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Multa per mancata revisione o assicurazione auto: quando è legittimo l’utilizzo delle telecamere

Multa per mancata revisione o assicurazione auto: quando è legittimo l’utilizzo delle telecamere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le multe in generale e nello specifico l’utilizzo delle telecamere per scovare le auto senza revisione o assicurazione. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da una lettrice di Corridonia che chiede: “Quando è legittimo l’utilizzo di telecamere per accertare le violazioni di revisione scaduta o RC auto assente?”

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una tipologia di contestazione sempre più frequente da parte degli operatori di polizia.

Lo ha ribadito la Prefettura di Napoli con una recente circolare. L’accertamento delle violazioni agli articoli 80 e 193 del codice stradale viene spesso attivato con l’ausilio di strumenti elettronici ed in particolare con l’utilizzo di telecamere munite di sistema di lettura targhe dei veicoli in transito. Non essendo al momento disponibili dispositivi omologati per il controllo della revisione e della mancata copertura assicurativa non è ancora possibile installare dispositivi di controllo completamente automatici. Per questo motivo gli organi di polizia stradale sono costretti ad utilizzare le telecamere fisse e portatili munite di sistemi “ocr” come taccuini elettronici, ovvero semplici ausili all’attività di accertamento della pattuglia; ma in alcuni casi si sono registrati degli abusi e per questo motivo anche il Viminale è intervenuto evidenziando le indicazioni ribadite dalla Prefettura di Napoli. Per il controllo stradale effettuato con la presenza degli operatori risulta necessario che il transito del veicolo irregolare sia stato accertato sul posto direttamente dalla pattuglia, oppure che la stessa sia stata impossibilitata a fermare il trasgressore; è il caso per esempio della pattuglia impegnata in altra attività o in situazioni analoghe e contingenti che però dovranno sempre essere descritte dettagliatamente nel verbale. Ma nel caso della mancata copertura assicurativa non sarà possibile giustificare l’omessa contestazione immediata ai sensi dell’art. 193/4° quinquies del codice stradale perché questo articolato è riferibile solo agli impianti omologati per l’uso completamente automatico.

Pertanto, in risposta alla nostra lettrice risulta corretto affermare che: “Gli organi di Polizia stradale possono utilizzare qualsiasi varco lettura targhe fisso o mobile per contestare immediatamente violazioni in materia di revisione o mancata copertura assicurativa. Ma per l’accertamento automatico o differito servono strumenti omologati o situazioni contingenti che giustificano la mancata contestazione immediata, altrimenti gli stessi risultano illegittimi” (Circolare n. 38975 del 06.02.2020).  

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                              

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