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Coronavirus e locazione: il credito d’imposta si può applicare anche alle spese condominiali?

Coronavirus e locazione: il credito d’imposta si può applicare anche alle spese condominiali?

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le locazioni ai tempi del Coronavirus e pertanto gli interventi governativi intrapresi. Ecco la risposta del legale Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Tolentino che chiede: “Ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto al conduttore dal d.l. Cura Italia, si deve tenere conto anche delle spese condominiali addebitate al conduttore?”  

Il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto (art. 65, d.l. n. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, la Circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020, tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali: il credito d'imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non pagato non produrrà il credito d'imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell'attività di impresa in questo periodo.

Premesso quanto innanzi esposto, in merito ai quesiti in esame, con la Circolare numero 11/E del 6 maggio 2020, il Fisco ha chiarito che qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.
Tutto ciò varrà anche con il nuovo “bonus affitto” del “Decreto Rilancio” approvato col Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, che prevede  la formula rinnovata del credito di imposta sugli affitti contenuta nel precedente Decreto “Cura Italia”; difatti il nuovo bonus affitto assume tre diverse forme:

1) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del testo spetta un credito di imposta pari al 60% per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, non più solo C1, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, in caso di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto all’anno precedente. Questa tipologia di agevolazione spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale;

2)un credito di imposta del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, come nel caso precedente, la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi è un requisito fondamentale;

3) un credito di imposta del 30% o del 60%, secondo le distinzioni evidenziate in precedenza, per le strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Quindi, chi ha i requisiti previsti potrà beneficiare del novo bonus affitto per i tre mesi di marzo, aprile e maggio 2020, non cumulabile però con quello previsto dal DL Cura Italia per il mese di marzo; il credito di imposta maturato, del 30% o 60%, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo dopo aver effettivamente pagato i canoni di locazione.

Pertanto, dopo aver analizzato gli interventi governativi in tema di agevolazioni sulle locazioni, in risposta alla domanda della nostra lettrice, si può affermare che se soddisfatte entrambe le condizioni quali, le spese condominiali rientrano in un'unica voce con il canone di locazione, e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                 

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