorrerà intervenire sulla composizione delle commissioni, delle giunte, delle presidenze, dei gruppi parlamentari e sui quorum delle votazioni. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

27/09/2020 09:03
“Decreto semplificazioni”: tutte le novità riguardo al Codice della Strada

“Decreto semplificazioni”: tutte le novità riguardo al Codice della Strada

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le novità al Codice della Strada adottate tramite la Legge del 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 n. 76, il decreto “semplificazioni”. Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana:  Nel decreto “semplificazioni”, è stata nascosta una miniriforma al codice della strada disseminata, in maniera disorganica, tra le “semplificazioni procedimentali” di cui al Capo I del Titolo II, le disposizioni in materia di “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” di cui al Capo I del Titolo III, le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici” e le “semplificazioni in materia di green economy” di cui ai Capi I e III del Titolo IV. Con specifico riferimento alle modifiche al Codice della Strada, il primo impatto riguarda l’esenzione dal divieto di guida con targa estera; come noto, il decreto sicurezza, con l’obiettivo di combattere il fenomeno della “esterovestizione” dei veicoli, aveva inserito all’art. 93, comma 1-bis, il divieto di circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in uno Stato estero nei confronti di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni. Unica deroga è concessa, dal comma 1-ter, al soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, che non abbia stabilito una sede secondaria o effettiva in Italia. Per mitigare la portata di tale rigore viene oggi introdotto il nuovo comma 1-quinquies che, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi recati dalla precedente normativa, esclude dal divieto cinque categorie di soggetti: i residenti nel comune di Campione d'Italia; il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. a) e b) L. 470/1988; i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo (si tratta di Austria, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Vaticano), i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Altra novità riguarda al nuova classificazione di “strada urbana ciclabile” (lett. e-bis) del comma 3 dell’art. 2, definita come strada interna a un centro abitato, a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità fino a 30 km/h, con priorità per i velocipedi che godono anche di precedenza nei confronti degli altri veicoli (nuovo comma 4-bis dell’art. 145). Ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’art. 148, lungo tali strade, per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza; a tal fine, prima di effettuare il sorpasso, il conducente deve valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in sicurezza, regolando la velocità che deve essere ridottissima qualora lo richiedano le circostanze, la cui violazione comporta la sanzione pecuniaria da 167 a 666 euro. Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 182, prevede che in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applica l’obbligo di procedere su un’unica fila; infine, su tali strade i Comuni possono stabilire la modalità di circolazione dei velocipedi anche a “doppio senso ciclabile”, cioè in senso opposto al senso unico di marcia (art. 7 c. 1 lett. i-bis). Numerose poi le modifiche alle definizioni stradali recate dall’art. 3. Viene sostituito integralmente il n. 12-bis) che novella la definizione di “corsia ciclabile”, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente delimitata e contraddistinta, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi. Tale corsia può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, anche quando siano presenti fermate del trasporto pubblico. Infine, la corsia si intende valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale. Viene, inoltre, aggiunto il nuovo n. 12-ter), recante la definizione di “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, quale parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico, appositamente delimitata e contraddistinta, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia. Viene, infine, inserito il nuovo n. 58-bis), che introduce la nuova definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali. Ai sensi del nuovo comma 11-bis dell’art. 7, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco. La violazione delle prescrizioni comporta il pagamento di una somma da 168 a 679 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni. Ulteriore novità viene introdotta dal nuovo art. 12-bis, secondo il quale il Sindaco può conferire funzioni di polizia stradale in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni: - in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società esercenti la gestione della sosta o dei parcheggi; - in materia di sosta e circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico; - in materia di sosta o di  fermata, a dipendenti comunali o delle imprese addette alla  raccolta dei  rifiuti urbani e alla  pulizia delle  strade. A tale personale, che durante l’espletamento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è conferito il potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché di rimozione dei veicoli; la prosecuzione dell’attività sanzionatoria resta di competenza della Polizia Municipale. Infine, con la modifica recata al comma 1 dell’art. 4 d.l. n. 121/02, convertito con modifiche nella l. n. 121/2002, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità - con esenzione dalla contestazione immediata ai sensi dell’art. 201, comma 1-bisi, lett. f) - potranno essere utilizzati o installati non soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, ma su tutte le strade individuate con decreto del Prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                     

20/09/2020 10:00
Risarcimento danni nei confronti dell’ospedale e dei sanitari: omessa o insufficiente informazione al paziente

Risarcimento danni nei confronti dell’ospedale e dei sanitari: omessa o insufficiente informazione al paziente

