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Mamma non autorizzata entra a scuola per prendere il figlio: attenzione alla condanna per interruzione di pubblico servizio

Mamma non autorizzata entra a scuola per prendere il figlio: attenzione alla condanna per interruzione di pubblico servizio

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili al rapporto tra genitori ed istituto scolastico nello specifico con professori e dirigenti scolastici. Il caso di specie scelto è di una lettrice di Macerata che chiede: “Una mamma che entra a scuola e preleva il proprio figlio senza una precedente richiesta al dirigente scolastico può andare incontro a delle responsabilità?

A tal proposito risulta utile riportare un caso giuridico terminato in Cassazione, i cui Giudici hanno ritenuto evidente, come accertato in Appello, «la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dell’attività scolastica, essendo incontestato che l’introduzione nella scuola della donna in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dell’istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne è seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice scolastica, ha fatto sì che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale un’agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo e ad intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica». Corretta, quindi, la lettura data al comportamento tenuto dalla madre, poiché il reato di “interruzione di un pubblico servizio” previsto dal Codice Penale si concretizza anche quando «la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso», posto che va tutelato «non solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento».


Evidente poi, secondo i Giudici, la consapevolezza della madre, che ha tenuto «una volontaria condotta trasgressiva», accettando le possibili conseguenze, «anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dell’attività in genere del plesso scolastico». Corretta anche su questo fronte la valutazione compiuta in Appello, laddove si è applicato il principio secondo cui «ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio». A rendere ancora più grave il comportamento della madre, è la constatazione che «non era la prima volta che ella travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo più volte accaduto che la ricorrente attaccasse ed offendesse insegnanti ed operatori per un malinteso senso di difesa del figlio, che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti».

 

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice, risulta corretto affermare che: “Va punita la mamma che si reca a scuola senza preavviso per portare via il figlio – in anticipo sull’orario di uscita – e crea così tanto scompiglio da spingere docenti e allievi a uscire dalle classi, per diversi minuti (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 28213/20; depositata il 9 ottobre).

 

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                       

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