Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili ai rapporti debitori tra soggetti con l’utilizzo o meno di strumenti posti a garanzia degli stessi. Il caso di specie scelto è di un lettore di Porto Potenza Picena che chiede: “A quali responsabilità può andare incontro il creditore che pone all’incasso un assegno postdatato o senza data a garanzia di un rapporto obbligatorio tra le parti in violazione del relativo accordo?”.
Circa la legittimità del rilascio di un assegno postdatato a garanzia si può affermare che non integra una fattispecie di reato, ma sussistono certamente profili civilistici da non sottovalutare.
La giurisprudenza sia di legittimità che di merito è uniforme sul punto nell’affermare che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933 (T.U. Assegno). Ciò nonostante l’assegno postdatato mantiene la propria piena efficacia cartolare, posto che è sì titolo irregolare, ma non nullo, con dovere di pagamento a vista.
L’assegno, anche se postdatato, mantiene infatti la sua obiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro e non perde le sue caratteristiche di titoli di credito.
Con la conseguenza che gli atti estintivi di debiti, effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati alla azione revocatoria fallimentare prevista dall’articolo 67, comma 1, n. 2, della legge fallimentare; pertanto, un assegno postdatato a garanzia dell’adempimento di un piano di rientro con rate concordate a fronte di un debito certo e già scaduto può essere legittimamente rilasciato e trattenuto dal prenditore, e ciò non comporta alcun illecito.
Contrariamente, se il prenditore mette all’incasso un assegno postdatato prima della data indicata sul titolo stesso, in contrasto con quanto pattuito con il debitore, si configura il reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 del codice penale.
Infatti, la condotta del prenditore che indebitamente incassa l’assegno, con coscienza e volontà, sapendo di non averne diritto, allo scopo di trarre per se’ o per altri un’utilità s’appalesa giuridicamente coerente con l’elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita.
La Corte di Cassazione ha più volte ricordato che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possono usare l’assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito destinato a circolare secondo le modalità cogenti di questa disciplina, come mero strumento di garanzia per l’adempimento delle obbligazioni pattuite, prevedendo, in caso di inadempienze, un apposito patto di riempimento a favore del creditore che potrà, quindi, da quel momento, considerarsi legittimo possessore e porre in circolazione il titolo, ovvero conferendo a questo valore sostanziale promessa di pagamento utilizzabile, in detta evenienza, nel modi consentiti dalla legge come prova del credito.
Conseguentemente, così come da consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto a garanzia e, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente, si appropri della somma riscossa integra il delitto di appropriazione indebita ex art. 646 del codice penale, in quanto, in tale ipotesi si assiste ad un’arbitraria deroga al patto di garanzia con il quale le parti hanno pacificamente negoziato un utilizzo diverso dell’assegno bancario rispetto alla sua tipica funzione di titolo di credito, attribuendogli il valore di mero strumento di garanzia di adempimento delle obbligazione pattuite con esigibilità futura condizionata.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: “Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto a garanzia e, in violazione dell’accordo concluso con l’emittente, si appropri della somma riscossa”(Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza n. 12577/18).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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