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento danni nei confronti delle strutture ospedaliere e dei relativi sanitari e nello specifico riguardo all’omessa o insufficiente informazione al paziente in relazione all’intervento effettuato. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. "Tale dibattuta tematica è stata ben affrontata della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28985/19, III sezione Civile, con cui il Collegio ha ben ricordato che, in tema di omessa o insufficiente informazione da parte del medico, gli scenari che possono configurarsi sono: a) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi alle medesime condizioni: al paziente spetta il risarcimento del solo danno alla salute, nella componente morale e relazionale; b) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in questo caso dovrà essere risarcito al paziente anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione; c) omessa informazione in relazione ad un intervento che abbia cagionato un danno alla salute (anche in termini di aggravamento di una precedente situazione) a causa della condotta non colposa del medico, cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: il risarcimento deve in tal caso essere liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano equitativo), mentre la lesione della salute dovrà essere valutata in relazione al “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante; d) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato un danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: non spetta alcun risarcimento; e) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato un danno alla salute ma che gli abbia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti: il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione siano derivare conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente. Infine, in caso di lesione del diritto di autodeterminazione, a causa delle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed eseguito secundum legem artis, ma senza la preventiva informazione al paziente e dunque in assenza del suo consenso consapevole, sarà il paziente stesso a dover dimostrare il pregiudizio subito «riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.». Il paziente dovrà dunque dimostrare il nesso causale tra inadempimento e danno, con ogni mezzo possibile, compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni fondate su un rapporto di proporzionalità diretta tra gravità delle condizioni di salute e grado di necessarietà dell’operazione. Non può infatti essere configurabile ipso facto un danno risarcibile con riferimento alla sola omissione di informazione.  In conclusione, in tema di consenso informato al trattamento sanitario, anche nel caso di mera violazione del diritto all’autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17806/20). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                                              

13/09/2020 09:40
Bonus facciate o eco-bonus ristrutturazioni: la scelta spetta al condominio o al singolo condomino?

Bonus facciate o eco-bonus ristrutturazioni: la scelta spetta al condominio o al singolo condomino?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate da altrettanti amministratori di condominio hanno interessato principalmente la tematica riguardante gli interventi realizzati sulle parti in comuni di un edificio in condominio e nello specifico a chi spetta la scelta riguardo le agevolazioni fiscali in tema di “bonus facciate” o “eco-bonus”. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello posto da un amministratore e legale rappresentante di un condominio, il quale rappresentava che i condòmini intendevano realizzare un cappotto termico esterno sul loro edificio, accedendo ad un bonus fiscale (bonus facciate o ecobonus). In particolare, chiede se ciascun condòmino possa decidere di usufruire dell'ecobonus, con la finalità di avvalersi della facoltà di cessione del credito per ridurre l'esborso economico connesso all'intervento, oppure del bonus facciate o se, invece, la scelta debba essere fatta dall'assemblea condominiale vincolando tutti i condomini. La risposta in oggetto ha chiarito che nella comunicazione all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito. Se la scelta di alcuni condomini di non fruire del bonus facciate ma dell’ecobonus è funzionale solo alla possibilità di poter cedere il credito corrispondente a tale ultima detrazione, la norma stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione. Pertanto, in risposta ai nostri lettori amministratori di condominio, spetta al singolo condòmino la scelta se fruire del bonus facciate o dell'ecobonus. Gli adempimenti da porre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell'ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall'amministratore di condominio il quale dovrà, ai fini della comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse (risposta dell’Agenzia delle Entrate del 1° settembre 2020, n. 49). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

06/09/2020 09:36
Elezioni e referendum: come si svolgeranno le consultazioni elettorali durante l’emergenza Covid-19?

Elezioni e referendum: come si svolgeranno le consultazioni elettorali durante l’emergenza Covid-19?

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure dettate dal Governo volte a prevenire i rischi di contagio nello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie in programma il 20 e 21 settembre. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto il decreto legge 14 agosto 2020, n. 103 recante le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie che si terranno il 20 e 21 settembre. Al fine di prevenire il rischio di contagio e di assicurare al contempo il pieno esercizio dei diritti civili e politici, questa volta sarà il singolo elettore che, dopo aver votato nella cabina e ripiegato la scheda, dovrà provvedere ad inserirla personalmente nell’urna. Il testo prevede poi che nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19, saranno costituite le sezioni elettorali ospedaliere. Ognuna di esse sarà abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'art. 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'art. 9, comma 9, l. n. 136/1976, nonchè dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Inoltre, «in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco può nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2», Quanto ai soggetti sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o di isolamento fiduciario, dovranno far pervenire al Sindaco, anche con modalità telematica, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente a quello della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, con l'indirizzo completo di questo, ed un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. L'ufficiale elettorale del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, provvederà dunque ad apportare apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare. Sarà poi il Sindaco del Comune dove sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Il voto verrà raccolto durante gli orari di apertura dei seggi assicurando, con ogni mezzo idoneo, il rispetto della libertà e segretezza del voto in connessione con le condizioni di salute dell’elettore. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

