Stop alla violenza contro le donne: reato di Stalking tra inasprimenti di pena e “Codice Rosso”
Torna come ogni domenica la rubrica curata dall’avvocato Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.
Questa settimana, le numerose mail arrivate stante l’imminente Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2019, hanno interessato principalmente la tematica relativa alla tutela delle vittime di violenza di genere, modificata dalla recente introduzione del cosiddetto “Codice Rosso”.
Ecco la risposta dell’avv. Oberdan Pantana, alla domanda posta da una lettrice di Civitanova Marche che chiede: “La circostanza che la vittima di atti persecutori possa avere momenti di avvicinamento con l’ex convivente stalker, è idonea a sollevare quest’ultimo dalla propria responsabilità penale?"
Il caso di specie ci offre l’occasione di far chiarezza su una questione estremamente attuale, sulla quale ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27466/2018, stabilendo il seguente principio di diritto: “In tema di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, con alterazione delle proprie abitudini di vita, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente la quale può esplicarsi con molteplici modalità, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni in cui è stata perpetrata; per cui al fine della configurabilità di tale delitto, data la sua natura abituale, deve essere accertato l’effetto della complessiva e reiterata condotta persecutoria del soggetto agente sulla psiche e lo stile di vita della vittima, in seguito al disagio progressivamente accumulato nel tempo, senza che rilevi l’eventuale atteggiamento conciliante della persona offesa” (Cass. Pen.; Sez. V; Sent. n.27466/2018).
Inoltre, l’art. 612 bis c.p. citato nella menzionata Sentenza, il quale punisce testualmente: “Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, è stato oggetto delle modifiche apportate dal cosiddetto “Codice Rosso” elaborato al fine di garantire una maggiore tutela alle vittime di violenze di genere perpetrate soprattutto in contesti familiari, domestici e lavorativi.
A tal proposito, infatti, occorre rilevare che nel caso specifico del delitto di atti persecutori previsto ex art. 612 bis c.p., si è avuto un importante inasprimento di pena, passando ad una pena detentiva che va da un minimo di un anno, fino ad un massimo di 6 anni e 6 mesi, oltre all’introduzione di una vera e propria corsia preferenziale per lo svolgimento delle indagini relative a tali tipologie di delitti, prevedendo una misura speciale per l’audizione della vittima, la quale dovrà essere ascoltata dal Pubblico Ministero già entro i primi 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, nonché la previsione di un incremento dei fondi annualmente stanziati a favore delle vittime di violenza, orfani di crimini domestici ed alle famiglie affidatarie, ed infine, la disciplina di un più arduo percorso di ammissione del condannato all’istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandolo alla partecipazione a percorsi di recupero organizzati ad hoc da enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati sessuali.
Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni in materia di violenza sulle donne, in adesione alla più autorevole giurisprudenza di legittimità ed in risposta alla domanda della nostra lettrice si può affermare che: “Nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore, atteso che l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato non rende di per sé inattendibile la narrazione delle afflizioni subite, ricorrendo tutte le altre circostanze del reato.” (Cass. Pen.; Sez. V; Sent. n. 45141 del 17/09/2019).
Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.
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