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Minacciare i congiunti del creditore per evitare il pagamento del proprio debito: è estorsione

Minacciare i congiunti del creditore per evitare il pagamento del proprio debito: è estorsione

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana,  “Chiedilo all'avvocato”. 

In questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato tematiche riferibili alla possibile degenerazione dei rapporti tra il creditore ed il debitore. Il caso di specie scelto è di un lettore di Civitanova Marche che chiede: “A quale responsabilità può andare in contro il debitore che per evitare il pagamento di un debito minaccia i congiunti del creditore?

A tal proposito risulta utile portare un caso giuridico terminato in Cassazione, nel quale un professionista aveva azionato la procedura di recupero del proprio credito professionale nei riguardi del debitore, il quale, dopo aver contestato direttamente al professionista la non debenza di tale credito, aveva minacciato anche violentemente i congiunti del professionista al fine di evitare tale pagamento. Tale condotta sicuramente comporta la commissione di un reato ma quale tra l’estorsione e quello meno grave dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni?

Il fondamentale elemento atto a distinguere i due reati, che assume rilievo decisivo nel caso in esame, è dato dall'astratta azionabilità della pretesa vantata dall'agente nei confronti della parte offesa, poiché il solo reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (non anche l'estorsione) è commesso da chi, "al fine di esercitare un preteso diritto", e "potendo ricorrere al giudice", "si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone". In più occasioni la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Rv. 268361) ha già chiarito che, nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria. Occorre, in particolare, che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente, e tale pretesa deve, inoltre, corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; nel delitto di estorsione, al contrario, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Nel caso di specie, è incontrovertibile il fatto che la pretesa azionata con minacce anche violente da parte del debitore riguarda l'entità dei compensi per prestazioni professionali reclamati dal professionista, e rispetto a tale rapporto obbligatorio i propri congiunti destinatari delle condotte illecite erano del tutto estranei; la richiesta di ottenere, per la predetta causale, vantaggio patrimoniali diretti a discapito di tali terzi estranei, non sarebbe stata, pertanto, in alcun modo coltivabile in giudizio, tanto da integrare per tale ragione il reato più grave di estorsione.

Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta corretto affermare che: "Integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell'agente, il diritto vantato"(Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 30792/20; depositata il 4 ottobre).

                    

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