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Diritto di visita del figlio al tempo del Coronavirus: è giustificato lo spostamento tra Comuni?

Diritto di visita del figlio al tempo del Coronavirus: è giustificato lo spostamento tra Comuni?

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le direttive date dal Governo in materia di Coronavirus ed ancora quella riferita alla gestione dei minori. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “Il semplice accordo tra genitori in assenza di alcun provvedimento e/o procedimento giudiziale vale come titolo legittimante lo spostamento anche tra Comuni per il diritto di visita del figlio?”

Da quando si è manifestata l'esigenza di assumere una disciplina emergenziale per limitare gli spostamenti delle persone, ci si è posti il problema della regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli minori con il genitore con il quale non convivono. Il Governo era già intervenuto chiarendo la legittimità di detti spostamenti, se giustificati da un provvedimento giudiziale, reso in un procedimento di separazione, divorzio, ovvero di disciplina dell'affidamento di figli di coppia non unita in matrimonio.

Nel frattempo è intervenuta anche la giurisprudenza, a cominciare dalla prima pronuncia resa dal Tribunale di Milano, la quale statuiva quanto segue: “Le disposizioni limitative degli spostamenti per effetto del Coronavirus non sospendono il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli, che dunque deve proseguire con le modalità previste dai provvedimenti di separazione/divorzio” (Trib. Milano del 11 marzo 2020).

Il problema ha continuato tuttavia a porsi in quelle situazioni nelle quali manca un provvedimento del giudice: si pensi ad una separazione di fatto tra coniugi, ovvero alla cessazione della convivenza tra due partner, ma anche ad una coppia di coniugi in attesa di separazione, senza che sia stata ancora assunta alcuna decisione. È subito parso irragionevole operare una discriminazione tra i figli minori di età, ovvero tra i loro genitori, a seconda dell'esistenza o meno di un provvedimento giudiziale, provvisorio o definitivo, relativo all'affidamento.

La questione, su cui già ci si era interrogati, è stata risolta con un criterio di buon senso dal Governo, all'interno delle  FAQ pubblicate il 1 aprile 2020, e precisamente col ribadire che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro, nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario, precisando che ciò può avvenire "secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio", ma anche "in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori".

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “un accordo tra i genitori può supplire alla mancanza di una pronuncia giudiziale. Ovviamente, tale accordo dovrà risultare da un atto scritto, che potrà essere sostituito da uno scambio di mail tra i genitori o i loro Legali, con cui individuare in maniera precisa tempi e modalità degli spostamenti del figlio minorenne

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                       

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