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Emergenza Coronavirus, multe per chi viola i decreti: ecco cosa c'è da sapere

Emergenza Coronavirus, multe per chi viola i decreti: ecco cosa c'è da sapere

Torna, come ogni domenica, la rubrica curata dall’avv. Oberdan Pantana, “Chiedilo all'avvocato”.

Questa settimana, le numerose mail arrivate hanno interessato principalmente la tematica riguardante le misure già attuate dal Governo in tema di repressione delle condotte a tutela dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le innovazioni portate dal successivo D.L. n. 19/2020 entrato in vigore il 26 marzo; di seguito l’analisi posta in essere dall’avvocato Pantana.

Il nuovo plesso della saga emergenziale, propone l’ulteriore decreto legge in meno di un mese, e precisamente il sesto, costituito dal D.L. n.19/2020, che va a riordinare a quanto confusamente in precedenza adottato in materia penale dal Governo in tema di repressione della terribile pandemia che sta attraversando il nostro Paese, il cui art. 4 del decreto reca un vera e propria depenalizzazione (su ciò, però, già non penalmente rilevante), introducendo a livello sanzionatorio una misura sicuramente più onerosa a livello economico qual è la “multa”, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada, e, pertanto, anch’essa ricorribile in presenza dei presupposti.

Difatti, tale norma prevede che la condotta del disobbediente alle 28 restrizioni previste dall’art. 1, comma 2, costituisce un illecito amministrativo, la multa, punito con la sanzione pecuniaria da € 400 a € 3.000 da pagare entro 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre se ciò avviene entro i 5 giorni è prevista la riduzione dell’importo del 30%, con pagamento della sanzione di € 280.

Nell’ipotesi in cui la violazione avvenga mediante utilizzo di un veicolo, a tal proposito si ricorda che in tale classificazione, ai sensi dell’art. 47 C.d.S., rientra anche la bicicletta, la sanzione è aumentata fino a 1/3; ne deriva che, ai fini del pagamento scontato del 30%, si dovrà, prima, procedere all’aumento e, poi, alla riduzione.

In caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio da 5 a 30 giorni, irrogata dall’Autorità competente; mentre in caso di reiterazione specifica della violazione, la sanzione pecuniaria è raddoppiata con pagamento in misura minima pari a 800 euro, e scontata del 30% pari a 560 euro, e quella accessoria è applicata nella misura massima, pari a 30 giorni.

Per quanto concerne le violazioni antecedenti al 26 marzo, il comma 8 dell’art. 4, a fronte dell’elevato numero, oltre 100.000, di violazioni commesse anteriormente, stabilisce che la depenalizzazione si applica retroattivamente, con sanzione amministrativa applicata nella misura minima ridotta alla metà pari a € 200.

Resta, infine, penalmente sanzionata la sola violazione commessa dal soggetto in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie, il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da € 500 a € 5.000.

Rimango in attesa come sempre delle vostre richieste via mail, dandovi appuntamento alla prossima settimana.                                                              

                                               

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