30/08/2020 10:00
Home banking, conto corrente svuotato: come richiedere il risarcimento alla banca

Home banking, conto corrente svuotato: come richiedere il risarcimento alla banca

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all’avvocato”.  In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente tematiche riferibili alle conseguenze del phishing, fenomeno finalizzato all’acquisizione, da parte di hacker, di dati personali e sensibili; di seguito la risposta alla domanda posta da un lettore di Macerata, che chiede: è possibile ottenere un risarcimento dal proprio istituto bancario, qualora terzi si impossessino delle credenziali di accesso al servizio di home banking ed azzerino la giacenza sul conto corrente? Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza riguardo alla tematica, molto attuale, delle responsabilità derivanti dal phishing, fenomeno molto frequente online, che si verifica quando un soggetto si finge un ente affidabile, quale ad esempio un istituto di credito, ed attraverso varie modalità, come l’invio di e-mail o il rimando dell’utente su un sito web creato ad hoc, acquisisce i dati finanziari o, comunque, le credenziali di accesso al conto corrente del titolare, allo scopo di utilizzarli per disporre della liquidità presente. A tal proposito, occorre considerare come il rischio che terzi estranei sottraggano i dati personali dei propri correntisti, il cui particolare trattamento da parte dell’istituto è soggetto alle disposizioni previste in materia dal Codice della Privacy e dal Regolamento Europeo n. 679/2016, sia considerato da giurisprudenza consolidata, un rischio tipico del prestatore dei servizi di pagamento, in quanto tale prevedibile ed evitabile. Sussiste dunque, innanzitutto, in capo all’istituto di credito, l’obbligo di operare con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 co.2 c.c., da valutare assumendo come parametro la figura del cosiddetto accorto banchiere, e dunque l’obbligo di garantire elevati standard di sicurezza nell’utilizzo dei propri sistemi di pagamento online, determinato con riferimento alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in modo tale da evitare tali illegittime sottrazioni, ad esempio, imponendo ai propri clienti l’uso delle O.T.P., One Time Password, o dei sistemi di autenticazione a due fattori. Dunque, in capo all’istituto di credito sussisterà l’obbligo di risarcire il danno, ex art. 2050 c.c., nel caso in cui avvengano episodi di accesso non autorizzato alle informazioni private dei propri clienti, sempre che questo non provi di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio e la riconducibilità dell'operazione al cliente. Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che: “l’istituto che svolga una attività di tipo finanziario o in generale creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dati personali, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico del cliente mediante la captazione dei suoi codici di accesso e le conseguenti illegittime disposizioni di bonifico, se non prova che l’evento dannoso non gli è imputabile perchè discendente da trascuratezza, errore dell’interessato o da forza maggiore ”(Cass. Civ., sez. I, 23.05.2016, n. 10638). Nel consigliare, dunque, di porre particolare attenzione a mail o siti sospetti, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

23/08/2020 09:56
Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Tempo di vacanze, tempo di Coronavirus: le nuove misure anti-contagio governative

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure dettate dal Governo volte al contenimento della diffusione del Coronavirus da adottare su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 7 settembre 2020. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il nuovo decreto, in vigore dal 9 agosto 2020, sostituisce il d.P.C.M. 11 giugno 2020 e ha efficacia fino al 7 settembre 2020. Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M dettano le misure di contenimento del contagio da COVID-19 da adottare sull’intero territorio nazionale, oltre che le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con i rispettivi obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale. Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, il decreto conferma l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in ogni caso laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza interpersonale da mantenere è di almeno un metro. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio contattando il proprio medico curante. Permane il divieto di assembramento, con particolare riferimento a parchi, ville e giardini pubblici, dove l’accesso continua ad essere regolato dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 33/2020 e l’attività sportiva o motoria è possibile ma sempre con la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Per quanto riguarda, invece, l’attività sportiva e motoria svolta nei centri come palestre, piscine e circoli sportivi, pubblici e privati, permane l’obbligo di osservanza delle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, in accordo con la Federazione medico sportiva. Tra le novità previste dal decreto vi è la possibilità, dal 1° settembre 2020, di partecipare a singoli eventi sportivi di minore entità, purché non si superi il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La medesima quantità di pubblico è prevista anche per gli spettacoli in sale teatrali, concerti, cinema, luoghi di culto e altri spazi, anche all’aperto, dove i posti a sedere dovranno essere preassegnati e distanziati. Le attività professionali dovranno proseguire mediante modalità di lavoro agile e i dipendenti dovranno essere incentivati alle ferie e ai congedi retribuiti, nonché a tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Le aziende dovranno predisporre protocolli di sicurezza anti-contagio e prevedere l’adozione di strumenti di protezione individuale, oltre che operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l’utilizzo di ammortizzatori sociali. Il decreto definisce anche le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, vietando gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del d.P.C.M.. In particolare, coloro che hanno transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti all’ingresso e al transito nel territorio nazionale dovranno fornire la dichiarazione contenente i motivi per cui vi voglio fare ingresso, tra cui, ad esempio, le comprovate esigenze lavorative, di salute, di studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia, le disposizioni prevedono che chiunque fa ingresso per qualunque durata nel territorio nazionale deve consegnare, all’atto di imbarco, la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.C.M. n. 445/2000, recante in modo chiaro e dettagliato i Paesi nei quali ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti, i motivi dello spostamento, l’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia, dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tale luogo e il recapito telefonico. Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsto per tali soggetti è di 14 giorni e dovrà essere espletato presso l’abitazione o la dimora indicate nella dichiarazione rilasciata al momento dell’imbarco. Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

