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Pubblica foto altrui sul proprio profilo Facebook senza consenso: condannato

Pubblica foto altrui sul proprio profilo Facebook senza consenso: condannato

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

 

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riferita all’utilizzo dei “social network” e nello specifico la pubblicazione di foto nel proprio profilo facebook. Ecco la risposta dell’avvocato Pantana alla domanda posta da un lettore di Corridonia che chiede: “E’ legittimo pubblicare foto altrui sul proprio profilo Facebook senza il consenso dell’interessato?

 

Il caso di specie ci offre la possibilità di fare chiarezza riguardo ad una pratica oramai quotidianamente utilizzata dai fruitori del social facebook, le cui modalità non sempre risultano del tutto legittime.

A tal proposito deve affermarsi in linea generale che la pubblicazione di una fotografia ritraente una persona umana è subordinata alla manifestazione, esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta. Tale condizione è prevista sia dalle disposizioni normative a tutela del diritto all’immagine (art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941) sia da quelle a tutela del diritto alla riservatezza (art. 6 Regolamento UE 2016/679) poiché l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso (e a prescindere dall’applicabilità o meno della normativa di tutela di riferimento) una forma di trattamento di un dato personale.

Difatti, l’art. 96 L. n. 633/1941 esplicitamente vieta l’esposizione di un ritratto senza il consenso della stessa persona, così come l’art. 6 del Regolamento UE dispone la liceità del trattamento solo se l’interessato ha espresso il proprio consenso, ed infine l’art. 10 c.c. prevede che,“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Per tali ragioni in risposta al nostro lettore è corretto affermare che: “La pubblicazione di una foto ritraente una persona è subordinata alla manifestazione, sia essa esplicita o implicita, del consenso da parte della persona ritratta; questo sia per la tutela del diritto all’immagine, sia per la tutela del diritto alla riservatezza, visto che la pubblicazione di una foto altrui costituisce una forma di trattamento di un dato personale. Il trasgressore, pertanto, dovrà immediatamente rimuovere le fotografie illegittime dal proprio profilo Facebook, oltreché risarcire la persona ritratta” (Tribunale di Bari, sez. I Civile, ordinanza depositata il 6 novembre 2019).

Nel consigliare di porre attenzione nell’utilizzo dei “social network”, rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.

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