Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le nuove misure attuate dal Governo in tema di repressione delle condotte a tutela dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana:
"È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020 il decreto legge n. 125/2020 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Sulla medesima Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza.
A tal proposito, sono già obbligatorie le mascherine anche all’aperto, o meglio, per riprendere le parole del decreto, è previsto l’«obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
Restano esclusi i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Le Regioni possono prevedere misure più restrittive.
In riferimento alle sanzioni, vanno da 400 euro a 1.000 euro, ad oggi, le multe per chi non rispetti le limitazioni imposte dalle regole anti-contagio, come quella di indossare la mascherina; mentre chi ha contratto il Covid-19 ma non rispetta la quarantena può incorrere in una sanzione penale con l'arresto da 3 a 18 mesi, oltre che in un'ammenda da 500 a 5.000 euro.
Inoltre, in caso di violazione dell'isolamento fiduciario, ossia quella misura che viene applicata ai contatti stretti di casi confermati Covid-19 e prevede l’obbligo di isolamento per 14 giorni, così come ai casi confermati Covid dimessi dall’ospedale e dura fino all’accertamento della guarigione mediante due tamponi con esito negativo a distanza almeno di 24 ore l’uno dall’altro, si prevede una sanzione amministrativa in denaro da 400 a 3.000 euro.
Sono in aggiunta stati differiti al 31 ottobre 2020 i termini di cui all'art. 1, commi 9 e 10, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; riguarda i nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Infine, la delibera del Consiglio dei Ministri datata 7 ottobre e approdata nella medesima GU, proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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