16/08/2020 10:00
Utilizza l’identità digitale di un'altra persona per fare acquisti online: è reato

Utilizza l’identità digitale di un'altra persona per fare acquisti online: è reato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall'avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla condotta di chi utilizza l’identità digitale di un altro soggetto, sostituendosi a questo per la generalità degli utenti in connessione, nel porre in essere le più disparate attività; di seguito la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche, che chiede: a quali responsabilità si va incontro qualora venga creato un account con le generalità di una persona terza, per il compimento di acquisti online? Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tematica estremamente attuale sulla quale si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42572/2018, affermando la responsabilità penale del soggetto ai sensi dell’art. 494 c.p. , la cui norma sancisce espressamente: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”. Difatti, la Suprema Corte adita ha statuito quanto segue: “Integra il reato di sostituzione di persona, ex art. 494 c.p. , la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica nonché proceda all’iscrizione su un sito e-commerce, servendosi dei dati anagrafici di un soggetto diverso ed inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguente all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o ad altri strumenti contrattuali. Tanto in quanto porre in essere una condotta con siffatta modalità è prova che l’agente abbia volontariamente sostituito, per la generalità degli utenti in connessione, alla propria identità quella di altri, a prescindere dalla propalazione all'esterno delle diverse generalità utilizzate”(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018, dep. il 27/09/2018). Pertanto, nell’analizzare le ripercussioni giuridiche che tali condotte possono avere, è necessario considerare che in una realtà come quella contemporanea, nella quale si fa un uso sempre maggiore dei sistemi telematici per il compimento di una varietà in crescendo di attività, le credenziali adoperate per l’utilizzo delle varie piattaforme, rappresentano il soggetto agente tanto da costituire un vero e proprio surrogato della persona fisica;  dunque, la tutela offerta dal legislatore, è intesa a garantire la pubblica fede ed evitare che l’utilizzo di raggiri e artifizi, nel contesto di una società in continua evoluzione, possano trarre in inganno quanti operano in tali settori. Alla luce di tali considerazioni, ed in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che, “chiunque in modo volontario e al fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, utilizzi l’identità digitale di un soggetto terzo ignaro e inconsapevole, è punito ai sensi dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno”(Cass. Pen., Sez. V, n. 42572/2018). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

09/08/2020 10:00
Vuole riallacciare la relazione e aggredisce l'ex compagna: gelosia, motivo abietto che aggrava la condanna

Vuole riallacciare la relazione e aggredisce l'ex compagna: gelosia, motivo abietto che aggrava la condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica sulla violenza di genere in riferimento alla gelosia verso l’ex compagna che scaturisce in violenza. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana.  Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande. Così come è spregevole la folle gelosia che spinge un “uomo” ad aggredire l’ex compagna per convincerla a riprendere la loro relazione. Dopo tale doverosa premessa, in riferimento alla gelosia quale aggravante rientrante nei motivi abietti, è oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione (Cass. Pen., sentenza del 01.10.2019, n. 49673). Difatti, è il principio di autodeterminazione delle persone, correlato al fondamentale valore della dignità umana, che vale a giustificare la connotazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che trovino il loro movente nel senso di appartenenza nutrito dal reo nei confronti dell’individuo con il quale ha condiviso una relazione sentimentale. Pertanto, risulta corretta applicazione dell’aggravante prevista per i motivi abietti, nel caso di delitti “commessi dal reo per gelosia e per la rabbia provocata dalla rottura della loro relazione, frutto dello spirito punitivo nutrito nei confronti della donna considerata come una proprietà”(Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 23075/20, depositata il 29.07.2020). Nel consigliare di denunciare prontamente tali situazioni, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.   

