Aggiornato alle: 19:31 Domenica, 24 Novembre 2024 nubi sparse (MC)
Attualità Macerata

“Decreto semplificazioni”: tutte le novità riguardo al Codice della Strada

“Decreto semplificazioni”: tutte le novità riguardo al Codice della Strada

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le novità al Codice della Strada adottate tramite la Legge del 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del d.l. 16/7/2020 n. 76, il decreto “semplificazioni”.

Di seguito l’analisi dell’avvocato Oberdan Pantana: 

Nel decreto “semplificazioni”, è stata nascosta una miniriforma al codice della strada disseminata, in maniera disorganica, tra le “semplificazioni procedimentali” di cui al Capo I del Titolo II, le disposizioni in materia di “cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione” di cui al Capo I del Titolo III, le “semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici” e le “semplificazioni in materia di green economy” di cui ai Capi I e III del Titolo IV.

Con specifico riferimento alle modifiche al Codice della Strada, il primo impatto riguarda l’esenzione dal divieto di guida con targa estera; come noto, il decreto sicurezza, con l’obiettivo di combattere il fenomeno della “esterovestizione” dei veicoli, aveva inserito all’art. 93, comma 1-bis, il divieto di circolare sul territorio italiano con un veicolo immatricolato in uno Stato estero nei confronti di chi risieda in Italia da oltre 60 giorni.

Unica deroga è concessa, dal comma 1-ter, al soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, conducente di un veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un soggetto legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, che non abbia stabilito una sede secondaria o effettiva in Italia.

Per mitigare la portata di tale rigore viene oggi introdotto il nuovo comma 1-quinquies che, nel tentativo di risolvere i numerosi problemi recati dalla precedente normativa, esclude dal divieto cinque categorie di soggetti: i residenti nel comune di Campione d'Italia; il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. a) e b) L. 470/1988; i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo (si tratta di Austria, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Vaticano), i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero; il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Altra novità riguarda al nuova classificazione di “strada urbana ciclabile” (lett. e-bis) del comma 3 dell’art. 2, definita come strada interna a un centro abitato, a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità fino a 30 km/h, con priorità per i velocipedi che godono anche di precedenza nei confronti degli altri veicoli (nuovo comma 4-bis dell’art. 145).

Ai sensi del nuovo comma 9-bis dell’art. 148, lungo tali strade, per effettuare il sorpasso di un velocipede si devono osservare particolari cautele per assicurare la distanza laterale di sicurezza; a tal fine, prima di effettuare il sorpasso, il conducente deve valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in sicurezza, regolando la velocità che deve essere ridottissima qualora lo richiedano le circostanze, la cui violazione comporta la sanzione pecuniaria da 167 a 666 euro.

Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 182, prevede che in caso di circolazione sulle strade urbane ciclabili, ai ciclisti non si applica l’obbligo di procedere su un’unica fila; infine, su tali strade i Comuni possono stabilire la modalità di circolazione dei velocipedi anche a “doppio senso ciclabile”, cioè in senso opposto al senso unico di marcia (art. 7 c. 1 lett. i-bis).

Numerose poi le modifiche alle definizioni stradali recate dall’art. 3.

Viene sostituito integralmente il n. 12-bis) che novella la definizione di “corsia ciclabile”, posta di norma a destra della carreggiata, appositamente delimitata e contraddistinta, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi. Tale corsia può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, anche quando siano presenti fermate del trasporto pubblico. Infine, la corsia si intende valicabile, per lo spazio necessario a consentire agli altri veicoli di effettuare la sosta o la fermata, nei casi in cui vi sia fascia di sosta laterale.

Viene, inoltre, aggiunto il nuovo n. 12-ter), recante la definizione di “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, quale parte longitudinale posta a sinistra di una carreggiata urbana a senso unico, appositamente delimitata e contraddistinta, valicabile e a uso promiscuo, idonea a consentire la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia.

Viene, infine, inserito il nuovo n. 58-bis), che introduce la nuova definizione di “zona scolastica” come zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso da appositi segnali. Ai sensi del nuovo comma 11-bis dell’art. 7, in tali zone può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, a eccezione degli scuolabus, degli autobus destinati al trasporto degli scolari, nonché dei veicoli a servizio delle persone invalide, in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco.

La violazione delle prescrizioni comporta il pagamento di una somma da 168 a 679 euro e, nel caso di reiterazione nel biennio, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Ulteriore novità viene introdotta dal nuovo art. 12-bis, secondo il quale il Sindaco può conferire funzioni di polizia stradale in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni:

- in materia di sosta nelle aree oggetto di affidamento, a dipendenti comunali o delle società esercenti la gestione della sosta o dei parcheggi;

- in materia di sosta e circolazione, fermata e sosta sulle corsie riservate, al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico;

- in materia di sosta o di  fermata, a dipendenti comunali o delle imprese addette alla  raccolta dei  rifiuti urbani e alla  pulizia delle  strade.

A tale personale, che durante l’espletamento delle mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, è conferito il potere di contestazione, redazione e sottoscrizione dei verbali, nonché di rimozione dei veicoli; la prosecuzione dell’attività sanzionatoria resta di competenza della Polizia Municipale.

Infine, con la modifica recata al comma 1 dell’art. 4 d.l. n. 121/02, convertito con modifiche nella l. n. 121/2002, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di velocità - con esenzione dalla contestazione immediata ai sensi dell’art. 201, comma 1-bisi, lett. f) - potranno essere utilizzati o installati non soltanto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, ma su tutte le strade individuate con decreto del Prefetto tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                     

Commenti

Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Registration
Comuni