Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica relativa alle cartelle esattoriali che a distanza di tempo vengono notificate con richieste di somme esorbitanti in quanto oltre alla sorte vengono aggiunti interessi e sanzioni. Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da un lettore di Porto Potenza che chiede: “ E’ legittima la richiesta di pagamento di una cartella esattoriale notificata dopo 5 anni?”
Il caso di specie ci offre la possibilità di far chiarezza su una questione molto delicata, su cui ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 31010/19, depositata il 27 novembre 2019, con la quale il Collegio ha escluso la fondatezza del ricorso proposto dall’INPS con riferimento ad una cartella esattoriale emessa nei confronti di un cittadino, affermando che “la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi risultanti dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non preclude l’accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella medesima”.
Sul tema, le Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/16 hanno, difatti, chiarito che “soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata”, tanto da prolungare la prescrizione dell’atto fino a 10 anni. Nel caso della cartella, invece, se nell’arco di 5 anni dalla notifica non si procede alla riscossione coattiva e non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione, il credito si prescrive. Strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione è anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c.. Ciò posto, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui all’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 non rende incontrovertibile la cartella esattoriale, ma preclude solo la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo, lasciando all’interessato la possibilità di invocare la prescrizione mediante azione di opposizione all’esecuzione.
Pertanto, in risposta al nostro lettore, risulta illegittima la cartella esattoriale notificata al cittadino oltre i 5 anni dalla medesima pretesa dell’Ente in quanto il credito è prescritto (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 31010/19, depositata il 27 novembre).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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