02/08/2020 09:52
Casa-vacanze fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Casa-vacanze fantasma: truffa con danno da villeggiatura rovinata

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana “Chiedilo all'Avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente una tematica tipica della stagione estiva e relativa alla responsabilità da vacanza rovinata. Ecco la risposta dell’avvocato Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettore di San Severino Marche che chiede: “A cosa va incontro chi mette un annuncio online per l’affitto estivo di una casa vacanza che poi si rivela inesistente ?” Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale si è pronunciato recentemente il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1064/2018, nei confronti di un uomo che aveva raggirato una giovane coppia, fingendo di essere proprietario di una bellissima casa a Posillipo, posta in affitto per il periodo estivo su alcuni siti online, per poi sparire dopo aver ricevuto una consistente caparra, e condannandolo per il delitto di truffa c.d. contrattuale ex art. 640 c.p.. Difatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla questione, in attenta valutazione delle circostanze del caso di specie, aveva statuito che: “La condotta tenuta dall’imputato, ed in tali termini acclarata, lungi dall'esaurirsi in un mero inadempimento civilistico, finisce senz'altro con l'integrare il reato di truffa, ricorrente ogniqualvolta l'agente abbia posto in essere artifici e raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto pertanto a prestare un consenso che altrimenti non sarebbe stato dato”. A tal proposito, occorre osservare che, in aggiunta al danno economico sofferto dalla coppia, nell’irrogare l’adeguata sanzione penale, il Giudice di merito, in senso conforme alla più consolidata giurisprudenza di legittimità, operava un’attenta valutazione anche dell’entità danno non patrimoniale patito dalle parti offese, e relativo alla vacanza rovinata, intesa come pregiudizio al benessere psichico e materiale sofferto dai malcapitati per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo; difatti, come pure sancito dalla Suprema Corte: "Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., e si concreta in una tipologia di danno costituito da disagio e sofferenze per il presumibile stravolgimento delle aspettative con riguardo alla qualità e serenità della vacanza”(Cassazione civile; Sez. III, Sent. n. 17724 del  06/07/2018). Pertanto, in risposta al nostro lettore e in linea con la più autorevole giurisprudenza sia di merito, sia di legittimità, si può affermare che: “Il soggetto che pone in essere una condotta fraudolenta con artifici  e  raggiri  consistiti  nel  proporre in affitto un appartamento per le vacanze ed inducendo  in  errore  le vittime sulla reale esistenza dello stesso, nonché procurandosi un ingiusto profitto, va condannato per il delitto di truffa ex art. 640 c.p., oltre al risarcimento di tutti i danni derivati dalla stessa condotta acclarata, la cui liquidazione non può prescindere dal danno emergente corrispondente all'importo inutilmente corrisposto in anticipo, oltreché al danno da vacanza rovinata subito dalle parti offese” (Tribunale sez. I , - Avellino, 04/06/2018, n. 1064 ). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

26/07/2020 14:16
Emergenza Coronavirus e responsabilità penale dei sanitari: necessario un intervento normativo?

