Aggiornato alle: 20:31 Venerdì, 19 Aprile 2024 pioggia leggera (MC)
Attualità Macerata

Diritto all’informazione: illegale applicare all’edicolante costi aggiuntivi per la consegna dei giornali

Diritto all’informazione: illegale applicare all’edicolante costi aggiuntivi per la consegna dei giornali

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate da ogni parte della nostra provincia, soprattutto dall’entroterra maceratese, hanno interessato principalmente la tematica riguardante l’applicazione da parte del distributore dei quotidiani ed in genere dei prodotti editoriali di costi aggiuntivi all’edicolante per la loro consegna al fine di scongiurare la sospensione della stessa fornitura in danno del rivenditore e della comunità territoriale. Di seguito l’analisi del legale Oberdan Pantana.

È il caso di dire “piove sul bagnato”! Difatti, non sono bastate le due gravi calamità che hanno colpito la nostra provincia quali il terremoto e la pandemia da COVID-19 tanto da causare dei danni irreparabili al nostro tessuto economico-sociale, ma nell’entroterra maceratese è venuto meno anche il diritto all’informazione a causa della mancata consegna dei quotidiani e delle riviste editoriali, circostanza questa non del tutto garantita anche in altre zone del nostro territorio, causa l’illegittima condotta tenuta dal distributore nei riguardi degli edicolanti nel momento in cui ha condizionato, pur in presenza di una scrittura privata tra le parti, la consegna dei prodotti editoriali con il pagamento di costi aggiuntivi per la loro consegna, tanto da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza dell’attività dei rivenditori con successivo ed ulteriore danno alla nostra comunità.

A tal proposito, la disciplina della diffusione della stampa quotidiana e periodica è stata riordinata con D. Lgs. n. 170/2001 con la specificazione apportata dal D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96, il quale disciplina all’art. 5 le modalità di vendita stabilendo, per quel che qui interessa che:“Le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore”; ed inoltre:“Le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono”. La norma, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione di tale illegittimo comportamento tenuto dal distributore nei riguardi dei nostri edicolanti; difatti, essa stabilisce, in primo luogo, che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo, a maggior ragione la possibile clausola che prevede il pagamento di costi aggiuntivi per la consegna da parte del distributore. Tutto ciò viene ancor meglio esplicato dalla Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 1027/2019 del 21.05.2019, la quale, nel respingere l’atto preposto dal distributore, statuiva quanto segue:“La normativa del D. Lgs. n. 170/2001, esplicitamente ispirata da esigenze di garanzia del pluralismo informativo a tutela del diritto di matrice costituzionale della libera manifestazione del pensiero, pone in ciascuno dei commi riportati precetti rilevanti per la definizione della controversia. Essa stabilisce, in primo luogo, che (non solo il prezzo finale di vendita al pubblico della stampa, come previsto al comma 1 lett. a, ma anche) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione alla rivendita della stampa, sia essa quotidiana o periodica, devono essere identiche indipendentemente dalla qualificazione del punto vendita come esclusivo o non esclusivo e sanziona con la nullità parziale le clausole contrattuali tra distributori ed edicolanti contrarie alle disposizione dell’articolo medesimo. Il dettato normativo (che con la specificazione apportata dal D.L. 24..4.2017 n. 50 convertito in L. 21.6.2017 n. 96 a tenore del quale “d-sexies le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore” ha acquisito ulteriore chiarezza) consente di respingere le affermazioni della società appellante così come il suo atto di appello.

Se dunque anche la distribuzione, per quanto disciplinata -come nel caso di specie- con autonomo contratto, deve essere assicurata con modalità identiche indipendentemente dalla natura di punto vendita esclusivo o non esclusivo del rivenditore finale, corretta appare la conclusione del primo giudice secondo cui l’imposizione di un contributo alle spese di trasporto all’edicolante viola il principio di parità di trattamento e incorre nella sanzione di nullità relativa. Ininfluente, alla stregua del carattere imperativo della disposizione di legge, è poi la circostanza che, in assenza di contributo economico diretto dei rivenditori finali, la distribuzione avverrebbe in perdita, giacché è l’intero sistema della diffusione della stampa ad essere imperniato sulla remunerazione agganciata al venduto e non anche ai costi effettivi di immissione sul mercato del prodotto editoriale. Non è inopportuno, in ultimo, evidenziare come la soluzione della nullità relativa, che preserva l’efficacia del contratto di distribuzione, cancellando unicamente la clausola discriminatoria e il compenso ivi previsto, è soluzione imposta dal legislatore tesa, all’evidenza, a sanzionare pratiche discriminatorie mantenendo inalterata l’articolazione della rete di distribuzione dei prodotti di stampa”.

Pertanto, in risposta ai nostri lettori, e tenendo conto della sentenza del Giudice di Pace di Camerino che ha correttamente respinto il ricorso del distributore nei riguardi dell’ingiunzione di pagamento comminata dal Comune di Esanatoglia che ha legittimamente sanzionato il distributore per aver applicato dei costi aggiuntivi per la consegna dei prodotti editoriali nei riguardi di un edicolante del proprio Comune, risulta corretto affermare che, “Appare al Giudicante che la domanda non possa essere accolta, invero dalla documentazione e dagli accertamenti si evince che vi è stata l’applicazione in violazione come contestata. Nel contratto di fornitura prodotto si contempla il contributo rivenditore sotto la voce di “servizi accessori”di € 40,00 settimanali oltre ad € 200,00 una tantum, pertanto, in palese violazione della normativa vigente di riferimento e così come da orientamento giurisprudenziale di merito”(Giudice di Pace di Camerino, sentenza del 16.01.2020, n. 13/20 Reg. Sent.).

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                                  

 

Picchio News
Il giornale tra la gente per la gente.

Commenti

Copyright © 2020 Picchio News s.r.l.s | P.IVA 01914260433
Registrazione al Tribunale di Macerata n. 4235/2019 R.G.N.C. - n. 642/2020 Reg. Pubbl. - n. 91 Cron.
Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Registration
Comuni