Risarcimento danni nei confronti dell’ospedale e dei sanitari: omessa o insufficiente informazione al paziente
Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante il risarcimento danni nei confronti delle strutture ospedaliere e dei relativi sanitari e nello specifico riguardo all’omessa o insufficiente informazione al paziente in relazione all’intervento effettuato. Di seguito l’analisi dell’avv. Oberdan Pantana.
"Tale dibattuta tematica è stata ben affrontata della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28985/19, III sezione Civile, con cui il Collegio ha ben ricordato che, in tema di omessa o insufficiente informazione da parte del medico, gli scenari che possono configurarsi sono:
a) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsi alle medesime condizioni: al paziente spetta il risarcimento del solo danno alla salute, nella componente morale e relazionale;
b) omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in questo caso dovrà essere risarcito al paziente anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione;
c) omessa informazione in relazione ad un intervento che abbia cagionato un danno alla salute (anche in termini di aggravamento di una precedente situazione) a causa della condotta non colposa del medico, cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: il risarcimento deve in tal caso essere liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione (sul piano equitativo), mentre la lesione della salute dovrà essere valutata in relazione al “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante;
d) omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato un danno alla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: non spetta alcun risarcimento;
e) omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato un danno alla salute ma che gli abbia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti: il danno da lesione del diritto alla autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione siano derivare conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.
Infine, in caso di lesione del diritto di autodeterminazione, a causa delle non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed eseguito secundum legem artis, ma senza la preventiva informazione al paziente e dunque in assenza del suo consenso consapevole, sarà il paziente stesso a dover dimostrare il pregiudizio subito «riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.».
Il paziente dovrà dunque dimostrare il nesso causale tra inadempimento e danno, con ogni mezzo possibile, compreso il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni fondate su un rapporto di proporzionalità diretta tra gravità delle condizioni di salute e grado di necessarietà dell’operazione. Non può infatti essere configurabile ipso facto un danno risarcibile con riferimento alla sola omissione di informazione.
In conclusione, in tema di consenso informato al trattamento sanitario, anche nel caso di mera violazione del diritto all’autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 17806/20).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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