Emergenza Coronavirus e responsabilità penale dei sanitari: necessario un intervento normativo?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della responsabilità penale dei sanitari anche in riferimento allo stato emergenziale da COVID-19 . In risposta alle domande dei nostri lettori, ecco di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. L'emergenza sanitaria sta ponendo numerose questioni penali, come quella delle responsabilità per la violazione della c.d. quarantena, ovvero per le dichiarazioni false nelle c.d. autocertificazione, ovvero per più gravi reati di epidemia o altri delitti contro la persona (omicidio e lesioni, dolose o colpose). Nel quadro della medesima emergenza sanitaria, già si riscontra il problema delle eventuali responsabilità penali dei sanitari, oggi maggiormente esposti nella loro incolumità, ma che potrebbero essere travolti dall'onda emotiva di coloro che hanno perso il loro cari, tenendo conto delle circostanze in cui hanno dovuto operare rappresentate, tra le altre, dal limite delle risorse disponibili tanto strutturali e organizzativi (numero di posti letto, disponibilità di farmaci e tecnologie), quanto soggettivi (presenza di personale medico ed infermieristico in numero sufficiente e con requisiti di specifica competenza e conseguente effettuazione di turni di lavoro massacranti). Il problema si collega alla discussione generale riguardo alla responsabilità del sanitario alla luce degli ultimi interventi legislativi specifici, quali  il decreto legge n. 158/2012 convertito con modifiche con L. n. 189/2012, c.d. “Decreto Balduzzi”, nel quale veniva previsto che, “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, fermo l'obbligo del risarcimento per fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.”.  I legislatore assegnava, dunque, alle linee guida purché accreditate dalla comunità scientifica, il compito di circoscrivere l'area di rilevanza penale dei comportamenti colposi e di orientare, ex post, i giudici nella valutazione dei comportamenti del medico, in quanto l'osservanza da parte del sanitario delle linee guida limitava infatti il rimprovero penale ai soli casi di colpa grave, quelli nei quali sia cioè riscontrabile «una macroscopica violazione delle regole cautelari, essendo ad esempio immediatamente riconoscibile da parte del sanitario la necessità di discostarsi in quel caso dalle linee guida o comunque di non limitarsi alla loro mera, meccanica osservanza» (C. Fiore- S. Fiore, Diritto penale, cit., 300 ss.). Pochi anni dopo, la legge c.d. “Gelli Bianco” (L. 8 marzo 2017,n. 24), ha nuovamente innovato la disciplina, introducendo l'art. 590-sexies c.p., secondo cui: «1. Se i fatti di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto». Ma, a tal proposito, la molteplicità delle possibili opzioni interpretative, ha ben presto prodotto un quadro giurisprudenziale molto contrastato e dunque richiesto l'inevitabile intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, avvenuto l’anno successivo dall’entrata in vigore della riforma, le quali hanno reintrodotto la distinzione tra colpa lieve e colpa grave, con la seguente previsione: “in caso di colpa grave, anche in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma, non si applichi la causa di non punibilità” (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770). Secondo i giudici del Supremo Collegio, infatti, sulla base della norma, da intendersi come introduttiva di una causa di esclusione della punibilità per fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., «l'esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche 'lieve') da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa 'grave' da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico» (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770). Dunque, a ben vedere, nessuna delle condizioni richieste dall'art. 590-sexies c.p. ai fini dell'esonero da responsabilità può ritenersi allora conforme alle specificità dell'emergenza Covid-19, tanto dal punto di vista della certezza scientifica che si riverbera sia nell'assenza di linee-guida certificate, quanto nella mancanza di buone pratiche clinico-assistenziali, vista la novità della patologia e la sostanziale mancanza, allo stato, di evidenze terapeutiche, quanto della capacità organizzativa e gestionale in relazione all'elevato numero di contagiati bisognosi di cure per le sopra evidenziate difficoltà connesse alla carenza di posti di terapia intensiva e di sufficiente personale medico-infermieristico specializzato.  Alla luce del quadro delineato, si potrebbe, allora, far leva sulla c.d. misura soggettiva della colpa in chiave limitativa delle responsabilità penale del medico. Ed invero, una volta stabilita l'esistenza di una condotta oggettivamente contraria alla diligenza richiesta (misura oggettiva della colpa) che si presenti con la caratteristica struttura psicologica della colpa (cosciente o incosciente), è però «necessario, perché si possa muovere al soggetto un addebito di colpa, stabilire la concreta esigibilità della regola di condotta violata, da parte del singolo e specifico autore (misura soggettiva della colpa)» (C. Fiore- S. Fiore, Diritto penale, cit., 300 ss.). L'accertamento della concreta esigibilità da parte del singolo autore costituisce, infatti, un ulteriore presupposto dell'imputazione soggettiva a titolo di colpa, in quanto introduce l'eventualità di uno scarto fra i limiti oggettivi della diligenza richiesta — riferibile al c.d. agente modello — e i limiti entro i quali l'osservanza della regola poteva essere pretesa da un determinato autore. Un importante criterio di valutazione della c.d. misura soggettiva della colpa si connette proprio, come nella ipotesi in esame, all' anormalità delle circostanze emergenziali in cui si agisce, quando esse determinano la non esigibilità dell'osservanza dei doveri di diligenza, che può essere pretesa in condizioni normali. Alla anormalità delle circostanze, sia esterne che interne, è connessa anche la misura soggettiva della colpa esigibile in ragione del livello di qualificazione professionale; così, anche un sanitario preparato può incorrere in un errore, a causa di stanchezza, stress, superlavoro, ecc. ma la rilevanza di questo fattore soggettivo sarà certamente diversa a seconda che le condizioni di stress siano riconducibili all'ininterrotto presidio del pronto soccorso, o ad altri fattori egoistici. La misura soggettiva delle colpa può dunque operare, ricorrendone le tipiche condizioni, per i sanitari che operano nelle condizioni emergenziali del Covid-19, ma va ricordato come sia ormai acclarato che, al di là dei meri richiami alla necessaria valorizzazione dell'art. 2236 c.c., riguardo alla responsabilità del prestatore d’opera, anche in funzione di limitazione della responsabilità penale in ambito sanitario, la giurisprudenza in ben poche occasioni abbia fatto effettivamente ricorso in sede di accertamento, degradandola da canone valutativo a clausola di stile. L'esistenza di una situazione emergenziale nuova, in cui non si può pretendere dal medico il rispetto delle cautele ordinariamente esigibili, unitamente alla difficoltà di utilizzare la misura soggettiva della colpa in chiave limitativa della punibilità, ha condotto la dottrina ad affermare che una via percorribile per perseguire gli obiettivi sopra descritti potrebbe essere quella di “introdurre un'apposita disciplina volta ad ampliare l'area di esonero da responsabilità colposa, plasmata sulle peculiarità della medicina dell'emergenza pandemica, che prospetti uno statuto penale ad hoc per la gestione organizzativa, clinica e assistenziale di tale rischio”. Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere strutturata in modo da ricomprendere solo condotte collegate e strettamente strumentali alla emergenza sanitaria da Covid-19 e non già macroscopici fenomeni di mala sanità, tanto da delineare i confini applicativi da assegnare alla non punibilità di cui all'art. 590-sexies c.p. oltre gli angusti limiti della sola imperizia lieve nella fase esecutiva. Come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

19/07/2020 10:06
Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Diritto di critica politica: quando produce una condanna

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato il tema della diffamazione e maggiormente quella in ambito politico anche alla luce delle imminenti elezioni regionali e comunali. Ecco l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana. La sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto. In tale contesto, l’esercizio di tale diritto consente l’utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione di chi ascolta. Peraltro, secondo quanto altrettanto statuito dai giudici della Suprema Corte, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, tale giurisprudenza si esprime in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti nell’interesse sociale, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Con riferimento specifico al diritto di critica politica, però, occorre osservare che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, in quanto la critica, quale espressione di un’opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Il confine immanente all’esercizio del diritto di critica politica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali, tenendo altresì conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nell’attuale contesto politico, fissando comunque quale limite insuperabile quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo. A tal proposito, è ad esempio stato affermato dalla giurisprudenza che sussiste l’esimente del diritto di critica politica laddove l’espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto a idee e comportamenti altrui, dove possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, sempre che non sia configurabile un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale circostanza questa produttiva della fattispecie penalmente rilevante (Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 43598/18). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                               

12/07/2020 10:00
Ha abbandonato il proprio cane: padrone condannato

Ha abbandonato il proprio cane: padrone condannato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato maggiormente il tema della tutela degli animali e nello specifico il caso in cui gli amici a quattro zampe vengano abbandonati dai propri padroni, orrenda circostanza questa spesso posta in essere proprio in questo periodo in quanto a ridosso delle ferie estive. Il caso in parola ci offre la possibilità di esaminare giuridicamente tale deplorevole condotta penalmente rilevante. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana alla domanda posta da un lettore di Macerata che chiede:“Il proprietario di un cane abbandona l’animale ai bordi di una strada proprio prima di partire per le proprie ferie estive senza essere visto da alcuna persona che potrebbe denunciare immediatamente tale fatto alla Polizia Giudiziaria. L’animale viene poi salvato da un passante che denuncia tale ritrovamento all’Autorità Pubblica: quali le responsabilità in capo al proprietario dell’animale. Il caso di specie ci porta ad analizzare il reato di “Abbandono di Animali”, previsto e disciplinato dall’art. 727 del codice penale, secondo il quale: “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.A tal proposito, il concetto di abbandono va ricondotto alla trascuratezza o al disinteresse verso l’animale e non invece all’incrudelimento nei suoi confronti o all’inflizione di sofferenze gratuite, atteggiamenti questi rientranti, di fatto, nel reato di “Maltrattamento di animali” previsto e punito dall’art. 544- ter del codice penale. L’abbandono, in ogni caso, non va individuato nella sola precisa volontà di abbandonare l’animale, ma nell’intento più generale di non prendersene più cura nella consapevolezza dell’incapacità dell’animale di provvedere autonomamente a se stesso. Pertanto, nel caso che ci occupa, risulta evidente l’applicazione dell’art. 727 c.p. nei confronti del proprietario del cane abbandonato, il quale, pur non essendo stato visto da alcuna persona, non ha tenuto conto della presenza del microchip addosso all’animale; per tali ragioni, sarà poi agevole per il Servizio Veterinario, poter risalire al proprietario del cane abbandonato per poi denunciarlo all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di animali. Difatti, la stessa Corte di Cassazione specifica che la nozione di abbandono di animali è da intendersi non solo come precisa volontà di abbandonare definitivamente l'animale ma anche come il non prendersene più cura, "ben consapevoli dell'incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone". Pertanto, in risposta al nostro lettore risulta corretto affermare che, "il concetto di abbandono, come delineato dall'art. 727 c.p., implica semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta a chi addirittura abbandona il proprio cane ai bordi di una strada circostanza questa che va a palesare ancor più la commissione del reato di abbandono di animali (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 18892/11). Nel consigliare a tutti di denunciare prontamente tali spregevoli e pericolosi comportamenti penalmente rilevanti, come sempre rimango in attesa delle vostre richieste via mail dandovi appuntamento alla prossima settimana.    

05/07/2020 10:51
Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Nel verbale non compaiono taratura o omologazione dell’autovelox: multa illegittima

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate, hanno interessato principalmente la tematica relativa all’irregolarità delle multe per eccesso di velocità elevate dagli agenti di polizia tramite gli apparecchi di rilevamento elettronico della velocità. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla seguente domanda posta da un lettore di Civitanova Marche: “Si può chiedere l’annullamento della multa per eccesso di velocità quando nel verbale non viene indicata la taratura o l’omologazione dell’autovelox utilizzato?" Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto attuale, da affrontarsi preliminarmente con il principio secondo il quale, “il verbale di accertamento dell’infrazione ha natura di atto pubblico e quindi fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza; mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle acquisite da terzi o in esito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, congiuntamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”(Cass. Civile n. 38/14). A tal proposito, la Corte Costituzionale con sentenza n. 113/15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura; invero, appare evidente e manifesta la irragionevolezza da parte della Pubblica Amministrazione nel non richiedere, per le apparecchiature confacenti la verifica della velocità dei veicoli, alcun controllo periodico, laddove tali strumentazioni sono funzionali ad accertare in modo irripetibile il fatto da cui scaturisce la violazione, per il proprietario ovvero conducente del mezzo, del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria (vedi anche Cass. Civ. n. 25125/15). In altri termini, oggi tutti i tutor, o più comunemente autovelox, devono essere sottoposti a calibratura periodica; suddetta regolazione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo della velocità, non esistendo verifiche equipollenti, né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione. Inoltre, la semplice dicitura nel verbale che l’apparecchiatura di rilevamento elettronico di velocità è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte Costituzionale sempre con la sentenza n. 113/15. Per tali evidenti ragioni, in risposta alla domanda del nostro lettore, si può affermare che: “Laddove venga contestata l’affidabilità del cosiddetto tutor o autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura". Ciò in quanto tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte, secondo quanto stabilito dalla Consulta con sentenza n. 113/15 e dalla giurisprudenza successiva, a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esistendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione o la semplice dicitura sul verbale di “apparecchiatura debitamente omologata e revisionata”, circostanze queste che se mancanti rendono pertanto illegittima la multa (Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 11776/20; depositata il 18 giugno). Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.  

28/06/2020 10:00
Bonus vacanze: a chi spetta e come ottenerlo

Bonus vacanze: a chi spetta e come ottenerlo

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”. Questa settimana, le numerose mail arrivate dai albergatori, tour operator e cittadini della nostra provincia, hanno interessato principalmente la tematica riguardante il “Bonus vacanze” previsto dal Decreto Rilancio per sostenere il turismo italiano, settore dei più colpiti dalla crisi provocata dal COVID-19. Di seguito l’analisi del legale Oberdan Pantana. Visto il piacevole argomento vacanziero proposto dai nostri numerosi lettori, andiamo ad analizzare nello specifico l’art. 176 DL Rilancio tenuto conto del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 n. 237174. Innanzitutto, l'agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro; mentre riguardo agli importi ed ai requisiti richiesti, si indicano di seguito le rispettive fasce: € 500,00 per nuclei familiari formati da più di due persone, € 300,00 con due persone, ed infine € 150,00 con una sola persona. Il credito è utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare e spetta a condizione che: le spese siano sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore; il totale del corrispettivo sia documentato con fattura o documento commerciale o con scontrino/ricevuta fiscale con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito; il pagamento del servizio sia corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici (diversi da agenzie di viaggio e tour operator). Riguardo, invece alla procedura per l’ottenimento di tale bonus, la richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata dal 1° luglio 2020 da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell'identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, che, attraverso un servizio messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza dei requisiti con successiva comunicazione al richiedente circa l'esito del riscontro. In caso di esito positivo della verifica, l'Agenzia delle Entrate conferma al richiedente, per il tramite dell'applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code, che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto, nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. Se la richiesta di accesso all'agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare. L'agevolazione è utilizzabile da uno qualsiasi dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Al momento del pagamento, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco (o il QR-code); quest'ultimo lo acquisisce e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare. Il credito è utilizzabile esclusivamente:  nella misura dell'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti; per il restante 20% (del valore massimo dell'agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) in forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.  Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                    

21/06/2020 09:30
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